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Eventi in Febbraio 2025

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica
27 Gennaio 2025(4 eventi)

Elenchi Intrastat - periodicità mensile


27 Gennaio 2025

Attività

Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) delle operazioni poste in essere nel corso del mese precedente.

N.B. La scadenza originaria è il 25 gennaio e slitta in quanto cade di sabato.

Da segnalare che:

- ai fini fiscali, c'è soltanto l’obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE;

- non vanno presentati gli elenchi riepilogativi - aventi periodi di riferimento a partire da tale data - concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.

Devono essere presentati ai soli fini statistici:

- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro;

- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

 

Soggetti obbligatiSoggetti passivi IVA che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti cessioni di un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000,00 euro.

ModalitàTrasmissione esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange oppure all’Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi intracomunitarie.

Elenchi Intrastat - quarto trimestre anno precedente


27 Gennaio 2025

Attività

Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) delle operazioni poste in essere nel corso del quarto trimestre dell'anno precedente.
N.B. La scadenza originaria è il 25 gennaio e slitta in quanto cade di sabato.

Da segnalare che:

- ai fini fiscali, c'è soltanto l’obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE;

- non vanno presentati gli elenchi riepilogativi - aventi periodi di riferimento a partire da tale data - concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.

Devono essere presentati ai soli fini statistici:

- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro;

- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

Soggetti obbligati

Operatori intracomunitari (iscritti al Vies) tenuti all’adempimento trimestrale, in quanto risultano aver posto in essere cessioni/acquisti di beni e servizi resi/ricevuti per un ammontare non superiore a euro 50.000,00 nel corso del precedente trimestre solare e/o in uno dei quattro trimestri precedenti.

Al riguardo, si rammenta che nella circolare 14/2010 è stato puntualizzato che nel caso di presentazione dei modelli Intra in relazione al primo mese del trimestre o ai primi due mesi del trimestre, a seguito del superamento della soglia di euro 50.000,00, la presentazione deve avvenire entro il giorno 25 del mese successivo a quello di superamento della soglia (concetto ribadito anche nella circolare 36/2010).

Modalità

Trasmissione esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange oppure all’Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi intracomunitarie.

INTRASTAT - Presentazione elenchi INTRA mensili e trimestrali


27 Gennaio 2025

Ravvedimento acconto Iva - entro 30 giorni


27 Gennaio 2025

Attività

Regolarizzazione del versamento dell’acconto Iva dovuto per l’anno 2024 non eseguito o effettuato in misura non sufficiente.

Soggetti obbligatiImprese ed esercenti arti e professioni soggetti Iva.

Modalità

Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,25% (1/10 del 12,5%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando i codici inerenti al tributo da regolarizzare e cioè:

  • 6013: versamento acconto per Iva mensile;
  • 6035: versamento acconto per Iva trimestrale;

nonché quegli appropriati inerenti alla sanzione amministrativa e agli interessi, tra cui, a titolo di mera indicazione:

a)  per la sanzione amministrativa:

  • 8904 - Sanzione pecuniaria Iva;

b)  per gli interessi:

  • 1991 - Interessi sul ravvedimento - Iva.
28 Gennaio 2025
29 Gennaio 2025(2 eventi)

Ravvedimento per omessa presentazione del modello 770


29 Gennaio 2025

Attività

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento operoso, della presentazione della dichiarazione relativa al 2023 (modello 770/2024).

Soggetti obbligatiSoggetti che hanno omesso la presentazione della dichiarazione modello 770/2024.

ModalitàIl ravvedimento comporta il versamento di sanzioni ridotte pari a 25 euro (1/10 di 250 euro).

Nel modello F24, in merito alla sanzione di 25 euro, va indicato il codice tributo “8911”, inserendo nel campo “anno di riferimento” l’anno in cui la violazione è stata commessa e non l’anno cui si riferisce la dichiarazione.

Ravvedimento presentazione Redditi


29 Gennaio 2025

Attività

Termine ultimo per regolarizzare, mediante ravvedimento operoso, la presentazione "tardiva" della dichiarazione dei redditi - Modello Redditi 2024 (periodo d'imposta 2023).

Soggetti obbligatiSono tenuti all'adempimento i soggetti che hanno presentato tardivamente la dichiarazione dei redditi.

E' considerata “tardiva” la dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine ultimo di presentazione del Modello Redditi.

ModalitàAi fini della regolarizzazione del Modello Redditi il contribuente deve presentare la dichiarazione nonché versare “contestualmente” tramite il mod. F24  (codice tributo 8911, anno di riferimento 2023), una sanzione "ridotta" pari a 25 euro (1/10 di euro 250).

30 Gennaio 2025
31 Gennaio 2025(9 eventi)

ACCISE - Benefici gasolio autotrazione 4° trimestre 2024


31 Gennaio 2025

Gli autotrasportatori devono presentare la dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall’art. 24-ter del D.Lgs. n.504/95 entro il 31 gennaio 2025, relativamente ai consumi di carburante effettuati nel quarto trimestre 2024 (periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2024), tramite il software reperibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane all’indirizzo www.adm.gov.it.

AFFITTI - Registrazione contratti di locazione e versamento imposta di registro


31 Gennaio 2025

Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono versare l'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/01/2024 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/01/2024, con Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).

BOLLO AUTO - Versamento


31 Gennaio 2025

CANONE RAI - Dichiarazione di non detenzione

31 Gennaio 2025

I cittadini che non detengono un apparecchio televisivo e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale devono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo, per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oppure, per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV, da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denunzia di cessazione dell'abbonamento radio televisivo per suggellamento.

N.B.: La dichiarazione sostitutiva in parola può essere resa dall'erede in relazione all'utenza elettrica intestata transitoriamente ad un soggetto deceduto.

Per ottenere l’esonero dal pagamento del canone Tv occorre riconfermare ogni anno di non possedere la televisione ripresentando la dichiarazione sostitutiva completa del “quadro A”.

