Calendario fiscale

Scadenze e date importanti

Eventi in Ottobre 2024

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica
30 Settembre 2024(14 eventi)

0:00: Acquisti intracomunitari - Modello Intra-12


30 Settembre 2024

Sono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo versamento gli enti non commerciali (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), non soggetti passivi d'imposta, ed i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972) e all'invio telematico della dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da parte di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati, da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e versamento dell'imposta in relazione agli acquisti dichiarati.

Presentazione telematica.

Per il versamento della relaitva imposta va utilizzato il codice tributo 6043.

0:00: Assicurazioni - versamento imposta inerente ai premi e agli accessori


30 Settembre 2024

Le Compagnie ed imprese di assicurazione sono tenuti al pagamento da parte degli assicuratori dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel corso del precedente mese di agosto e sugli eventuali conguagli di tributo dovuti per lo scorso mese di luglio.

Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.

0:00: Assistenza fiscale - Mod. 730 - Trasmissione


30 Settembre 2024

AttivitàI Sostituti d'imposta, Caf, professionisti abilitati e contribuenti a rispettare il termine ultimo per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate del modello 730 da parte dei sostituti d'imposta, dei Caf e professionisti abilitati  relativamente alle dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° settembre al 30 settembre.

Entro la stessa data va consegnata al contribuente copia della dichiarazione e del prospetto di liquidazione.

La scadenza interessa anche i contribuenti che intendono presentare in via autonoma il modello 730 utilizzando i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nei Mod. 730 elaborati dal sostituto d'imposta, dai Caf e professionisti, dei relativi prospetti di liquidazione per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° settembre al 30 settembre.

Entro la stessa data, i sostituti d'imposta, i Caf e i professionisti abilitati consegnano ai dichiaranti, dipendenti e assimilati, il prospetto di liquidazione delle imposte nonché copia controllata ed elaborata della dichiarazione dei redditi per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° settembre al 30 settembre.

Sempre entro il 30 settembre i contribuenti che decidono di non avvalersi del proprio sostituto d'imposta o di un Caf/professionista, devono trasmettere la propria dichiarazione utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate previa abilitazione agli stessi.

0:00: Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA


30 Settembre 2024

I Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA sono tenuti alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel secondo trimestre.

 

Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA".

0:00: Comunicazione periodica intermediari finanziari


30 Settembre 2024

Gli operatori finanziari indicati all'art. 7, comma 6 D.P.R. n. 605/1973 sono tenuti a rispettare il termine ultimo per la Comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.

 

Trasmissione esclusivamente in via telematica.

0:00: Gruppo IVA - dichiarazione


30 Settembre 2024

I Soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d'impresa, arte o professione, tra i quali sussistono, congiuntamente, i vincoli finanziari, economici e organizzativi di cui all'art. 70-ter, D.P.R. n. 633/1972 che intendono optare per la costituzione del Gruppo IVA sono tenuti a rispettare il termine ultimo per effettuare l'invio telematico della dichiarazione della costituzione del gruppo IVA con effetto a decorrere dall'anno successivo.

 

Trasmissione in via telematica, da parte del rappresentante del Gruppo, della dichiarazione relativa alla costituzione del Gruppo IVA sottoscritta da tutti i partecipanti.

0:00: Imposta di bollo su fatture elettroniche


30 Settembre 2024

I Soggetti obbligati all'emissione di fatture elettroniche soggette all'imposta di bollo sono tenuti al versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre dell'anno.

Nel caso in cui l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno non superi l'importo di 5.000 euro, è possibile eseguire il versamento entro il 30 settembre. Qualora l'importo dell'imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell'anno, complessivamente considerato, non superi l'importo di 5.000 euro, il pagamento dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento (ovvero entro il 30 novembre).

Il pagamento può essere effettuato, tramite l’apposito servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale. In alternativa, può essere generato il modello F24 già precompilato, per poi effettuare il pagamento secondo le istruzioni della risoluzione n. 42/E/2019, che ha istituito i seguenti codici tributo:

- “2522” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”.

0:00: Modello Redditi SC - presentazione


30 Settembre 2024

AttivitàI Soggetti IRES con periodo d’imposta o esercizio sociale non coincidente con l'anno solare sono tenuti alla presentazione, mediante invio telematico, della dichiarazione dei redditi modello Redditi SC da parte delle società di capitali e degli enti commerciali residenti che hanno chiuso il periodo d’imposta il 31 ottobre 2023 (il termine è l'ultimo giorno dell'11° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio).

La presentazione del modello Redditi SC deve avvenire esclusivamente in via telematica diretta o mediante intermediari abilitati.

0:00: Prelievo erariale unico - apparecchi da intrattenimento


30 Settembre 2024

Gli Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams - Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito sono tenuti al pagamento della prima rata del V periodo contabile (settembre-ottobre), pari al 25% del PREU dovuto per il III periodo contabile (maggio-giugno).

 

Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: “5159 - prelievo erariale unico ed interessi - V periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c. 6 , del TULPS (risoluzione n. 239/E del 6 settembre 2007)”.

IMPORTANTE: La scadenza originaria è il 28 settembre e slitta in quanto cade di sabato.

0:00: Ravvedimento presentazione dichiarazione IMU


30 Settembre 2024

Sono tenuti all'adempimento i soggetti che hanno presentato tardivamente la dichiarazione IMU.Termine ultimo per regolarizzare, mediante ravvedimento operoso, la presentazione "tardiva" della dichiarazione IMU. E' considerata “tardiva” la dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine ultimo di presentazione.

Ai fini della regolarizzazione della dichiarazione IMU il contribuente deve presentare la dichiarazione nonché versare “contestualmente” la sanzione ridotta ad 1/10 del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione.

Si ricorda che per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.

