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27 Gennaio 2025
Attività
Da segnalare che:
- ai fini fiscali, c'è soltanto l’obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE;
- non vanno presentati gli elenchi riepilogativi - aventi periodi di riferimento a partire da tale data - concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.
Devono essere presentati ai soli fini statistici:
- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro;
- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.
Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.
Operatori intracomunitari (iscritti al Vies) tenuti all’adempimento trimestrale, in quanto risultano aver posto in essere cessioni/acquisti di beni e servizi resi/ricevuti per un ammontare non superiore a euro 50.000,00 nel corso del precedente trimestre solare e/o in uno dei quattro trimestri precedenti.
Al riguardo, si rammenta che nella circolare 14/2010 è stato puntualizzato che nel caso di presentazione dei modelli Intra in relazione al primo mese del trimestre o ai primi due mesi del trimestre, a seguito del superamento della soglia di euro 50.000,00, la presentazione deve avvenire entro il giorno 25 del mese successivo a quello di superamento della soglia (concetto ribadito anche nella circolare 36/2010).