La dichiarazione sostitutiva di non detenzione, per avere effetto per l’intero anno, deve essere presentata a partire dal 1° luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.

La dichiarazione sostitutiva può essere presentata:

  • tramite l’applicazione web disponibile nell’area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, accessibile con le credenziali Fisconline o Entratel. Questa applicazione web consente di compilare e trasmettere la dichiarazione sostitutiva senza la necessità di scaricare alcun software
  • tramite raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio canone Tv – Casella postale 22 - 10121 Torino. In questo caso occorre allegare un valido documento di riconoscimento
  • trasmettendo la dichiarazione tramite posta elettronica certifica, purché sottoscritta con firma digitale, all'indirizzo Pec cp22.canonetv@postacertificata.rai.it
  • tramite gli intermediari abilitati (Caf, professionisti, eccetera).

ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI - Presentazione dichiarazione mensile modello INTRA 12


31 Gennaio 2025

Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all’invio della Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

IMPORTANTRE:  Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI - Versamento Iva intracomunitaria


31 Gennaio 2025

Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice Tributo:

  • 6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993 
  • 622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993 (per le amministrazioni pubbliche con mod. F24Ep).

N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

IVA - Dichiarazione mensile IOSS e liquidazione


31 Gennaio 2025

Trasmissione telematica della dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) del mese precedente, da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l’imponibile, l’aliquota e l’imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate.

La Dichiarazione Iva Ioss è inviata elettronicamente all’Agenzia attraverso il Portale Oss.

Entro lo stesso termine va versata anche l’imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile, ovvero l’IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo.

LIBRO UNICO compilazione e/o stampa dati del mese precedente


31 Gennaio 2025

SUPERBOLLO AUTO - Versamento


31 Gennaio 2025

I soggetti che risultano al PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw e con scadenza del bollo auto a dicembre 2024, residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono provvedere al pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. (Il pagamento va effettuato entro gli stessi termini previsti per il pagamento del bollo auto, articolo 3 del Decreto del 7 ottobre 2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.

Il pagamento deve essere effettuato mediante modello F24 - Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva, utilizzando il codice tributo: 3364 - Addizionale Erariale alla tassa automobilistica.

1 Febbraio 2025(2 eventi)

Scritture ausiliarie di magazzino - Attivazione dell'obbligo di tenuta


1 Febbraio 2025

Attività

Decorre, per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine del mese di gennaio, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d’imposta precedenti di riferimento, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo d’imposta e quello delle rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio.

Soggetti obbligati

Operatori economici in contabilità ordinaria con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare.

Modalità

Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute, se nei precedenti due periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a euro 5.164.000,00 e euro 1.100.000,00.

Tali scritture vanno impostate e tenute in forma sistematica, secondo norme di ordinata contabilità, mediante annotazioni giornaliere o periodiche, purché con cadenza non superiore al mese e con libertà di scelta del supporto o strumento operativo, per cui le stesse possono concretarsi in libri, schede o simili.

Le rilevazioni in argomento, per ogni singolo bene oppure per ogni categoria di beni, devono necessariamente evidenziare i carichi e gli scarichi in modo tale che dalla lettura di ogni singola scheda o altro supporto contabile si possano ricavare tutti i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni.

Scritture ausiliarie di magazzino - Cessazione dell’obbligo di tenuta

1 Febbraio 2025

AttivitàPer le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore i previsti limiti.

Soggetti obbligatiAi sensi degli artt. 1314 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino possono non essere tenute a partire da questo mese, se nei precedenti due periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze sono risultati inferiori e, quindi, si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00.

ModalitàL’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino risultava operativo fino all’esercizio sociale che si è concluso lo scorso mese, possono essere sospese o tenute esclusivamente con finalità aziendali senza il rispetto delle particolari regole dettate dal D.P.R. n. 600/1973 .

2 Febbraio 2025
3 Febbraio 2025
4 Febbraio 2025
5 Febbraio 2025
6 Febbraio 2025
7 Febbraio 2025
8 Febbraio 2025
9 Febbraio 2025
10 Febbraio 2025(1 evento)

Imposta di bollo - versamento rateale


10 Febbraio 2025

Attività

Versamento in modo virtuale dell’imposta di bollo sugli assegni circolari in circolazione alla fine del 4° trimestre dell'anno precedente.

Soggetti obbligatiBanche e Istituti di Credito che sono autorizzati a procedere all'emissione di assegni circolari.

ModalitàL'adempimento deve essere posto in essere mediante corresponsione del tributo dovuto, utilizzando il modello F24 utilizzando  il codice tributo "2505 - Bollo virtuale - rata.

IMPORTANTE: La scadenza originaria è il 9 febbraio e slitta in quanto cade di domenica.

11 Febbraio 2025
12 Febbraio 2025
13 Febbraio 2025(1 evento)

Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento


13 Febbraio 2025

Attività

Pagamento della seconda rata del I° periodo contabile (gennaio-febbraio), pari al 25% del PREU dovuto per il quinto periodo contabile (settembre-ottobre) dell'anno precedente.

Soggetti obbligatiEsercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.

ModalitàIl pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: “5155-prelievo erariale unico ed interessi - I periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6 , del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007 )”.

14 Febbraio 2025
15 Febbraio 2025(4 eventi)

Associazioni sportive dilettantistiche - registrazioni contabili


15 Febbraio 2025

Attività

Annotazione dell’importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale nel corso del mese di gennaio.

Soggetti obbligatiAssociazioni sportive dilettantistiche e altre associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco che hanno effettuato l'opzione al regime di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991 e con proventi commerciali nell'anno precedente fino a euro 400.000.

ModalitàRilevazione dei dati contabili nel prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.

Comunicazione contanti superiori 10.000 euro


15 Febbraio 2025

Attività

Invio all'Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente al secondo mese precedente.