0:00: Rimborso Iva assolta in altri Stati


30 Settembre 2024

 

I Soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato con imposta assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati sono tenuti alla presentazione dell'istanza di rimborso dell'Iva assolta in altri Stati.

  • Soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato: presentano l'istanza per il rimborso dell'imposta assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati.
  • Soggetti stabiliti in Stati non appartenenti all'Unione Europea con cui esistono accordi di reciprocità: presentano l'istanza per il rimborso dell'imposta assolta nello Stato italiano in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati.
  • Soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri della UE: presentano l'istanza per il rimborso dell'IVA assolta nello Stato da parte dei soggetti stabiliti in altri Stati Membri della UE.

L'istanza va presentata in modalità telematica al Centro Operativo di Pescara.

0:00: Soggetti che effettuano operazioni in oro


30 Settembre 2024

I soggetti persone fisiche nell'esercizio d'impresa, arte o professione o le persone giuridiche che hanno effettuato nel mese transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello stato o con l'estero, di importo superiore ad euro 12.500 sono tenuti a rispettare il termine ultimo per la presentazione  all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) della dichiarazione relativa le operazioni effettuate nel mese precedente di valore pari o superiore a euro 12.500,00.

Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF.

0:00: Soggetti che hanno aderito al IOSS – Dichiarazione e versamento Iva mensile


30 Settembre 2024

Gli operatori registrati al regime IOSS sono tenuti alla presentazione della dichiarazione e versamento dell’Iva dovuta per il mese di agosto per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.

La Dichiarazione Iva IOSS è inviata all’Agenzia attraverso il Portale OSS. I soggetti che hanno esercitato l'opzione presentano per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:

a) il numero di identificazione IVA attribuito per l'applicazione del regime;

b) l'ammontare delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per le quali l'imposta è diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

c) le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente. L’aliquota IVA è quella in vigore nello Stato membro dell’UE in cui saranno consegnate le merci. Le informazioni sulle aliquote IVA nell’UE sono reperibili sia sul sito web della Commissione Europea https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html;

d) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente.

L’imposta dovuta dai soggetti passivi aderenti al regime IOSS deve essere versata, senza la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione “orizzontale”:

- con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate. Le somme riscosse sono trasferite giornalmente sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all’Agenzia tramite il portale IOSS, l’operatore deve indicare il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento;

- nel caso in cui l’operatore non disponga del conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, mediante bonifico da accreditare su un’apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite il portale IOSS. Nella causale del bonifico è indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.

0:00: Tasse automobilistiche


30 Settembre 2024

I Soggetti proprietari di autovetture ed autoveicoli sono tenuti al versamento della tassa inerente alle autovetture e agli autoveicoli ad uso promiscuo con:

  • potenza fiscale superiore a 9 CV se l’immatricolazione è avvenuta entro il 31 dicembre 1997;
  • potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se l’immatricolazione risulta attivata dopo il 31 dicembre 1997;

il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di agosto.

La corresponsione della tassa può risultare eseguita presso:

  • le delegazioni dell’Automobile Club Italia;
  • le agenzie di pratiche auto incaricate;
  • i tabaccai compilando le apposite schede distinte in (Scheda A: per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo soggetti al pagamento della tassa in misura piena - Scheda B: per autoveicoli ed autovetture che beneficiano di un particolare trattamento fiscale (es.: taxi), per gli altri veicoli (es.: autobus, autocarri, rimorchi, ciclomotori, ecc.);
  • gli uffici postali utilizzando l'apposito bollettino preintestato alla Regione (con specificazione del relativo numero di conto corrente).
1 Ottobre 2024(4 eventi)

0:00: Contratti di locazione - registrazione e/o versamento tributo


1 Ottobre 2024

I Titolari di contratti di locazione che non hanno esercitato l’opzione per l’applicazione della cedolare secca di cui all'art. 3 del D.Lgs. 23/2011 sono tenuti al pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati con data che fa riferimento all’inizio del mese di settembre  o rinnovati tacitamente a decorrere dalla medesima data (i nuovi contratti di locazione, dopo la corresponsione dell’imposta autoliquidata, devono essere registrati nel termine di 30 giorni dalla data dei medesimi).

Il modello "F24 Elide" è l'unico canale percorribile per pagare i tributi su locazioni e affitti immobiliari.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

  • 1500: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per prima registrazione;
  • 1501: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per annualità successive;
  • 1502: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per cessioni del contratto;
  • 1503: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per risoluzioni del contratto;
  • 1504: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per proroghe del contratto;
  • 1505: locazione e affitto di beni immobili – imposta di bollo;
  • 1506: locazione e affitto di beni immobili – tributi speciali e compensi;
  • 1507: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
  • 1508: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
  • 1509: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi;
  • 1510: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.

0:00: Ravvedimento ritenute e Iva - entro 15 giorni


1 Ottobre 2024

Le imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA sono tenuti alla regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 settembre 2024.

Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari a 0,1% (15%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:

  • 8947 - Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali - redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
  • 8948 - Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali - redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi;
  • 8949 - Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali - redditi di capitale;
  • 8950 - Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta - redditi di lavoro adipendente, assimilati e assistenza fiscale;
  • 8951 - Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta - redditi diversi;
  • 8952 - Sanzione per ravvedimento addizionale comunale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta - redditi di lavoro adipendente, assimilati e assistenza fiscale;
  • 8953 - Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta - redditi diversi;
  • 8904 - Sanzione pecuniaria IVA;
  • 8926 - Sanzione addizionale comunale all'IRPEF - ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

  • 1991 - Interessi sul ravvedimento - Iva.

0:00: Scritture ausiliarie di magazzino - Attivazione dell’obbligo di tenuta


1 Ottobre 2024

Operatori economici in contabilità ordinaria con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d’imposta precedenti, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo d’imposta e quello delle rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio.

Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute, se nei precedenti due periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00.

