Calendario fiscale

Scadenze e date importanti

Eventi in Dicembre 2024

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica
25 Novembre 2024
26 Novembre 2024
27 Novembre 2024
28 Novembre 2024
29 Novembre 2024
30 Novembre 2024(1 evento)

0:00: Rivalutazione partecipazioni possedute al 1° gennaio 2024 - Versamento imposta sostitutiva


30 Novembre 2024

I Soggetti che possiedono titoli, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, indipendentemente dalla circostanza che essi siano rappresentativi di una partecipazione qualificata, così come definita dall'articolo 67, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 917/1986, ovvero di una partecipazioni non qualificata ai sensi della successiva lettera c-bis) della medesima disposizione sono tenuti al versamento prima rata imposta sostitutiva del 16% per la rideterminazione valore delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 202

L'imposta sostitutiva per la rivalutazione è pari al 16% può essere versata in tre rati di pari importo con scadenza:

  • 30 novembre 2024;
  • 30 giugno 2025;
  • 30 giugno 2026.

Sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi del 3%.

Il versamento va effettuato con modello F24 utilizzando il codice tributo 8055 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati.

IMPORTANTE: La scadenza originaria è il 30 giugno è stata prorogata dal Decreto Legge n. 113/2024.

 

1 Dicembre 2024(1 evento)

0:00: Contratti di locazione - registrazione e/o versamento tributo


1 Dicembre 2024 2 Dicembre 2024

I Titolari di contratti di locazione che non hanno esercitato l’opzione per l’applicazione della cedolare secca di cui all'art. 3 del D.Lgs. 23/2011 sono tenuti al pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati con data che fa riferimento all'inizio del mese di novembre o rinnovati tacitamente a decorrere dalla medesima data (i nuovi contratti di locazione, dopo la corresponsione dell'imposta autoliquidata, devono essere registrati nel termine di 30 giorni dalla data dei medesimi).

Il modello "F24 Elide" è l'unico canale percorribile per pagare i tributi su locazioni e affitti immobiliari.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

  • 1500: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per prima registrazione;
  • 1501: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per annualità successive;
  • 1502: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per cessioni del contratto;
  • 1503: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per risoluzioni del contratto;
  • 1504: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per proroghe del contratto;
  • 1505: locazione e affitto di beni immobili – imposta di bollo;
  • 1506: locazione e affitto di beni immobili – tributi speciali e compensi;
  • 1507: locazione e affitto di beni immobili - sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
  • 1508: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
  • 1509: locazione e affitto di beni immobili - sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi;
  • 1510: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.
2 Dicembre 2024(6 eventi)

0:00: Contratti di locazione - registrazione e/o versamento tributo


1 Dicembre 2024 2 Dicembre 2024

I Titolari di contratti di locazione che non hanno esercitato l’opzione per l’applicazione della cedolare secca di cui all'art. 3 del D.Lgs. 23/2011 sono tenuti al pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati con data che fa riferimento all'inizio del mese di novembre o rinnovati tacitamente a decorrere dalla medesima data (i nuovi contratti di locazione, dopo la corresponsione dell'imposta autoliquidata, devono essere registrati nel termine di 30 giorni dalla data dei medesimi).

Il modello "F24 Elide" è l'unico canale percorribile per pagare i tributi su locazioni e affitti immobiliari.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

  • 1500: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per prima registrazione;
  • 1501: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per annualità successive;
  • 1502: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per cessioni del contratto;
  • 1503: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per risoluzioni del contratto;
  • 1504: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per proroghe del contratto;
  • 1505: locazione e affitto di beni immobili – imposta di bollo;
  • 1506: locazione e affitto di beni immobili – tributi speciali e compensi;
  • 1507: locazione e affitto di beni immobili - sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
  • 1508: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
  • 1509: locazione e affitto di beni immobili - sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi;
  • 1510: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.

0:00: Acconto seconda rata IRAP


2 Dicembre 2024

I contribuenti persone fisiche, società semplici, società di persone ed equiparati e soggetti IRES sono tenuti al pagamento del secondo o unico acconto dell'IRAP dovuta.

Il pagamento deve essere eseguito utilizzando il modello F24 con il seguente codice tributo: “3813-IRAP acconto seconda rata o acconto in unica soluzione”.

IMPORTANTE: la scadenza originaria è il 30 novembre e slitta in quanto cade di sabato.