Soggetti obbligatiBanche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane.

ModalitàLa comunicazione va trasmessa per via telematica all'UIF.

Fatturazione differita


15 Febbraio 2025

Attività

Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel corso del mese precedenti e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bolla di consegna e simili), tenendo presente che l’annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.

Soggetti obbligatiSoggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte e/o professione.

ModalitàA emissione del documento avvenuta, annotazione nel registro Iva delle vendite (art. 23 decreto Iva) o dei corrispettivi (art. 24 del decreto Iva).

Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00


15 Febbraio 2025

Attività

Annotazione dell’eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente di ammontare inferiore a 300,00 euro.

Soggetti obbligatiSoggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professione.

Modalità

Per le fatture emesse nel corso del mese, d’importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato, con riferimento allo stesso mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:

  • i numeri delle fatture cui si riferisce;
  • l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota Iva applicata;

mentre per le fatture ricevute anche se inerenti a beni che formano oggetto dell’attività propria d’impresa, dell’arte o della professione, si deve ritenere consentita l’annotazione mediante documento riepilogativo se di entità inferiore al predetto limite. Su tale documento riepilogativo devono risultare indicati:

  • i numeri attribuiti dal destinatario cui le stesse si riferiscono;
  • l’ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l’importo dell’imposta distinti per aliquota Iva applicata.
16 Febbraio 2025
17 Febbraio 2025(34 eventi)

Accise


17 Febbraio 2025

Attività

Liquidazione e pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel corso del mese di gennaio.
Soggetti obbligati

I soggetti obbligati al versamento delle accise, sono:

  • il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l’immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l’esigibilità dell’imposta;
  • il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 504/1995; e, relativamente all’importazione di prodotti sottoposti ad accisa;
  • il debitore dell’obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all’importazione.
Modalità

Versamento con il modello F24-Accise.
N.B. La scadenza originaria è il 16 febbraio e slitta in quanto cade di domenica.

Acconto seconda rata IRPEF 2024 - persone fisiche titolari di partita IVA


17 Febbraio 2025

Attività

Pagamento della seconda rata relativa al secondo o unico acconto di IRPEF per il 2024 dovuto in base alla dichiarazione modello Redditi PF (Persone fisiche) da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro.

Soggetti obbligatiI contribuenti persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro.

ModalitàIl versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, entro il 16 gennaio 2025 in unica soluzione, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

Il pagamento deve essere eseguito utilizzando il modello F24 con il seguente codice tributo: “4034-IRPEF acconto seconda rata o acconto in unica soluzione”.

N.B. La scadenza originaria è il 16 febbraio e slitta in quanto cade di domenica.

Addizionale comunale Irpef - versamento rata


17 Febbraio 2025

Attività

Versamento:

- della rata o quota dell’addizionale comunale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;

- in unica soluzione dell’addizionale comunale all’Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro.

Soggetti obbligatiSostituti d’imposta

ModalitàVersamento delle addizionali comunali all’IRPEF sui redditi di lavoro dipendente.

Va utilizzato il seguente codice tributo:

  • 3848 - Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta. Saldo.

N.B. La scadenza originaria è il 16 febbraio e slitta in quanto cade di domenica.

Addizionale regionale Irpef - versamento rata


17 Febbraio 2025

Attività

Versamento:

- della rata o quota dell’addizionale regionale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;

- in unica soluzione dell’addizionale regionale all’Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese di precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro.

Soggetti obbligatiSostituti d’imposta.

ModalitàVersamento con il modello F24, specificando il codice tributo “3802 – Addizionale regionale all’Irpef-sostituti d’imposta”.

N.B. La scadenza originaria è il 16 febbraio e slitta in quanto cade di domenica.

Addizionale stock options


17 Febbraio 2025

Attività

Versamento dell’addizionale sui compensi erogati a titolo di bonus e stock options dal sostituto d’imposta nel corso del mese precedente.

Soggetti obbligatiSostituti d’imposta.

ModalitàVersamento con il modello F24 utilizzando, in generale, a decorrere dal 01/01/2017,  il codice tributo "1001" in luogo del codice tributo “1033 – Addizionale operata dal sostituto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options”.

Gli altri codici tributo utilizzabili a decorrere dal 1° gennaio 2017, in relazione all’ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:

  • 1601- denominato "Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia" in luogo del codice tributo "1054" utilizzabile fino al 31/12/2016;
  • 1901 - denominato  "Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e conguaglio impianti in Sardegna" in luogo del codice tributo "1055" utilizzabile fino al 31/12/2016;
  • 1920 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d’Aosta" in luogo del codice tributo "1056" utilizzabile fino al 31/12/2016;
  • 1301 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia Sardegna e Valle d’Aosta impianti fuori regione"in luogo del codice tributo "1059".

N.B. La scadenza originaria è il 16 febbraio e slitta in quanto cade di domenica.

AUTOLIQUIDAZIONE INAL versamento e riduzione Presunto


17 Febbraio 2025

SOGGETTI : Datori di lavoro soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL

ADEMPIMENTI: 

  • Comunicazione delle minori retribuzioni che si prevedono di corrispondere nell'anno in corso, ai fini dell'autoliquidazione del premio INAIL, con relativa motivazione .
  • Versamento in unica soluzione o 1 rata in caso di pagamento rateale del premio annuale  in autoliquidazione.

MODALITA':  servizio INAIL online "Riduzione Presunto"

Fondi pensione - imposta sostitutiva


17 Febbraio 2025

Attività

Pagamento dell'imposta sostitutiva applicata sul risultato della gestione patrimoniale.

Soggetti obbligatiFondi pensione.

ModalitàIl pagamento deve essere eseguito utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo “1709-imposta sostitutiva dovuta dalle forme pensionistiche complementari ed individuali”.

N.B. La scadenza originaria è il 16 febbraio e slitta in quanto cade di domenica.