Tali scritture vanno impostate e tenute in forma sistematica, secondo norme di ordinata contabilità, mediante annotazioni giornaliere o periodiche, purché con cadenza non superiore al mese e con libertà di scelta del supporto o strumento operativo, per cui le stesse possono concretarsi in libri, schede o simili.

Le rilevazioni in argomento, per ogni singolo bene oppure per ogni categoria di beni, devono necessariamente evidenziare i carichi e gli scarichi in modo tale che dalla lettura di ogni singola scheda o altro supporto contabile si possano ricavare tutti i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni.

0:00: Scritture ausiliarie di magazzino - Cessazione dell’obbligo di tenuta


1 Ottobre 2024

Ai sensi degli artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino possono non essere tenute a partire dal mese di ottobre, se nei precedenti due periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze sono risultati inferiori e, quindi, si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00, per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese di settembre, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore i previsti limiti.

L’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino risultava operativo fino all’esercizio sociale che si è concluso lo scorso 30 settembre, possono essere sospese o possono essere tenute esclusivamente con finalità aziendali senza il rispetto delle particolari regole dettate dal D.P.R. n. 600/1973.

2 Ottobre 2024
3 Ottobre 2024
4 Ottobre 2024
5 Ottobre 2024
6 Ottobre 2024
7 Ottobre 2024
8 Ottobre 2024
9 Ottobre 2024
10 Ottobre 2024(1 evento)

0:00: Assistenza fiscale - Secondo o unico acconto dell'Irpef


10 Ottobre 2024

I contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale sono tenuti ad effetuare a la segnalazione, al sostituto di imposta, di non voler eseguire il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.

I soggetti interessati possono porre in essere l’adempimento mediante  consegna al sostituto d’imposta di una comunicazione redatta in forma libera.

11 Ottobre 2024
12 Ottobre 2024
13 Ottobre 2024
14 Ottobre 2024(1 evento)

0:00: Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento


14 Ottobre 2024

Gli sercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams - Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato - ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito sono tenuti al pagamento della seconda rata del V periodo contabile (settembre-ottobre), pari al 25% del PREU dovuto per il III periodo contabile (maggio-giugno).

Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: “5159-prelievo erariale unico ed interessi - V periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c. 6 , del TULPS (risoluzione n. 239/E del 6 settembre 2007)”.

IMPORTANTE: La scadenza originaria è il 13 settembre e slitta in quanto cade di domenica.

15 Ottobre 2024(14 eventi)

0:00: Associazioni sportive dilettantistiche - registrazioni contabili


15 Ottobre 2024

AttivitàLe associazioni sportive dilettantistiche e altre associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco che hanno effettuato l'opzione al regime di cui all'art. 1 della L. 398/1991 e con proventi commerciali nell'anno precedente fino a euro 400.000 sono tenute alla annotazione dell’importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale nel corso del mese di settembre.

Rilevazione dei dati contabili nel prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997 , opportunamente integrato.

0:00: Comunicazione contanti superiori 10.000 euro


15 Ottobre 2024

Le Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane sono tenuti all'invio all'Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente al secondo mese precedente.

La comunicazione va trasmessa per via telematica all'UIF.

0:00: Dichiarazione IRAP - Presentazione telematica


15 Ottobre 2024

I contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione IRAP sono tenuti a rispettare il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale IRAP relativa l'anno d’imposta 2023.

La dichiarazione IRAP, da presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:

  • direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati).

0:00: Fatturazione differita


15 Ottobre 2024

I Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte e/o professione sono tenuti as effetuare la emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di settembre  e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bolla di consegna e simili), tenendo presente che l’annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.

Ad emissione del documento avvenuta, annotazione nel registro Iva delle vendite (art. 23 decreto Iva) o dei corrispettivi (art. 24 del decreto Iva).

0:00: Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00


15 Ottobre 2024

I Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professione sono tenuti alla annotazione dell’eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia poste in essere dal cedente/prestatore non residente, di ammontare inferiore a 300,00 euro.

Per le fatture emesse nel corso del mese, d’importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato, con riferimento allo stesso mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:

  • i numeri delle fatture cui si riferisce;
  • l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota Iva applicata;

mentre per le fatture ricevute anche se inerenti a beni che formano oggetto dell’attività propria d’impresa, dell’arte o della professione, si deve ritenere consentita l’annotazione mediante documento riepilogativo se di entità inferiore al predetto limite. Su tale documento riepilogativo devono risultare indicati:

  • i numeri attribuiti dal destinatario cui le stesse si riferiscono;
  • l’ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l’importo dell’imposta distinti per aliquota Iva applicata.

0:00: Indici sintetici di affidabilità fiscale - Presentazione modello


15 Ottobre 2024

AttivitàSono tenute all'adempimento le imprese e i lavoratori autonomi e a rispettare il  termine ultimo per la presentazione del modello ISA relativo l'anno d’imposta 2023.

Il modello va allegato alla dichiarazione dei redditi, da presentare per via telematica all’Agenzia delle Entrate, che può essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:

  • direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici delle Entrate;
  • tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati).

0:00: Modello Redditi ENC - Presentazione


15 Ottobre 2024

Sono tenuti all'adempimento gli enti pubblici e privati diversi dalle società, compresi i trust, soggetti all'Ires, nonché società ed enti non residenti soggetti all'IRES.Termine ultimo per la presentazione del modello Redditi ENC relativa l'anno d’imposta 2023.

La dichiarazione, da presentare per via telematica all’Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:

  • direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici delle Entrate;
  • tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati).

0:00: Modello Redditi PF - Presentazione telematica


15 Ottobre 2024

Sono tenute all'adempimento le persone fisiche, le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e a rispettare il termine ultimo per la presentazione del modello Redditi PF e SP relativo l'anno d’imposta 2023.

