Fiscalità e Criptoattività - STB Partners: il partner ideale per la tua crescita
Come nella prima stesura, il documento esordisce con un excursus sul quadro normativo, nazionale e unionale e sui chiarimenti forniti in materia fino al 2022, poi detta indicazioni operative in merito alle nuove disposizioni, le quali, tra l’altro, prevedono una nuova categoria di redditi diversi soggetti a tassazione con aliquota del 26%. Si tratta dei redditi riconducibili alla detenzione, al rimborso e al trasferimento di valori e diritti tramite tecnologia distribuita (Dlt). Il comma 126 della richiamata legge ha infatti aggiunto la lett. c-sexies) al comma 1 dell’art. 67, del TUIR, la quale definisce le criptoattività come “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”. Nell’ambito applicativo della norma rientra ogni fenomeno reddituale riconducibile alla “detenzione”, rimborso e al “trasferimento” di “valori” e “diritti”, mediante la tecnologia distribuita “distributed ledger technologies” (Dlt).
Le plusvalenze realizzate e gli altri proventi percepiti per effetto di operazioni relative a criptoattività, sono imponibili – in capo alle persone fisiche (purché il reddito non sia conseguito nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente), agli enti non commerciali (se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio di impresa commerciale), alle società semplici ed equiparate, ai non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, quando il reddito si considera prodotto nello stesso territorio – come redditi diversi e assoggettati a tassazione, con la medesima aliquota applicabile alle attività finanziarie (26%).
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Tassazione delle criptoattività in Italia: novità e adempimenti
Le criptoattività, come Bitcoin, Ethereum e altre, sono sempre più diffuse in Italia. Tuttavia, la loro tassazione non è sempre chiara.
La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto importanti novità in materia di tassazione delle criptoattività. In particolare, le plusvalenze realizzate e gli altri proventi percepiti per effetto di operazioni relative a criptoattività, sono imponibili come redditi diversi e assoggettati a tassazione, con la medesima aliquota applicabile alle attività finanziarie (26%).
La circolare n. 30/E dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 27 ottobre 2023, fornisce indicazioni operative in merito alle nuove disposizioni.
Tra le novità più rilevanti, vi sono le seguenti:
- La possibilità, per coloro che già detenevano criptoattività al 1° gennaio 2023, di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle stesse, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a una imposta sostitutiva del 14%, con il versamento dell’intero importo o della prima rata entro il prossimo 15 novembre 2023;
- La possibilità di prevenire possibili contestazioni, in sede di controllo sul passato, per i contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute al 31 dicembre 2021 nonché i redditi sulle stesse realizzati, o che hanno violato gli obblighi di monitoraggio fiscale, non indicando, nel quadro RW della propria dichiarazione, i redditi derivanti dalle criptoattività realizzati entro il medesimo termine. Questi possono regolarizzare la propria posizione presentando un’apposita istanza di emersione e versando un’imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle stesse criptoattività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, nonché l’ulteriore somma pari allo 0,5% per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi.
Fiscalità e Criptoattività - Affidati a Noi
La nuova disciplina fiscale delle criptoattività introduce importanti novità che i contribuenti devono conoscere. STB Partners può fornire consulenza personalizzata per aiutarti a comprendere gli adempimenti necessari e a ridurre il tuo carico fiscale.
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