Imposta sostitutiva Irpef e addizionali su premi di risultato


17 Febbraio 2025

Attività

Versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente in relazione alle somme erogate ai lavoratori nel corso del mese di gennaio  in relazione ai premi di risultato.

Soggetti obbligatiSostituti d’imposta.

ModalitàVersamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1053 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente” .

Gli altri codici utilizzabili, in relazione all’ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:

  • 1305 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori dalle predette regioni;
  • 1904 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione;
  • 1604 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione;
  • 1905 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione.

N.B. La scadenza originaria è il 16 febbraio e slitta in quanto cade di domenica.

Imposta sostitutiva Irpef e addizionali su premi di risultato


17 Febbraio 2025

Attività

Versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente in relazione alle somme erogate ai lavoratori nel corso del mese di gennaio  in relazione ai premi di risultato.

Soggetti obbligatiSostituti d’imposta.

ModalitàVersamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1053 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente” .

Gli altri codici utilizzabili, in relazione all’ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:

  • 1305 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori dalle predette regioni;
  • 1904 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione;
  • 1604 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione;
  • 1905 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione.

N.B. La scadenza originaria è il 16 febbraio e slitta in quanto cade di domenica.

Imposta sostitutiva su intermediazione mobiliare obbligazionario


17 Febbraio 2025

Attività

Versamento dell’imposta sostitutiva risultante dal cosiddetto “conto unico” del mese di gennaio in relazione agli interessi, premi ed altri frutti dei titoli obbligazionari e similari che sono stati emessi da banche, da società quotate nei mercati regolamentari e da enti pubblici.

Soggetti obbligatiBanche, istituti di credito e altri intermediari autorizzati.

ModalitàVersamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1239 – Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari”.

N.B. La scadenza originaria è il 16 febbraio e slitta in quanto cade di domenica.

Imposta sostitutiva su intermediazione mobiliare obbligazionario


17 Febbraio 2025

AttivitàVersamento dell’imposta sostitutiva risultante dal cosiddetto “conto unico” del mese di gennaio in relazione agli interessi, premi ed altri frutti dei titoli obbligazionari e similari che sono stati emessi da banche, da società quotate nei mercati regolamentari e da enti pubblici.

Soggetti obbligatiBanche, istituti di credito e altri intermediari autorizzati.

ModalitàVersamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1239 – Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari”.

N.B. La scadenza originaria è il 16 febbraio e slitta in quanto cade di domenica.

Imposta sostitutiva su plusvalenze in regime di risparmio amministrato


17 Febbraio 2025

Attività

Versamento dell’imposta sostitutiva applicata sull’entità delle plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazione da parte degli intermediari risultanti in sede di applicazione del regime del risparmio amministrato nel corso dello scorso mese di dicembre (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).

Soggetti obbligatiBanche, Sim, società di gestione del risparmio, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati.

ModalitàVersamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1102 – Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari”.

N.B. La scadenza originaria è il 16 febbraio e slitta in quanto cade di domenica.

Imposta sostitutiva su plusvalenze in regime di risparmio amministrato


17 Febbraio 2025

Attività

Versamento dell’imposta sostitutiva applicata sull’entità delle plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazione da parte degli intermediari risultanti in sede di applicazione del regime del risparmio amministrato nel corso dello scorso mese di dicembre (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).

Soggetti obbligatiBanche, Sim, società di gestione del risparmio, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati.

ModalitàVersamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1102 – Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari”.

N.B. La scadenza originaria è il 16 febbraio e slitta in quanto cade di domenica.

Imposta sostitutiva sul risultato maturato in regime di risparmio gestito


17 Febbraio 2025

Attività

Versamento dell’imposta sostitutiva applicata sul risultato maturato della gestione patrimoniale in sede di regime del risparmio gestito nell’ipotesi di revoca intervenuta nel corso dello scorso mese di dicembre (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).

Soggetti obbligatiBanche, Sim e società fiduciarie.

ModalitàVersamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1103 – Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale”.

N.B. La scadenza originaria è il 16 febbraio e slitta in quanto cade di domenica.

Imposta sostitutiva Tfr - trattamento di fine rapporto


17 Febbraio 2025

Attività

Pagamento del saldo dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del fondo per il trattamento di fine rapporto maturato nell’anno precedente.

Soggetti obbligatiSostituti d’imposta.

ModalitàIl pagamento deve essere eseguito utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo “1713-saldo dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d'imposta”.

IMPORTANTE: La scadenza originaria è il 16 febbraio e slitta in quanto cade di domenica.

Imposta sugli intrattenimenti


17 Febbraio 2025

Attività

Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti inerenti alle iniziative svolte con carattere di continuità nel corso del mese di gennaio da parte dei soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività similari.

Soggetti obbligatiSoggetti che esercitano attività di intrattenimento.

ModalitàVersamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6728 – Imposta sugli intrattenimenti”.

IMPORTANTE: La scadenza originaria è il 16 febbraio e slitta in quanto cade di domenica.

IVA - ASD - Liquidazione e versamento Iva trimestrale


17 Febbraio 2025

Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro, e le associazioni pro loco che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge n. 398/1991 devono effettuare la liquidazione e il versamento dell'Iva relativa al quarto trimestre 2024, tramite modello F24, senza l'applicazione degli interessi dell'1%.

IVA - Associazioni senza scopo di lucro in regime agevolato Registrazione corrispettivi


17 Febbraio 2025

Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere all’annotazione, anche con unica registrazione, dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.

IVA - Fatturazione differita mese precedente


17 Febbraio 2025

I soggetti IVA devono procedere all’emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente.
La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce.  Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

IVA - Versamento Iva trimestrale contribuenti speciali


17 Febbraio 2025

Liquidazione IVA relativa al 4° trimestre 2024 da parte dei contribuenti “speciali” e versamento dell’imposta dovuta, considerando l’eventuale acconto già versato / dovuto, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario, utilizzando il codice tributo: 6034 - Versamento IVA trimestrale - 4° trimestre.