La dichiarazione, da presentare per via telematica all’Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:

  • direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici delle Entrate;
  • tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati).

E', inoltre, possibile consegnare la dichiarazione ad un ufficio locale dell'Agenzia delle entrate abilitato a fornire il servizio telematico.

0:00: Modello redditi SC – Presentazione


15 Ottobre 2024

I Soggetti Ires con periodo d’imposta o esercizio sociale coincidente con l'anno solare sono tenuti alla presentazione, mediante invio telematico, della dichiarazione dei redditi modello Redditi SC da parte delle società di capitali e degli enti commerciali residenti che hanno chiuso il periodo d’imposta il 31 dicembre dell'anno precedente.

 

La presentazione del modello Redditi SC deve avvenire esclusivamente in via telematica diretta o mediante intermediari abilitati.

0:00: Modello Redditi SP - Presentazione telematica


15 Ottobre 2024

Sono tenute all'adempimento le persone fisiche, le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate. Termine ultimo per la presentazione del modello Redditi PF e SP relativo l'anno d’imposta 2023.

La dichiarazione, da presentare per via telematica all’Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:

  • direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici delle Entrate;
  • tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati).

0:00: Opzioni IVA ed imposte dirette


15 Ottobre 2024

I contribuenti che, con comportamenti concludenti, hanno di fatto esercitato o revocato l'opzione per regimi di determinazione dell'Iva e/o delle imposte dirette o per regimi contabili diversi da quelli ordinariamente loro applicabili sono tenuti ad effetuare la comunicazione, in via telematica, dell'esercizio o della revoca dell'opzione per i soggetti che non presentano la dichiarazione dei redditi.

I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA effettuano la comunicazione nella dichiarazione stessa.

I soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale effettuano la comunicazione con le stesse modalità e termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale IVA.

0:00: Ravvedimento ritenute e Iva - entro 30 giorni


15 Ottobre 2024

Le imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA sono tenute alla regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 settembre 2024 .

Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,5% (1/10 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:

  • 8947 - Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali - redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
  • 8948 - Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali - redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi;
  • 8949 - Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali - redditi di capitale;
  • 8950 - Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta - redditi di lavoro adipendente, assimilati e assistenza fiscale;
  • 8951 - Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta - redditi diversi;
  • 8952 - Sanzione per ravvedimento addizionale comunale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta - redditi di lavoro adipendente, assimilati e assistenza fiscale;
  • 8953 - Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta - redditi diversi;
  • 8904 - Sanzione pecuniaria IVA;
  • 8926 - Sanzione addizionale comunale all'IRPEF - ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

  • 1991 - Interessi sul ravvedimento - Iva.

0:00: Remissione in bonis


15 Ottobre 2024

I Contribuenti interessati alla fruizione di benefici fiscali ovvero di regimi fiscali opzionali devono riaspettare il termine ultimo per “sanare” l’eventuale omessa o tardiva effettuazione di comunicazioni o altri adempimenti di natura formale alla cui preventiva presentazione è subordinato l'accesso a benefici fiscali o regimi fiscali opzionali.

 

Al fine di sanare la violazione il soggetto interessato deve:

  • essere in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma di riferimento;
  • effettuare la comunicazione (o l’adempimento) richiesto, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione fiscale utile;
  • versare "contestualmente", mediante F24, la sanzione minima di euro 250, senza possibilità di compensazione con eventuali crediti d’imposta disponibili.

Inoltre, analogamente a quanto previsto per il ravvedimento operoso, è necessario che:

  • la violazione non sia già stata oggetto di contestazione;
  • non siano iniziati accessi/ispezioni/verifiche o altra attività amministrativa di accertamento della quale il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

0:00: Trasmissione dati fatture transfrontaliere passive


15 Ottobre 2024

Gli operatori IVA residenti sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi ad operazioni passive ricevute da soggetti non stabiliti territorio dello Stato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione sono tenuti alla trasmissione fatture elettroniche operazioni transfrontaliere passive ricevute nel mese precedente.

I soggetti obbligati trasmettono i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.

La trasmissione avviene con modalità telematiche.

16 Ottobre 2024(22 eventi)

0:00: Accise


16 Ottobre 2024

Attività: Liquidazione e pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel corso del mese di settembre.

I soggetti obbligati al versamento delle accise, sono:

  • il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l’immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l’esigibilità dell’imposta;
  • il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 504/1995;
    e, relativamente all’importazione di prodotti sottoposti ad accisa;
  • il debitore dell’obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all’importazione.
Versamento con il modello F24-Accise.

0:00: Addizionale comunale Irpef - versamento rata


16 Ottobre 2024

I Sostituti d’imposta sono tenuti al versamento:

- della rata o quota dell’addizionale comunale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;

- in unica soluzione dell’addizionale comunale all’Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “3848 – Addizionale comunale all’Irpef trattenuta dal sostituti d’imposta-Saldo”.

0:00: Addizionale regionale Irpef - versamento rata


16 Ottobre 2024

I Sostituti d’imposta sono tenuti al versamento:

- della rata o quota dell’addizionale regionale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;

- in unica soluzione dell’addizionale regionale all’Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese di precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “3802 – Addizionale regionale all’Irpef-sostituti d’imposta”.

0:00: Addizionale stock options


16 Ottobre 2024

I Sostituti d’imposta sono tenuti al versamento dell’addizionale sui compensi erogati a titolo di bonus e stock options dal sostituto d’imposta nel corso del mese precedente.

 

Versamento con il modello F24 utilizzando, in generale, a decorrere dal 01/01/2017,  il codice tributo "1001" in luogo del codice tributo “1033 – Addizionale operata dal sostituto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options”.

