31 Gennaio 2024
Hanno diritto al beneficio fiscale:
- gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
- gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
- le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822 , al regolamento (CEE) n. 684/92 Consiglio, del 16 marzo 1992 (rego1992031600684), e successive modificazioni, e al citato D.Lgs. n. 422 del 1997;
- gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
Gli esercenti attività di autotrasporto possono fruire del bonus fiscale relativo ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° ottobre e il 31 dicembre, mediante la presentazione di un'apposita dichiarazione.
MODALITÀ
L’istanza va presentata, alternativamente: in formato cartaceo (anche utilizzando l'apposito software messo a disposizione sul sito web delle dogane; in tal caso, vanno consegnati contestualmente la dichiarazione e i relativi dati salvati su apposito supporto informatico:
- CD-rom, DVD, pen drive USB);
- in via telematica (per i soggetti già abilitati al Servizio Telematico Doganale – E.D.I.; quest'ultimo obbligatorio per gli autotrasportatori comunitari).
Per la predisposizione dei file relativi alle dichiarazioni da inviare a mezzo del servizio telematico, l’Agenzia precisa che è possibile:
- utilizzare il software, presente sul sito delle Dogane;
oppure
- fare riferimento al “tracciato record”, pubblicato sul sito delle Dogane per predisporre autonomamente i file da inviare.