Contribuenti trimestrali speciali

Si ricorda che per alcune categorie di contribuenti è prevista la possibilità di effettuare le liquidazioni con cadenza trimestrale, a prescindere dal volume di affari e senza l’applicazione degli interessi dell’1%. Si tratta, in particolare dei seguenti soggetti:

  • distributori di carburanti
  •  autotrasportatori di merci conto terzi
  •  esercenti attività di servizi al pubblico
  •  esercenti arti e professioni sanitarie.

I versamenti vanno effettuati con le stesse scadenze previste per i trimestrali “ordinari” (16 maggio, 20 agosto e 16 novembre) a eccezione del versamento relativo al quarto trimestre che va effettuato entro il 16 febbraio dell’anno successivo, anziché entro il 16 marzo, al netto dell’acconto eventualmente versato entro il 27 dicembre.

Liquidazione Iva periodica - soggetti mensili


17 Febbraio 2025

Attività

Liquidazione e versamento dell’ammontare di Iva a credito dell’Erario relativa al mese di gennaio.

Soggetti obbligatiSoggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professioni in regime mensile.

ModalitàVersamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6001 – Versamento Iva mensile-gennaio”.

IMPORTANTE:  La scadenza originaria è il 16 febbraio e slitta in quanto cade di domenica.

LOCAZIONI BREVI - Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati


17 Febbraio 2025

I soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativi a contratti di locazione breve, tramite modello F24 con modalità telematiche.

Ravvedimento ritenute e Iva - entro 30 giorni


17 Febbraio 2025

Attività

Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 gennaio 2025.

Soggetti obbligatiImprese ed esercenti arti e professioni soggetti Iva.

Modalità

Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,25% (1/10 del 12,5%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:

  • 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta;
  • 8904 - Sanzione pecuniaria Iva;
  • 8926 - Sanzione addizionale comunale all'IRPEF - ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

  • 1991 - Interessi sul ravvedimento - Iva.

Ravvedimento ritenute e Iva - entro 90 giorni


17 Febbraio 2025

Attività

Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 18 novembre 2024.

Soggetti obbligatiImprese ed esercenti arti e professioni soggetti Iva.

Modalità

Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,39% (1/9 del 12,5%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:

  • 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta;
  • 8904 - Sanzione pecuniaria Iva;
  • 8926 - Sanzione addizionale comunale all'IRPEF - ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

  • 1991 - Interessi sul ravvedimento - Iva.

Redditi di capitale, contributi, premi e altri redditi diversi


17 Febbraio 2025

Attività

Versamento delle ritenute alla fonte:

- sui redditi di capitale diversi dai dividendi corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente;

- su indennità per la cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel corso del mese precedente;

- sui contributi corrisposti a imprese nel corso del mese precedente da parte di Regioni, Province e/o Comuni, nonché da altri enti pubblici;

- sui premi e sulle vincite corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente derivanti da lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza;

- sui redditi derivanti dalla perdita dell’avviamento commerciale corrisposti nel corso del mese precedente;

- sulle vincite e sui premi corrisposti nel corso del mese precedente ed inerenti ad iniziative diverse dalle lotterie, tombole, pesche di beneficenza, giochi di abilità radiotelevisivi e/o in altre manifestazioni;

- sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente che sono state operate a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di specifiche procedure di cui all’art. 21, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

Soggetti obbligatiSostituti d’imposta.

ModalitàVersamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:

  • 1024 – Ritenute su proventi indicati sulle cambiali;
  • 1025 – Ritenute su obbligazioni e titoli similari;
  • 1029 – Ritenute su interessi e redditi di capitale dovuti da soggetti non residenti;
  • 1030 – Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi;
  • 1031 – Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti;
  • 1032 – Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari;
  • 1043 – Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti;
  • 1058 – Ritenute su plusvalenze cessioni a termine di valute estere;
  • 1706 – Ritenute su titoli atipici emessi da soggetti residenti;
  • 1707 – Ritenute su titoli atipici emessi da soggetti non residenti;
  • 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l’esercizio di arti e professioni;
  • 1045 – Ritenute su contributi corrisposti da regioni, province, comuni ed altri enti pubblici;
  • 1046 – Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza;
  • 1048 – Ritenute su altre vincite e premi;
  • 1049 – Ritenuta operata a titolo d’acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio.

IMPORTANTE:  La scadenza originaria è il 16 febbraio e slitta in quanto cade di domenica.

Ritenuta locazioni brevi per intermediari e portali online


17 Febbraio 2025

Attività

Termine ultimo entro cui è possibile effettuare il versamento delle ritenute operate a gennaio relativamente ai contratti di locazione “breve” per i quali l’intermediario immobiliare o il gestore del portale telematico è intervenuto nella fase di pagamento.

Si Ricorda che le “locazioni brevi” sono quei contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, direttamente o tramite intermediari, anche online, inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali. Secondo quanto previsto dal D.L. n. 50/2017 , ai redditi che derivano da questi contratti, stipulati dal 1° giugno 2017, si applicano in via opzionale le disposizioni relative al regime della cedolare secca con l’aliquota del  26% (21% per il primo immobile affittato), sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione.

La ritenuta, da versare entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, viene operata a titolo di acconto.

Soggetti obbligatiEsercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi della locazione breve.

ModalitàInvio del modello F24 attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il “1919”, riportando in F24 anche il mese/anno cui si riferisce la ritenuta (così per le ritenute operate a giugno occorre indicare “0006” - “2017”).

IMPORTANTE: La scadenza originaria è il 16 febbraio e slitta in quanto cade di domenica.