Gli altri codici tributo utilizzabili a decorrere dal 01/01/2017, in relazione all’ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:

  • 1601 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia" in luogo del codice tributo "1054" utilizzabile fino al 31/12/2016;
  • 1901 - denominato  "Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e conguaglio impianti in Sardegna" in luogo del codice tributo "1055" utilizzabile fino al 31/12/2016;
  • 1920 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d’Aosta" in luogo del codice tributo "1056" utilizzabile fino al 31/12/2016;
  • 1301 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia Sardegna e Valle d’Aosta impianti fuori regione"in luogo del codice tributo "1059".

0:00: Imposta sostitutiva Irpef e addizionali su premi di risultato


16 Ottobre 2024

AttivitàI Sostituti d’imposta sono tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente in relazione alle somme erogate ai lavoratori nel corso del mese di settembre  in relazione a premi di risultato.

Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1053 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente” .

Si è specificato “come regola”, in quanto gli altri codici utilizzabili, in relazione all’ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:

  • 1305 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori dalle predette regioni;
  • 1904 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione;
  • 1604 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione;
  • 1905 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione.

0:00: Imposta sostitutiva su intermediazione mobiliare obbligazionario


16 Ottobre 2024

Le Banche, istituti di credito e altri intermediari autorizzati sono tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva risultante dal cosiddetto “conto unico” del mese di settembre  in relazione agli interessi, premi ed altri frutti dei titoli obbligazionari e similari che sono stati emessi da banche, da società quotate nei mercati regolamentari e da enti pubblici.

Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1239 – Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari”.

0:00: Imposta sostitutiva su plusvalenze in regime di risparmio amministrato


16 Ottobre 2024

Le Banche, Sim, società di gestione del risparmio, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati sono tenute al versamento dell’imposta sostitutiva applicata sull’entità delle plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazione da parte degli intermediari risultanti in sede di applicazione del regime del risparmio amministrato nel corso dello scorso mese di agosto (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).

Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1102 – Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari”.

0:00: Imposta sostitutiva sul risultato maturato in regime di risparmio gestito


16 Ottobre 2024

Le Banche, Sim e società fiduciarie sono tenute al versamento dell’imposta sostitutiva applicata sul risultato maturato della gestione patrimoniale in sede di regime del risparmio gestito nell’ipotesi di revoca intervenuta nel corso dello scorso mese di agosto (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).

Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1103 – Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale”.

0:00: Imposta sugli intrattenimenti


16 Ottobre 2024

I Soggetti che esercitano attività di intrattenimento sono tenuti al versamento dell’imposta sugli intrattenimenti inerenti alle iniziative svolte con carattere di continuità nel corso del mese di settembre  da parte dei soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività similari.

Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6728 – Imposta sugli intrattenimenti”.

0:00: Liquidazione Iva periodica - soggetti mensili


16 Ottobre 2024

I Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professioni in regime mensile sono tenuti ad effetuare la liquidazione e versamento dell’ammontare di Iva a credito dell’Erario relativa al mese di settembre.

Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6009 – Versamento Iva mensile-settembre”.

0:00: Modello Redditi ENC - versamento


16 Ottobre 2024

Gli Enti non commerciali ed equiparati sono tenuti al pagamento delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024 relative alla:

- quinta rata senza alcuna maggiorazione, con interessi dello 1,16%;

- quarta rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con interessi dello 0,84%.

Per i soggetti ISA, versamento della:

- quarta rata senza alcuna maggiorazione, con interessi dello 0,84%;

- terza rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con interessi dello 0,51%.

Versamento per i soggetti titolari di partita Iva, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

I codici tributo sono:

  • 2003-Ires-saldo;
  • 2001-Ires acconto-prima rata;
  • 3800-Imposta regionale sulle attività produttive-saldo;
  • 3812-Irap acconto-prima rata;

e, se ne ricorrono le condizioni, per l’Iva il codice tributo: “6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale”.

0:00: Modello Redditi PF - Versamento rate


16 Ottobre 2024

Le persone fisiche sono tenute al pagamento delle somme dovute per IRPEF e addizionali a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024 relative alla:- quinta rata senza alcuna maggiorazione, con interessi dello 1,16%;

- quarta rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con interessi dello 0,84%.

Per i soggetti ISA, versamento della:

- quarta rata senza alcuna maggiorazione, con interessi dello 0,84%;

- terza rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con interessi dello 0,51%.

Versamento utilizzando il modello F24 specificando gli appropriati codici tributo tra cui:

  • 4001 - IRPEF-saldo;
  • 4033 - IRPEF-acconto-prima rata;
  • 3801 - Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • 3843 - Addizionale comunale all’IRPEF - autotassazione - acconto;
  • 3844 - Addizionale comunale all’IRPEF - autotassazione - saldo;
  • 4200 - Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata;
  • 1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate.

0:00: Modello Redditi SC - Versamento rate


16 Ottobre 2024

I Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare sono tenuti al pagamento delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024 relative alla:

- quinta rata senza alcuna maggiorazione, con interessi dello 1,16%;

- quarta rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con interessi dello 0,84%.

Per i soggetti ISA, versamento della:

- quarta rata senza alcuna maggiorazione, con interessi dello 0,84%;

- terza rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con interessi dello 0,51%.

Versamento  specificando gli appropriati codici tributo tra cui:

  • 2003 - Ires - saldo;
  • 2001 - Ires acconto - prima rata;
  • 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - saldo;
  • 3812 - Irap acconto - prima rata;

e, se ne ricorrono le condizioni, per l’Iva il codice tributo: “6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale”.

0:00: Modello Redditi SP - Versamento rate


16 Ottobre 2024

La Società di persone ed equiparati sono tenuti al pagamento delle somme dovute per IRPEF e addizionali a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024 relative alla:

- quinta rata senza alcuna maggiorazione, con interessi dello 1,16%;

- quarta rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con interessi dello 0,84%.

