BLOG

Tutte le novità in materia di EcoBonus 110

Tutte le novità in materia di EcoBonus 110

Bonus edilizi con obbligo di indicazione in fattura del CCNL

Al fine di assicurare condizioni di lavoro adeguate nel settore dell’edilizia e per accrescere i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro il comma 43-bis dell’art. 1, Legge n. 234/2021 (inserito dall’ art. 28-quater del Decreto Sostegni-ter in sede di conversione nella Legge n. 25/2022) prevede che, per gli interventi al di sopra dei 70.000 euro, i bonus edilizi possono essere riconosciuti: “solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’ articolo 51 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori”.

Tutte le novità in materia di EcoBonus 110 - Nel dettaglio

In riferimento alla sopra individuata soglia (70.000 euro) la circolare n. 19/E/2022 ha avuto modo di chiarire che, coerentemente con le modifiche apportate alla disciplina dall’ art. 23-bis del Decreto “Ucraina”, tale importo va parametrato al valore dell’opera nel suo complesso, e non soltanto alla parte di lavori edili. I contratti collettivi da indicare, prosegue l’Amministrazione finanziaria, sono sostanzialmente tre (identificati dai codici CNEL: F012, F015 e F018) e sarà onere del committente dei lavori richiedere e verificarne l’inserimento, in quanto sullo stesso ricade il rischio di mancato riconoscimento dei benefici fiscali.

In particolare, sarà necessario verificare la presenza dell’adempimento formale nei seguenti documenti:

  • Atto di affidamento dei lavori;
  • Fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.

FAC SIMILE DICITURA CCNL

Ai fini prescritti dall’ art. 1 comma 43-bis Legge n. 234/2021 si attesta di non applicare il contratto collettivo del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ex art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015; il CCNL applicato nell’esecuzione di lavori è il seguente: Metalmeccanica Artigianato Conflavoro PM.

L’obbligo formale trova applicazione anche se il contratto di affidamento dei lavori è stipulato tramite un general contractor ovvero nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di sub appalto.

Da notare che l’ambito applicativo delle sanzioni è limitato al mancato inserimento nel solo atto di affidamento dei lavori. L’omessa indicazione nelle fatture, pur se obbligatoria, non preclude invece il riconoscimento delle detrazioni fiscali.

La precisazione si riverbera automaticamente sui controlli da effettuare in sede di apposizione del visto di conformità in quanto:

  • Se l’indicazione del CCNL resta imprescindibile per gli atti di affidamento;
  • Qualora il riferimento non fosse presente in fattura la violazione può essere sanata con apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’impresa e da esibire al professionista incaricato.

Condividilo con chi vuoi

social, email, whatsapp ed altro..

CONTATTI

telefono, email, indirizzo e social

inviaci una richiesta

lo studio ti risponderà con piacere!

Torna in alto