Ritenute operate dai condomini su corrispettivi per prestazioni


17 Febbraio 2025

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente, da parte dei condomini in qualità di sostituti d’imposta, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi inerenti a contratti d’appalto, di opere e/o di servizi eseguiti nell’esercizio di imprese.

Soggetti obbligati

Condomini in qualità di sostituti di imposta.
ModalitàVersamento con il modello F24, specificando i codici tributo:

  • 1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente;
  • 1020 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente.

IMPORTANTE:  La scadenza originaria è il 16 febbraio e slitta in quanto cade di domenica.

Ritenute sui bonifici per ristrutturazione


17 Febbraio 2025

Attività

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente sui bonifici disposti dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali compete la detrazione d’imposta.

Soggetti obbligatiBanche e Poste italiane.

ModalitàVersamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1039 – Ritenuta operata da Banche o da Poste italiane S.p.A. all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d’imposta”.

IMPORTANTE:  La scadenza originaria è il 16 febbraio e slitta in quanto cade di domenica.

Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, autonomo e su provvigioni


17 Febbraio 2025

Attività

Versamento delle ritenute alla fonte, operate nel corso del mese precedente, sui redditi di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali, sulle provvigioni  e per assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere.

 

Soggetti obbligati

Sostituti di imposta che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere.
ModalitàVersamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:

Lavoro dipendente

- 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio;

- 1002 - Ritenute su emolumenti arretrati;

- 1012 - Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro.

Lavoro autonomo

- 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l’esercizio di arti e professioni.

Provvigioni

- 1040 - Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza.

IMPORTANTE:  La scadenza originaria è il 16 febbraio e slitta in quanto cade di domenica.

SOSTITUTI D’IMPOSTA - Versamento ritenute


17 Febbraio 2025

I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese precedente, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando i seguenti codici tributo:

Per le ritenute alla fonte operate su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto, su rendite AVS:

  • 1001 retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio
  • 1002 emolumenti arretrati
  • 1012 indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata

Per le ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia, su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale, su redditi di lavoro autonomo, su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza):

  • 1040 redditi di lavoro autonomo – compensi per l’esercizio di arti e professioni

Per le ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente:

  • 1025 obbligazioni e titoli similari
  • 1029    Ritenute su interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti
  • 1031    redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti
  • 1243    proventi corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti
  • 1245    proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

Per le ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati:

  • 1024    proventi indicati sulle cambiali
  • 1030    altri redditi di capitale diversi dai dividendi

Per le ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente:

  • 1046    premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza
  • 1047    premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni
  • 1048    altre vincite e premi

Per le ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi:

  • 1049    somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento

Per le ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente:

  • 1050    premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita

Per ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente:

  • 1045   contributi corrisposti a imprese da regioni, province, comuni e altri enti pubblici
  • 1051    premi e contributi corrisposti dall’Unire e premi corrisposti dalla Fise
  • 1052    indennità di esproprio

Per le ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati:

  • 1032    proventi da cessione a termine di obbligazioni e titoli similari
  • 1058    plusvalenze cessioni a termine valute estere

Per l’addizionale comunale e regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro:

  • 3848    addizionale comunale Irpef – saldo
  • 3802    addizionale regionale Irpef

Per l’addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d'imposta:

  • 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio
  • 1601 retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia
  • 1901 retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sardegna
  • 1920 retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta
  • 1301   retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, impianti fuori regione.

SPLIT PAYMENT - Versamento Iva derivante da scissione dei pagamenti


17 Febbraio 2025

Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti relativa al mese precedente, con:

  • F24EP (codice tributo 620E) 
  • e con l'F24 "ordinario" (codice tributo 6040).

Invece, le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), versano l'imposta dovuta in applicazione della "scissione dei pagamenti" con Modello F24 EP o F24 ordinario in modalità telematica, utilizzando i codici tributo:

  • 621E (per l'F24Ep) e 
  • 6041 (per l'F24 "ordinario").

Tobin tax - versamento


17 Febbraio 2025

Attività

Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. "Tobin tax") relativa alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente.

Soggetti obbligatiBanche, società fiduciarie e imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico nonché altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non residenti.

ModalitàVersamento mediante il modello F24. Per consentire la corretta indicazione in F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo "72" denominato "rappresentante fiscale". Ai fini del versamento occorre utilizzare i seguenti codici tributo:

  • 4058: Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi (art. 1, comma 491, legge n. 228/2012);
  • 4059: Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity (art. 1, comma 492, legge n. 228/2012);
  • 4060: Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi (art. 1, comma 495, legge n. 228/2012).

I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta, che non dispongono di un c/c presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24 effettuano il versamento mediante bonifico in "EURO" a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1211.

I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta ed esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, indicano le proprie generalità in luogo del codice fiscale, ove non ne siano in possesso. I codici IBAN sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it.

IMPORTANTE: La scadenza originaria è il 16 febbraio e slitta in quanto cade di domenica.

TOBIN TAX - Versamento mensile imposta sulle transazioni finanziarie


17 Febbraio 2025

Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti riferiti alle medesime operazioni devono versare la “Tobin Tax” relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati nel mese precedente, tramite modello F24 con modalità telematiche.

I codici tributo da utilizzare:

  • 4058    imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi
  • 4059    imposta sulle transazioni relative a derivati su equity
  • 4060    imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi.

L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l’intervento di intermediari né di notai.

Trasmissione dati fatture transfrontaliere passive


17 Febbraio 2025

Attività

Trasmissione fatture elettroniche operazioni transfrontaliere passive ricevute nel mese precedente.

Soggetti obbligati

Gli operatori IVA residenti sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi ad operazioni passive ricevute da soggetti non stabiliti territorio dello Stato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione.

Modalità

I soggetti obbligati trasmettono i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.

La trasmissione avviene con modalità telematiche.

IMPORTANTE: La scadenza originaria è il 15 febbraio e slitta in quanto cade di sabato.