Per i soggetti ISA, versamento della:

- quarta rata senza alcuna maggiorazione, con interessi dello 0,84%;

- terza rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con interessi dello 0,51%.

Versamento specificando gli appropriati codici tributo tra cui:

  • 4001 - Irpef - saldo;
  • 4033 - Irpef - acconto - prima rata;
  • 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - saldo;
  • 3812 - Irap acconto - prima rata;
  • 3801 - Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • 3843 - Addizionale comunale all’Irpef - autotassazione - acconto;
  • 3844 - Addizionale comunale all’Irpef - autotassazione - saldo;
  • 4200 - Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata;
  • 1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate;
  • 1793 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - acconto prima rata;
  • 1795 - imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - saldo

e, se ne ricorrono le condizioni, per l’Iva il codice tributo: “6099 - versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale”.

0:00: Ravvedimento ritenute e Iva - entro 90 giorni


16 Ottobre 2024

Le Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA sono tenute alla regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 luglio 2024.

Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,67% (1/9 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:

  • 8947 - Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali - redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
  • 8948 - Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali - redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi;
  • 8949 - Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali - redditi di capitale;
  • 8950 - Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta - redditi di lavoro adipendente, assimilati e assistenza fiscale;
  • 8951 - Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta - redditi diversi;
  • 8952 - Sanzione per ravvedimento addizionale comunale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta - redditi di lavoro adipendente, assimilati e assistenza fiscale;
  • 8953 - Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta - redditi diversi;
  • 8904 - Sanzione pecuniaria IVA;
  • 8926 - Sanzione addizionale comunale all'IRPEF - ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

0:00: Redditi di capitale, contributi, premi e altri redditi diversi


16 Ottobre 2024

I Sostituti d’imposta sono tenuti al versamento delle ritenute alla fonte:

- sui redditi di capitale diversi dai dividendi corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente;

- su indennità per la cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel corso del mese precedente;

- contributi corrisposti a imprese nel corso del mese precedente da parte di Regioni, Province e/o Comuni, nonché da altri enti pubblici;

- sui premi e sulle vincite corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente derivanti da lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza;

- sui redditi derivanti dalla perdita dell’avviamento commerciale corrisposti nel corso del mese precedente;

- sulle vincite e sui premi corrisposti nel corso del mese precedente ed inerenti ad iniziative diverse dalle lotterie, tombole, pesche di beneficenza, giochi di abilità radiotelevisivi e/o in altre manifestazioni;

- sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente che sono state operate a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di specifiche procedure di cui all’art. 21, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:

  • 1024 – Ritenute su proventi indicati sulle cambiali;
  • 1025 – Ritenute su obbligazioni e titoli similari;
  • 1029 – Ritenute su interessi e redditi di capitale dovuti da soggetti non residenti;
  • 1030 – Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi;
  • 1031 – Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti;
  • 1032 – Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari;
  • 1043 – Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti;
  • 1058 – Ritenute su plusvalenze cessioni a termine di valute estere;
  • 1706 – Ritenute su titoli atipici emessi da soggetti residenti;
  • 1707 – Ritenute su titoli atipici emessi da soggetti non residenti;
  • 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l’esercizio di arti e professioni;
  • 1045 – Ritenute su contributi corrisposti da regioni, province, comuni ed altri enti pubblici;
  • 1046 – Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza;
  • 1048 – Ritenute su altre vincite e premi;
  • 1049 – Ritenuta operata a titolo d’acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio.

0:00: Ritenuta locazioni brevi per intermediari e portali online


16 Ottobre 2024

Gli Esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi della locazione breve sono tenuti a sottostare al termine ultimo entro cui è possibile effettuare il versamento delle ritenute operate a settembre relativamente ai contratti di locazione “breve” per i quali l’intermediario immobiliare o il gestore del portale telematico è intervenuto nella fase di pagamento.

Si ricorda che le “locazioni brevi” sono quei contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, direttamente o tramite intermediari, anche online, inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali. Secondo quanto previsto dal D.L. n. 50/2017 , ai redditi che derivano da questi contratti, stipulati dal 1° giugno 2017, si applicano in via opzionale le disposizioni relative al regime della cedolare secca con l’aliquota del  26% (21% per il primo immobile affittato), sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione.

La ritenuta, da versare entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, viene operata a titolo di acconto.

Invio del modello F24 attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il “1919”, riportando in F24 anche il mese/anno cui si riferisce la ritenuta (così per le ritenute operate a giugno occorre indicare “0006” - “2017”).

0:00: Ritenute operate dai condomini su corrispettivi per prestazioni


16 Ottobre 2024

I Condomini sostituti d’imposta sono tenuti al versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di settembre, da parte dei condomini in qualità di sostituti d’imposta, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi inerenti a contratti d’appalto, di opere e/o di servizi eseguiti nell’esercizio di imprese.

Versamento con il modello F24, specificando i codici tributo:

  • 1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente;
  • 1020 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente.

0:00: Ritenute su dividendi e utili


16 Ottobre 2024

I Sostituti d'imposta (società di capitali ed enti commerciali, istituti di credito e altri intermediari residenti per i dividendi esteri) sono tenuti al pagamento delle ritenute alla fonte sugli ammontari corrisposti nel corso  del trimestre solare luglio-agosto-settembre inerenti a:

  • dividendi di azioni estere pagati a privati, a fondi immobiliari, a soggetti esenti Ires;
  • dividendi e simili da società residenti su partecipazioni non qualificate pagati a soggetti esenti da Ires;
  • dividendi e simili distribuiti da società residenti per le partecipazioni non qualificate pagati a privati o a fondi comuni d'investimento;
  • dividendi pagati a non residenti in relazione alle partecipazioni non inerenti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

Il pagamento va eseguito esclusivamente in via telematica, utilizzando il Modello F24, e specificando gli appropriati codici tributo e cioè:

  • 1035-dividendi e simili distribuiti da società residenti su partecipazioni non qualificate corrisposti a privati o a fondi comuni d'investimento;
  • 1035-dividendi e simili da società residenti su partecipazioni non qualificate corrisposti a soggetti esenti da Ires;
  • 1035-dividendi di azioni estere corrisposti a privati, a fondi immobiliari, a soggetti esenti Ires;
  • 1036-dividendi pagati a non residenti in relazione a partecipazioni non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

0:00: Ritenute sui bonifici per ristrutturazione


16 Ottobre 2024

Le Banche e Poste italiane sono tenute al versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di settembre sui bonifici disposti dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quale compete la detrazione d’imposta.

Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1039 – Ritenuta operata da Banche o da Poste italiane S.p.A. all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d’imposta”.

0:00: Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, autonomo e su provvigioni


16 Ottobre 2024

I Sostituti di imposta che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere sono tenutia al versamento delle ritenute alla fonte, operate nel corso del mese precedente, sui redditi di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali, sulle provvigioni  e per assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere.

Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:

Lavoro dipendente:

- 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio;

- 1002 - Ritenute su emolumenti arretrati;

- 1012 - Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro.

Lavoro autonomo:

- 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l’esercizio di arti e professioni.

Provvigioni:

- 1040 - Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza.

0:00: Tobin tax - versamento


16 Ottobre 2024

Le Banche, società fiduciarie e imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico nonché altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non residenti sono tenuti al versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. "Tobin tax") relativa alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente.

Versamento mediante il modello F24. Per consentire la corretta indicazione in F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo "72" denominato "rappresentante fiscale". Ai fini del versamento occorre utilizzare i seguenti codici tributo:

  • 4058: Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi (art. 1, comma 491, legge n. 228/2012);
  • 4059: Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity (art. 1, comma 492, legge n. 228/2012);
  • 4060: Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi (art. 1, comma 495, legge n. 228/2012).

I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta, che non dispongono di un c/c presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24 effettuano il versamento mediante bonifico in "EURO" a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1211.

I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta ed esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, indicano le proprie generalità in luogo del codice fiscale, ove non ne siano in possesso. I codici IBAN sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it.

17 Ottobre 2024
18 Ottobre 2024
19 Ottobre 2024
20 Ottobre 2024
21 Ottobre 2024
22 Ottobre 2024
23 Ottobre 2024
24 Ottobre 2024
25 Ottobre 2024(3 eventi)

0:00: Elenchi Intrastat - periodicità mensile


25 Ottobre 2024

I Soggetti passivi IVA che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti cessioni di un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000,00 euro sono tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi a settembre (soggetti mensili).Da segnalare che:

- ai fini fiscali, c'è soltanto l’obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE;

- non vanno presentati gli elenchi riepilogativi concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.

Devono essere presentati ai soli fini statistici:

- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro;

- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

Trasmissione esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange oppure all’Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi intracomunitarie.

0:00: Elenchi Intrastat - periodicità trimestrale


25 Ottobre 2024

Gli Operatori intracomunitari (iscritti al Vies) tenuti all’adempimento trimestrale sono tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi al terzo trimestre (soggetti trimestrali).

Da segnalare che:

- ai fini fiscali, permane soltanto l’obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE;

- non vanno presentati gli elenchi riepilogativi - aventi periodi di riferimento a partire da tale data - concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.

Devono essere presentati ai soli fini statistici:

- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro;

- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro

Trasmissione esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange oppure all’Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitarie.

0:00: Modello 730 - Integrativo


25 Ottobre 2024

I contribuenti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale e hanno presentato il modello 730 sono tenuti alla presentazione al Centro di assistenza fiscale (CAF) del modello 730 “integrativo” da parte di coloro che hanno presentato il modello 730 e si accorgono di non aver fornito alcuni elementi da indicare nella dichiarazione che non incidono sulla determinazione dell'imposta o che comportano un rimborso o un minor debito fiscale.

Consegna diretta al Centro di assistenza fiscale (CAF).

26 Ottobre 2024
27 Ottobre 2024
28 Ottobre 2024(1 evento)

0:00: Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento


28 Ottobre 2024

Gli Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito sono tenuti al pagamento della  terza rata del V periodo contabile (settembre-ottobre), pari al 25% del PREU dovuto per il III periodo contabile (maggio-giugno).

 

Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: “5159-prelievo erariale unico ed interessi - V periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (risoluzione n. 239/E del 6 settembre 2007)”.

29 Ottobre 2024
30 Ottobre 2024
31 Ottobre 2024(11 eventi)

0:00: Acquisti intracomunitari - Modello Intra-12


31 Ottobre 2024

Sono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo versamento gli enti non commerciali (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), non soggetti passivi d'imposta, ed i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6 D.P.R. n. 633/1972).Invio telematico della dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da parte di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati, da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e versamento dell'imposta in relazione agli acquisti dichiarati.

Presentazione telematica, per il versamento della relaitva imposta va utilizzato il codice tributo 6043.

0:00: Assicurazioni - versamento imposta inerente ai premi e agli accessori


31 Ottobre 2024

Le Compagnie ed imprese di assicurazione sono tenuti alla determinazione e pagamento da parte degli assicuratori dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel corso del precedente mese di settembre e sugli eventuali conguagli di tributo dovuti per lo scorso mese di agosto.

Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.

0:00: Comunicazione periodica intermediari finanziari


31 Ottobre 2024

Gli Operatori finanziari indicati all'art. 7, comma 6 D.P.R. n. 605/1973 sono tenuti a rispettare il termine ultimo per la Comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.

 

Trasmissione esclusivamente in via telematica.

