Calendario fiscale
Scadenze e date importanti
Eventi in Novembre 2024
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2828 Ottobre 2024●(1 evento) 0:00: Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento – Gli Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito sono tenuti al pagamento della terza rata del V periodo contabile (settembre-ottobre), pari al 25% del PREU dovuto per il III periodo contabile (maggio-giugno).
Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: “5159-prelievo erariale unico ed interessi - V periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (risoluzione n. 239/E del 6 settembre 2007)”. |
2929 Ottobre 2024
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3030 Ottobre 2024
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3131 Ottobre 2024●●●(11 eventi) 0:00: Acquisti intracomunitari - Modello Intra-12 – Sono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo versamento gli enti non commerciali (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), non soggetti passivi d'imposta, ed i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6 D.P.R. n. 633/1972).Invio telematico della dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da parte di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati, da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e versamento dell'imposta in relazione agli acquisti dichiarati. Presentazione telematica, per il versamento della relaitva imposta va utilizzato il codice tributo 6043. 0:00: Assicurazioni - versamento imposta inerente ai premi e agli accessori – Le Compagnie ed imprese di assicurazione sono tenuti alla determinazione e pagamento da parte degli assicuratori dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel corso del precedente mese di settembre e sugli eventuali conguagli di tributo dovuti per lo scorso mese di agosto. Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica. 0:00: Comunicazione periodica intermediari finanziari – Gli Operatori finanziari indicati all'art. 7, comma 6 D.P.R. n. 605/1973 sono tenuti a rispettare il termine ultimo per la Comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.
Trasmissione esclusivamente in via telematica. 0:00: Contratti di locazione - registrazione e/o versamento tributo – I Titolari di contratti di locazione che non hanno esercitato l’opzione per l’applicazione della cedolare secca di cui all'art. 3 del D.Lgs. 23/2011 sono tenuti al pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati con data che fa riferimento all’inizio del mese di ottobre o rinnovati tacitamente a decorrere dalla medesima data (i nuovi contratti di locazione, dopo la corresponsione dell’imposta autoliquidata, devono essere registrati nel termine di 30 giorni dalla data dei medesimi). Il modello "F24 Elide" è l'unico canale percorribile per pagare i tributi su locazioni e affitti immobiliari. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
0:00: Imposta di bollo - dichiarazione assegni circolari – Le Aziende e istituti di credito sono tenute alla presentazione della dichiarazione dell'imposta di bollo inerente agli assegni circolari di competenza del trimestre solare precedente (mesi di luglio, agosto e settembre). La dichiarazione dell'imposta di bollo relativa agli assegni circolari deve essere presentata all’Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. 0:00: ModeModello 770/2023 - Presentazionello 770/2023 - Presentazione – I Sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno precedente, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti sono tenuti alla presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei sostituti d'imposta inerente l'anno 2023. Invio telematico del modello direttamente o tramite un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.). 0:00: Ravvedimento ritenute e Iva - entro 15 giorni – Le Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA sono tenute alla regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 ottobre 2024. Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari a 0,1% (15%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:
Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:
0:00: Rimborsi infrannuali – I contribuenti Iva che hanno realizzato nel corso del terzo trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi sono tenuti alla presentazione dell'istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito Iva relativo al terzo trimestre. Il modello Iva TR deve essere presentato telematicamente entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento direttamente o tramite intermediari abilitati. 0:00: Soggetti che effettuano operazioni in oro – I soggetti persone fisiche nell'esercizio d'impresa, arte o professione o le persone giuridiche che hanno effettuato nel mese transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello stato o con l'estero, di importo superiore ad euro 12.500 sono tenuti a sottostare al termine ultimo per la presentazione all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) della dichiarazione relativa le operazioni effettuate nel mese precedente di valore pari o superiore a euro 12.500,00. Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF. 0:00: Soggetti che hanno aderito al IOSS – Dichiarazione e versamento Iva mensile – Gli operatori registrati al regime IOSS sono tenuti alla presentazione della dichiarazione e versamento dell’Iva dovuta per il mese di settembre per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS. La Dichiarazione Iva IOSS è inviata all’Agenzia attraverso il Portale OSS. I soggetti che hanno esercitato l'opzione presentano per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano: a) il numero di identificazione IVA attribuito per l'applicazione del regime; b) l'ammontare delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per le quali l'imposta è diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto; c) le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente. L’aliquota IVA è quella in vigore nello Stato membro dell’UE in cui saranno consegnate le merci. Le informazioni sulle aliquote IVA nell’UE sono reperibili sia sul sito web della Commissione Europea https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html; d) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente. L’imposta dovuta dai soggetti passivi aderenti al regime IOSS deve essere versata, senza la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione “orizzontale”: - con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate. Le somme riscosse sono trasferite giornalmente sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all’Agenzia tramite il portale IOSS, l’operatore deve indicare il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento; - nel caso in cui l’operatore non disponga del conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, mediante bonifico da accreditare su un’apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite il portale IOSS. Nella causale del bonifico è indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento. 0:00: Tasse automobilistiche – I Soggetti proprietari di autovetture ed autoveicoli sono tenuti al versamento della tassa inerente alle autovetture e agli autoveicoli ad uso promiscuo con:
il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di settembre. La corresponsione della tassa può risultare eseguita presso:
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11 Novembre 2024
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22 Novembre 2024
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33 Novembre 2024
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44 Novembre 2024
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55 Novembre 2024
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66 Novembre 2024
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77 Novembre 2024
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88 Novembre 2024
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99 Novembre 2024
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1010 Novembre 2024
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1111 Novembre 2024●●(2 eventi) Assistenza fiscale - Modello 73011 Novembre 2024 I CAF e professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale sono tenuti a :
IMPORTANTE: la scadenza originaria è il 10 novembre e slitta in quanto cade di domenica. Consegna di copia del mod. 730 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 integrativo nonché invio dello stesso all'Agenzia delle Entrate. Imposta di bollo - versamenti rateali11 Novembre 2024 Le Banche e Istituti di Credito che sono autorizzati a procedere all'emissione di assegni circolari sono tenuti al versamento in modo virtuale dell’imposta di bollo sugli assegni circolari in circolazione alla fine del 3° trimestre. L'adempimento deve essere posto in essere mediante corresponsione del tributo dovuto, utilizzando il modello F24 utilizzando il codice tributo "2505 - Bollo virtuale - rata IMPORTANTE: la scadenza originaria è il 10 novembre e slitta in quanto cade di domenica |
1212 Novembre 2024
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1313 Novembre 2024
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1414 Novembre 2024
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1515 Novembre 2024●(1 evento) 0:00: Comunicazione contanti superiori 10.000 euro – Le Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane sono tenute all'invio all'Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente al secondo mese precedente. La comunicazione va trasmessa per via telematica all'UIF. |
1616 Novembre 2024
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1717 Novembre 2024
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1818 Novembre 2024●●●(18 eventi) 0:00: Accise – I soggetti obbligati al versamento delle accise, sono:
Liquidazione e pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel corso del mese di ottobre. IMPORTANTE: la scadenza originaria è il 16 novembre e slitta in quanto cade di sabato. Versamento con il modello F24-Accise.
0:00: Addizionale comunale Irpef - versamento rata – I Sostituti d’imposta sono tenuti al versamento: - della rata o quota dell’addizionale comunale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno; - in unica soluzione dell’addizionale comunale all’Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro. Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “3848 – Addizionale comunale all’Irpef trattenuta dal sostituti d’imposta-Saldo”. IMPORTANTE: la scadenza originaria è il 16 novembre e slitta in quanto cade di sabato. 0:00: Addizionale regionale Irpef - versamento rata – I Sostituti d’imposta sono tenuti al versamento: - della rata o quota dell’addizionale regionale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno; - in unica soluzione dell’addizionale regionale all’Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese di precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro. Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “3802 – Addizionale regionale all’Irpef - sostituti d’imposta”. IMPORTANTE: la scadenza originaria è il 16 novembre e slitta in quanto cade di sabato. 0:00: Addizionale stock options – I sostituti d’imposta sono tenuti al versamento dell’addizionale sui compensi erogati a titolo di bonus e stock options dal sostituto d’imposta nel corso del mese precedente. Versamento con il modello F24 utilizzando, in generale, a decorrere dal 01/01/2017, il codice tributo "1001" in luogo del codice tributo “1033 – Addizionale operata dal sostituto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options”. Gli altri codici tributo utilizzabili a decorrere dal 01/01/2017, in relazione all’ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:
0:00: Dichiarazione redditi - Modello Redditi PF - versamento rate – Le Persone fisiche sono tenute al pagamento delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024 relative alla: - sesta rata senza alcuna maggiorazione, con interessi dell'1,49%; - quinta rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con interessi dell'1,17%. Per i soggetti ISA, versamento della: - quinta rata senza alcuna maggiorazione, con interessi dell'1,17%; - quarta rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con interessi dello 0,84%. Versamento utilizzando il modello F24 specificando gli appropriati codici tributo tra cui:
IMPORTANTE: la scadenza originaria è il 16 novembre e slitta in quanto cade di sabato. 0:00: Dichiarazione redditi - Modello Redditi SC - versamento rate – I Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare sono tenuti al pagamento delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024 relative alla: - sesta rata senza alcuna maggiorazione, con interessi dell'1,49%; - quinta rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con interessi dell'1,17%. Per i soggetti ISA, versamento della: - quinta rata senza alcuna maggiorazione, con interessi dell'1,17%; - quarta rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con interessi dello 0,84% Versamento specificando gli appropriati codici tributo tra cui:
e, se ne ricorrono le condizioni, per l’Iva il codice tributo: “6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale”. IMPORTANTE: la scadenza originaria è il 16 novembre e slitta in quanto cade di sabato. 0:00: Imposta sostitutiva Irpef e addizionali su premi di risultato – I sostituti d’imposta sono tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente in relazione alle somme erogate ai lavoratori nel corso del mese di ottobre in relazione a premi di risultato. Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1053 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente”. Si è specificato come regola, in quanto gli altri codici utilizzabili, in relazione all’ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:
0:00: Imposta sostitutiva su intermediazione mobiliare obbligazionario – Le Banche, istituti di credito e altri intermediari autorizzati sono tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva risultante dal cosiddetto “conto unico” del mese di ottobre in relazione agli interessi, premi ed altri frutti dei titoli obbligazionari e similari che sono stati emessi da banche, da società quotate nei mercati regolamentari e da enti pubblici. Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1239 – Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari”. IMPORTANTE: la scadenza originaria è il 16 novembre e slitta in quanto cade di sabato 0:00: Imposta sostitutiva su plusvalenze in regime di risparmio amministrato – Le Banche, Sim, società di gestione del risparmio, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati sono tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva applicata sull’entità delle plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazione da parte degli intermediari risultanti in sede di applicazione del regime del risparmio amministrato nel corso dello scorso mese di settembre (secondo mese precedente rispetto a quello in corso). Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1102 – Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari”. IMPORTANTE: la scadenza originaria è il 16 novembre e slitta in quanto cade di sabato 0:00: Imposta sostitutiva sul risultato maturato in regime di risparmio gestito – Le Banche, Sim e società fiduciarie sono tenute al versamento dell’imposta sostitutiva applicata sul risultato maturato della gestione patrimoniale in sede di regime del risparmio gestito nell’ipotesi di revoca intervenuta nel corso dello scorso mese di settembre (secondo mese precedente rispetto a quello in corso). IMPORTANTE la scadenza originaria è il 16 novembre e slitta in quanto cade di sabato Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1103 – Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale”. 0:00: Modello Redditi ENC - versamento – Gli Enti non commerciali ed equiparati sono tenuti al pagamento delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024 relative alla: - sesta rata senza alcuna maggiorazione, con interessi dell'1,49%; - quinta rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con interessi dell'1,17%. Per i soggetti ISA, versamento della: - quinta rata senza alcuna maggiorazione, con interessi dell'1,17%; - quarta rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con interessi dello 0,84%. Versamento per i soggetti titolari di partita Iva, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche. I codici tributo sono:
e, se ne ricorrono le condizioni, per l’Iva il codice tributo: “6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale”. IMPORTANTE: la scadenza originaria è il 16 novembre e slitta in quanto cade di domenica. 0:00: Modello Redditi SP - versamento rate – Le società di persone ed equiparati sono tenute al pagamento delle somme dovute per IRPEF e addizionali a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024 relative alla: - sesta rata senza alcuna maggiorazione, con interessi dell'1,49%; - quinta rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con interessi dell'1,17%. Per i soggetti ISA, versamento della: - quinta rata senza alcuna maggiorazione, con interessi dell'1,17%; - quarta rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con interessi dello 0,84%. Versamento specificando gli appropriati codici tributo tra cui:
e, se ne ricorrono le condizioni, per l’Iva il codice tributo: “6099 - versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale”. IMPORTANTE: la scadenza originaria è il 16 novembre e slitta in quanto cade di sabato. 0:00: Redditi di capitale, contributi, premi e altri redditi diversi – I Sostituti d’imposta sono tenuti al versamento delle ritenute alla fonte: - sui redditi di capitale diversi dai dividendi corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente - su indennità per la cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel corso del mese precedente - contributi corrisposti a imprese nel corso del mese precedente da parte di Regioni, Province e/o Comuni, nonché da altri enti pubblici - sui premi e sulle vincite corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente derivanti da lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza - sui redditi derivanti dalla perdita dell’avviamento commerciale corrisposti nel corso del mese precedente - sulle vincite e sui premi corrisposti nel corso del mese precedente ed inerenti ad iniziative diverse dalle lotterie, tombole, pesche di beneficenza, giochi di abilità radiotelevisivi e/o in altre manifestazioni - sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente che sono state operate a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di specifiche procedure di cui all’art. 21, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 N.B. La scadenza originaria è il 16 novembre e slitta in quanto cade di sabato. Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:
0:00: Ritenuta locazioni brevi per intermediari e portali online – Gli esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi della locazione breve devono rispettare il termine ultimo entro cui è possibile effettuare il versamento delle ritenute operate a ottobre relativamente ai contratti di locazione “breve” per i quali l’intermediario immobiliare o il gestore del portale telematico è intervenuto nella fase di pagamento. Si ricorda che le “locazioni brevi” sono quei contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, direttamente o tramite intermediari, anche online, inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali. Secondo quanto previsto dal D.L. n. 50/2017 , ai redditi che derivano da questi contratti, stipulati dal 1° giugno 2017, si applicano in via opzionale le disposizioni relative al regime della cedolare secca con l’aliquota del 26% (21% per il primo immobile affittato), sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione. La ritenuta, da versare entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, viene operata a titolo di acconto. Invio del modello F24 attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il “1919”, riportando in F24 anche il mese/anno cui si riferisce la ritenuta (così per le ritenute operate a giugno occorre indicare “0006” - “2017”). IMPORTANTE: la scadenza originaria è il 16 novembre e slitta in quanto cade di sabato 0:00: Ritenute operate dai condomini su corrispettivi per prestazioni – I Condomini sostituti d’imposta sono tenuti al versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di ottobre, da parte dei condomini in qualità di sostituti d’imposta, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi inerenti a contratti d’appalto, di opere e/o di servizi eseguiti nell’esercizio di imprese. Versamento con il modello F24, specificando i codici tributo:
IMPORTANTE: la scadenza originaria è il 16 novembre e slitta in quanto cade di sabato 0:00: Ritenute sui bonifici per ristrutturazione – Le Banche e Poste italiane sono tenute al versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di ottobre sui bonifici disposti dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quale compete la detrazione d’imposta. Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1039 – Ritenuta operata da Banche o da Poste italiane S.p.A. all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d’imposta”. 0:00: Ritenute sui bonifici per ristrutturazione – Le Banche e Poste italiane sono tenute al versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di ottobre sui bonifici disposti dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quale compete la detrazione d’imposta. Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1039 – Ritenuta operata da Banche o da Poste italiane S.p.A. all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d’imposta”. Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, autonomo e su provvigioni18 Novembre 2024 I Sostituti di imposta che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere sono tenuti al versamento delle ritenute alla fonte, operate nel corso del mese precedente, sui redditi di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali, sulle provvigioni e per assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere. Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo: 1. Lavoro dipendente: - 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio; - 1002 - Ritenute su emolumenti arretrati; - 1012 - Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro. 2. Lavoro autonomo: - 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l’esercizio di arti e professioni. 3. Provvigioni: - 1040 - Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza. IMPORTANTE: la scadenza originaria è il 16 novembre e slitta in quanto cade di sabato |
1919 Novembre 2024
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2020 Novembre 2024
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2121 Novembre 2024
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2222 Novembre 2024
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2323 Novembre 2024
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2424 Novembre 2024
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2525 Novembre 2024
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2626 Novembre 2024
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2727 Novembre 2024
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2828 Novembre 2024
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2929 Novembre 2024
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3030 Novembre 2024●(1 evento) 0:00: Rivalutazione partecipazioni possedute al 1° gennaio 2024 - Versamento imposta sostitutiva – I Soggetti che possiedono titoli, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, indipendentemente dalla circostanza che essi siano rappresentativi di una partecipazione qualificata, così come definita dall'articolo 67, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 917/1986, ovvero di una partecipazioni non qualificata ai sensi della successiva lettera c-bis) della medesima disposizione sono tenuti al versamento prima rata imposta sostitutiva del 16% per la rideterminazione valore delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 202 L'imposta sostitutiva per la rivalutazione è pari al 16% può essere versata in tre rati di pari importo con scadenza:
Sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi del 3%. Il versamento va effettuato con modello F24 utilizzando il codice tributo 8055 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati. IMPORTANTE: La scadenza originaria è il 30 giugno è stata prorogata dal Decreto Legge n. 113/2024.
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11 Dicembre 2024●(1 evento) 0:00: Contratti di locazione - registrazione e/o versamento tributo – I Titolari di contratti di locazione che non hanno esercitato l’opzione per l’applicazione della cedolare secca di cui all'art. 3 del D.Lgs. 23/2011 sono tenuti al pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati con data che fa riferimento all'inizio del mese di novembre o rinnovati tacitamente a decorrere dalla medesima data (i nuovi contratti di locazione, dopo la corresponsione dell'imposta autoliquidata, devono essere registrati nel termine di 30 giorni dalla data dei medesimi). Il modello "F24 Elide" è l'unico canale percorribile per pagare i tributi su locazioni e affitti immobiliari. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
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