18 Febbraio 2025
19 Febbraio 2025
20 Febbraio 2025(2 eventi)

ENASARCO versamento contributi aziende preponenti


20 Febbraio 2025

SOGGETTI OBBLIGATI: Datori di lavoro preponenti nel rapporto di agenzia

ADEMPIMENTO: Per i datori di lavoro preponenti nel rapporto di agenzia che utilizzano l'addebito bancario è previsto il versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti nel trimestre di riferimento (il precedente rispetto alla data).

MODALITA': Nella propria area riservata inEnasarco, la ditta mandante compila la distinta online, inserendo le provvigioni dei propri agenti: in automatico, verrà calcolato il contributo dovuto.

Il pagamento può essere effettuato:

  • con addebito automatico sul c/c bancario sistema Sepa Direct Debit (SDD),
  • tramite il sistema PagoPA (attivo dal  2 trimestre  2022) online o presso i soggetti abilitati.

Si ricorda il pagamento va anticipato a 5 giorni lavorativi prima della scadenza per le ditte che utilizzano l'addebito automatico bancario, le quali devono confermare la distinta per evitare di incorrere in sanzioni.

FASC versamento contributi mensili


20 Febbraio 2025

FASC  FONDO AGENTI SPEDIZIONIERI E CORRIERI Versamento contributi mensili

SOGGETTI INTERESSATI: Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl autotrasporto merci e logistica e il Ccnl agenzie marittime e aeree. ADEMPIMENTO Versamento dei contributi relativi al mese precedente mediante bonifico e trasmissione della distinta.

MODALITA' L’importo del bonifico deve corrispondere esattamente (al centesimo) al totale della distinta calcolata mediante il software Telefasc. La causale del bonifico deve riportare obbligatoriamente i seguenti dati, nel seguente ordine: Codice Fiscale dell’Azienda - Ragione Sociale dell’Azienda - Periodo di Competenza (es. 2010/01)

N.B. Per i bonifici dei contributi ordinari non indicare nessun altro dato.

Coordinate Bancarie IBAN: IT 70 M 01030 01600 000008090001 Intestatario Conto: FASC Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri - Cin: M Abi: 01030 Cab: 01600 Conto: 80900.01 Per i bonifici provenienti da circuiti bancari al di fuori della Comunità Europea CODICE SWIFT: PASC ITMMMIL

21 Febbraio 2025
22 Febbraio 2025
23 Febbraio 2025
24 Febbraio 2025
25 Febbraio 2025(1 evento)

Elenchi Intrastat - periodicità mensile


25 Febbraio 2025

Attività

Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi al mese precedente (soggetti mensili).

Da segnalare che:

- ai fini fiscali, c'è soltanto l’obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE;

- non vanno presentati gli elenchi riepilogativi concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.

Devono essere presentati ai soli fini statistici:

- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro;

- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

Soggetti obbligatiSoggetti passivi IVA che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti cessioni di un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000,00 euro.

ModalitàTrasmissione esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange oppure all’Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitarie.

26 Febbraio 2025
27 Febbraio 2025
28 Febbraio 2025(14 eventi)

Acquisti intracomunitari - Modello Intra-12


28 Febbraio 2025

Attività

Invio telematico della dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da parte di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati, da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e versamento dell'imposta in relazione agli acquisti dichiarati.

Soggetti obbligatiSono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo versamento gli enti non commerciali (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), non soggetti passivi d'imposta, ed i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6 D.P.R. n. 633/1972).

ModalitàPresentazione in via telematica.Per il versamento della relaitva imposta va utilizzato il codice tributo 6043.

Assicurazioni - versamento imposta inerente ai premi e agli accessori


28 Febbraio 2025

Attività

Determinazione e pagamento da parte degli assicuratori dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di gennaio nonché di eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di dicembre.

Soggetti obbligatiCompagnie di assicurazione.

ModalitàVersamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.

Comunicazione adesione regime contributivo agevolato - regime forfetario


28 Febbraio 2025

Attività

Termine per la presentazione all’INPS della domanda per aderire al regime contributivo agevolato previsto per i soggetti che hanno aderito al regime forfetario, a decorrere dall'anno in corso.

Soggetti obbligatiPersone fisiche ammesse al regime fiscale forfetario (legge n. 190/2014), esercenti attività di impresa, arti o professioni.

ModalitàCompilazione modello telematico predisposto all’interno del Cassetto per Artigiani e Commercianti sul sito dell’INPS.

Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA


28 Febbraio 2025

Attività

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel quarto trimestre dell'anno precedente.

Soggetti obbligatiSoggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.

ModalitàEsclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA".

N.B. E' possibile evitare la trasmissione della comunicazione se la stessa viene presentata, sempre entro lo stesso termine, nella dichiarazione IVA, compilando il Quadro VP.

Comunicazione periodica intermediari finanziari


28 Febbraio 2025

Attività

Termine ultimo per la Comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.

Soggetti obbligatiOperatori finanziari indicati all'art. 7, comma 6 D.P.R. n. 605/1973.

Modalità

Trasmissione esclusivamente in via telematica.

Fondi rustici - registrazione e versamento per contratti di affitto


28 Febbraio 2025

Attività

I contratti d'affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata possono essere registrati mediante presentazione della denuncia annuale dei contratti posti in essere nell'anno precedente, tenendo presente che oltre alla registrazione deve anche essere eseguito il pagamento dell'imposta di registro nella misura dello 0,5% dei corrispettivi (importo minimo di 67 euro).

Soggetti obbligatiSoggetti che risultano essere titolari di contratti d'affitto di fondi rustici.