0:00: Contratti di locazione - registrazione e/o versamento tributo


31 Ottobre 2024

I Titolari di contratti di locazione che non hanno esercitato l’opzione per l’applicazione della cedolare secca di cui all'art. 3 del D.Lgs. 23/2011 sono tenuti al pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati con data che fa riferimento all’inizio del mese di ottobre o rinnovati tacitamente a decorrere dalla medesima data (i nuovi contratti di locazione, dopo la corresponsione dell’imposta autoliquidata, devono essere registrati nel termine di 30 giorni dalla data dei medesimi).

Il modello "F24 Elide" è l'unico canale percorribile per pagare i tributi su locazioni e affitti immobiliari.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

  • 1500: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per prima registrazione;
  • 1501: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per annualità successive;
  • 1502: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per cessioni del contratto;
  • 1503: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per risoluzioni del contratto;
  • 1504: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per proroghe del contratto;
  • 1505: locazione e affitto di beni immobili – imposta di bollo;
  • 1506: locazione e affitto di beni immobili – tributi speciali e compensi;
  • 1507: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
  • 1508: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
  • 1509: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi;
  • 1510: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.

0:00: Imposta di bollo - dichiarazione assegni circolari


31 Ottobre 2024

Le Aziende e istituti di credito sono tenute alla presentazione della dichiarazione dell'imposta di bollo inerente agli assegni circolari di competenza del trimestre solare precedente (mesi di luglio, agosto e settembre).

La dichiarazione dell'imposta di bollo relativa agli assegni circolari deve essere presentata all’Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

0:00: ModeModello 770/2023 - Presentazionello 770/2023 - Presentazione


31 Ottobre 2024

I Sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno precedente, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti sono tenuti alla presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei sostituti d'imposta inerente l'anno 2023.

Invio telematico del modello direttamente o tramite un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).

0:00: Ravvedimento ritenute e Iva - entro 15 giorni


31 Ottobre 2024

Le Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA sono tenute alla regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 ottobre 2024.

Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari a 0,1% (15%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:

  • 8947 - Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali - redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
  • 8948 - Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali - redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi;
  • 8949 - Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali - redditi di capitale;
  • 8950 - Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta - redditi di lavoro adipendente, assimilati e assistenza fiscale;
  • 8951 - Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta - redditi diversi;
  • 8952 - Sanzione per ravvedimento addizionale comunale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta - redditi di lavoro adipendente, assimilati e assistenza fiscale;
  • 8953 - Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta - redditi diversi;
  • 8904 - Sanzione pecuniaria IVA;
  • 8926 - Sanzione addizionale comunale all'IRPEF - ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

  • 1991 - Interessi sul ravvedimento - Iva.

0:00: Rimborsi infrannuali


31 Ottobre 2024

I contribuenti Iva che hanno realizzato nel corso del terzo trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi sono tenuti alla presentazione dell'istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito Iva relativo al terzo trimestre.

Il modello Iva TR deve essere presentato telematicamente entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento direttamente o tramite intermediari abilitati.

0:00: Soggetti che effettuano operazioni in oro


31 Ottobre 2024

I soggetti persone fisiche nell'esercizio d'impresa, arte o professione o le persone giuridiche che hanno effettuato nel mese transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello stato o con l'estero, di importo superiore ad euro 12.500 sono tenuti a sottostare al termine ultimo per la presentazione  all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) della dichiarazione relativa le operazioni effettuate nel mese precedente di valore pari o superiore a euro 12.500,00.

Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF.

0:00: Soggetti che hanno aderito al IOSS – Dichiarazione e versamento Iva mensile


31 Ottobre 2024

Gli operatori registrati al regime IOSS sono tenuti alla presentazione della dichiarazione e versamento dell’Iva dovuta per il mese di settembre per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.

La Dichiarazione Iva IOSS è inviata all’Agenzia attraverso il Portale OSS. I soggetti che hanno esercitato l'opzione presentano per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:

a) il numero di identificazione IVA attribuito per l'applicazione del regime;

b) l'ammontare delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per le quali l'imposta è diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

c) le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente. L’aliquota IVA è quella in vigore nello Stato membro dell’UE in cui saranno consegnate le merci. Le informazioni sulle aliquote IVA nell’UE sono reperibili sia sul sito web della Commissione Europea https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html;

d) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente.

L’imposta dovuta dai soggetti passivi aderenti al regime IOSS deve essere versata, senza la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione “orizzontale”:

- con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate. Le somme riscosse sono trasferite giornalmente sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all’Agenzia tramite il portale IOSS, l’operatore deve indicare il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento;

- nel caso in cui l’operatore non disponga del conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, mediante bonifico da accreditare su un’apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite il portale IOSS. Nella causale del bonifico è indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.

0:00: Tasse automobilistiche


31 Ottobre 2024

I Soggetti proprietari di autovetture ed autoveicoli sono tenuti al versamento della tassa inerente alle autovetture e agli autoveicoli ad uso promiscuo con:

  • potenza fiscale superiore a 9 CV se l’immatricolazione è avvenuta entro il 31 dicembre 1997;
  • potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se l’immatricolazione risulta attivata dopo il 31 dicembre 1997;

il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di settembre.

La corresponsione della tassa può risultare eseguita presso:

  • le delegazioni dell’Automobile Club Italia;
  • le agenzie di pratiche auto incaricate;
  • i tabaccai compilando le apposite schede distinte in (Scheda A: per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo soggetti al pagamento della tassa in misura piena - Scheda B: per autoveicoli ed autovetture che beneficiano di un particolare trattamento fiscale (es.: taxi), per gli altri veicoli (es.: autobus, autocarri, rimorchi, ciclomotori, ecc.);
  • gli uffici postali utilizzando l'apposito bollettino preintestato alla Regione (con specificazione del relativo numero di conto corrente).
1 Novembre 2024
2 Novembre 2024
3 Novembre 2024