ModalitàLa denuncia deve necessariamente risultare presentata presso qualunque ufficio dell'Agenzia delle entrate, tenendo in considerazione che la medesima deve essere sottoscritta da una delle parti contraenti e deve riportare le generalità, il domicilio e il codice fiscale delle parti, il luogo, la data di stipulazione, nonché l'oggetto, il corrispettivo e la durata del contratto, mentre il pagamento dell'imposta di registro deve essere eseguito, utilizzando il modello F23 (codice tributo: 108T-Imposta di registro per affitto fondi rustici), presso le banche convenzionate, le agenzie postali o gli agenti della riscossione.

Imposta di bollo su fatture elettroniche - versamento trimestrale


28 Febbraio 2025

Attività

Versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre 2024.

Soggetti obbligatiSoggetti obbligati all'emissione di fatture elettroniche soggette all'imposta di bollo.

Modalità

Il pagamento può essere effettuato, tramite l’apposito servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale. In alternativa, può essere generato il modello F24 già precompilato, per poi effettuare il pagamento secondo le istruzioni della risoluzione n. 42/E/2019, che ha istituito i seguenti codici tributo:

- “2524” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”.

Inventario - sottoscrizione


28 Febbraio 2025

Attività

Sottoscrizione dell’inventario inerente al bilancio dell’esercizio chiuso lo scorso 31 dicembre.

Soggetti obbligati

Imprenditori individuali, società di persone, soggetti Ires, con periodo di imposta coincidente con l’anno solare in contabilità ordinaria.

Modalità

I soggetti in contabilità ordinaria sono tenuti a sottoscrivere l’inventario entro tre mesi dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Pertanto, l’inventario e il bilancio devono risultare sia trascritti sul libro degli inventari, sia sottoscritti dal titolare dell’impresa individuale o dal legale rappresentante della società.

Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento


28 Febbraio 2025

Attività

Pagamento della terza rata del I° periodo contabile (gennaio-febbraio), pari al 25% del PREU dovuto per il quinto periodo contabile (settembre-ottobre) dell'anno precedente.

Soggetti obbligatiEsercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.

ModalitàIl pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: “5155-prelievo erariale unico ed interessi - I periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6 , del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007 )”.

Registri meccanografici ed elettrocontabili - trascrizione su carta


28 Febbraio 2025

Attività

La tenuta di qualsiasi registro di tipo contabile con sistemi meccanografici e/o elettronici si deve considerare regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei dei dati e delle informazioni inerenti all’esercizio o periodo d’imposta per il quale i termini per procedere alla presentazione delle inerenti dichiarazioni annuali non sono scaduti da oltre tre mesi.

Pertanto, in sede di controlli e/o di ispezioni gli stessi si devono considerare aggiornati sugli appositi supporti magnetici se vengono contestualmente stampati all’eventuale richiesta avanzata dagli organi competenti e, ovviamente, in loro presenza.

Soggetti obbligatiImprese individuali, società di persone e soggetti Ires con periodo di imposta coincidente con l'anno solare.

Modalità

Trascrizione su carta dei registri meccanografici o elettronici.

Soggetti che effettuano operazioni in oro


28 Febbraio 2025

Attività

Termine ultimo per la presentazione  all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) della dichiarazione relativa le operazioni effettuate nel mese precedente di valore pari o superiore ad euro 12.500,00.

Soggetti obbligatiI soggetti persone fisiche nell'esercizio d'impresa, arte o professione o le persone giuridiche che hanno effettuato nel mese transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello stato o con l'estero, di importo superiore ad euro 12.500.

ModalitàLe operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF.

Soggetti che hanno aderito al IOSS – Dichiarazione e versamento Iva mensile


28 Febbraio 2025

Attività

Presentazione della dichiarazione e versamento dell’Iva dovuta per il mese di gennaio per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.

Soggetti obbligatiGli operatori registrati al regime IOSS.

Modalità

La Dichiarazione Iva IOSS è inviata all’Agenzia attraverso il Portale OSS. I soggetti che hanno esercitato l'opzione presentano per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:

a) il numero di identificazione IVA attribuito per l'applicazione del regime;

b) l'ammontare delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per le quali l'imposta è diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

c) le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente. L’aliquota IVA è quella in vigore nello Stato membro dell’UE in cui saranno consegnate le merci. Le informazioni sulle aliquote IVA nell’UE sono reperibili sia sul sito web della Commissione Europea https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html;

d) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente.

L’imposta dovuta dai soggetti passivi aderenti al regime IOSS deve essere versata, senza la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione “orizzontale”:

- con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate. Le somme riscosse sono trasferite giornalmente sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all’Agenzia tramite il portale IOSS, l’operatore deve indicare il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento;

- nel caso in cui l’operatore non disponga del conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, mediante bonifico da accreditare su un’apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite il portale IOSS. Nella causale del bonifico è indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.

Tasse automobilistiche


28 Febbraio 2025

Attività

Versamento della tassa per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo con potenza fiscale superiore a 9 CV se immatricolati fino al 31 dicembre 1997 o potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se immatricolati dopo tale data il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di gennaio.

Soggetti obbligatiSoggetti proprietari di autovetture ed autoveicoli.

ModalitàIl pagamento può essere effettuato presso le Delegazioni ACI, le agenzie di pratiche auto,  i tabaccai o gli uffici postali compilando l'apposito bollettino preintestato alla Regione (con l'indicazione del relativo numero di conto corrente.

Tasse automobilistiche


28 Febbraio 2025

Attività

Versamento della tassa per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo con potenza fiscale superiore a 9 CV se immatricolati fino al 31 dicembre 1997 o potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se immatricolati dopo tale data il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di gennaio

Soggetti obbligatiSoggetti proprietari di autovetture ed autoveicoli.

ModalitàIl pagamento può essere effettuato presso le Delegazioni ACI, le agenzie di pratiche auto,  i tabaccai o gli uffici postali compilando l'apposito bollettino preintestato alla Regione (con l'indicazione del relativo numero di conto corrente.

1 Marzo 2025
2 Marzo 2025
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