0:00: Acconto seconda rata IRES


2 Dicembre 2024

I soggetti IRES con esercizio sociale o periodo di imposta dal 1° gennaio – 31 dicembre sono tenuti al pagamento della seconda o unica rata dell'IRES.

Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il modello F24, esclusivamente in via telematica, con il seguente codice tributo: 2002-Ires acconto seconda rata o acconto in unica soluzione.

IMPORTANTE: la scadenza originaria è il 30 novembre e slitta in quanto cade di sabato.

0:00: Acconto seconda rata IRPEF


2 Dicembre 2024

I contribuenti persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati sono tenuti al pagamento del secondo o unico acconto di IRPEF dovuto in base alla dichiarazione modello Redditi PF (Persone fisiche) o modello Redditi SP (Società di persone).

Il pagamento deve essere eseguito utilizzando il modello F24 con il seguente codice tributo: “4034-IRPEF acconto seconda rata o acconto in unica soluzione”.

IMPORTANTE: la scadenza originaria è il 30 novembre e slitta in quanto cade di sabato.

0:00: Comunicazione periodica intermediari finanziari


2 Dicembre 2024

Gli Operatori finanziari indicati all'art. 7, comma 6 D.P.R. 605/73  sono tenuti a rispettare il termine ultimo per la Comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.

Trasmissione esclusivamente in via telematica.

IMPORTANTE: la scadenza originaria è il 30 novembre e slitta in quanto cade di sabato.

Soggetti che effettuano operazioni in oro

2 Dicembre 2024

I soggetti persone fisiche nell'esercizio d'impresa, arte o professione o le persone giuridiche che hanno effettuato nel mese transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello stato o con l'estero, di importo superiore ad euro 12.500 devono rispettare il termine ultimo per la presentazione  all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) della dichiarazione relativa le operazioni effettuate nel mese precedente di valore pari o superiore a euro 12.500,00.

Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF.

IMPORTANTE: la scadenza originaria è il 30 novembre e slitta in quanto cade di sabato.

3 Dicembre 2024
4 Dicembre 2024
5 Dicembre 2024
6 Dicembre 2024
7 Dicembre 2024
8 Dicembre 2024
9 Dicembre 2024
10 Dicembre 2024
11 Dicembre 2024
12 Dicembre 2024
13 Dicembre 2024
14 Dicembre 2024
15 Dicembre 2024(1 evento)

0:00: Comunicazione contanti superiori 10.000 euro


15 Dicembre 2024

Le Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane sono tenute all'invio all'Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente al secondo mese precedente.

La comunicazione va trasmessa per via telematica all'UIF.

16 Dicembre 2024(20 eventi)

0:00: Accise


16 Dicembre 2024

I soggetti obbligati al versamento delle accise, sono:

  • il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l’immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l’esigibilità dell’imposta;
  • il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 504/1995 e, relativamente all’importazione di prodotti sottoposti ad accisa;
  • il debitore dell’obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all’importazione.

Liquidazione e pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel corso del mese di novembre.

0:00: Addizionale comunale Irpef - versamento rata


16 Dicembre 2024

I Sostituti d’imposta sono tenuti al versamento:

- della rata o quota dell’addizionale comunale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;

- in unica soluzione dell’addizionale comunale all’Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “3848 – Addizionale comunale all’Irpef trattenuta dal sostituti d’imposta-Saldo”.

 

0:00: Addizionale comunale Irpef - versamento rata


16 Dicembre 2024

I Sostituti d’imposta sono tenuti al versamento:

- della rata o quota dell’addizionale comunale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;

- in unica soluzione dell’addizionale comunale all’Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “3848 – Addizionale comunale all’Irpef trattenuta dal sostituti d’imposta-Saldo”.

 

0:00: Addizionale regionale Irpef - versamento rata


16 Dicembre 2024

I Sostituti d’imposta sono tenuti al versamento:

- della rata o quota dell’addizionale regionale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;

- in unica soluzione dell’addizionale regionale all’Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese di precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “3802 – Addizionale regionale all’Irpef - sostituti d’imposta”.

0:00: Addizionale stock options


16 Dicembre 2024

I Sostituti d’imposta sono tenuti al versamento dell’addizionale sui compensi erogati a titolo di bonus e stock options dal sostituto d’imposta nel corso del mese precedente.

Versamento con il modello F24 utilizzando, in generale, a decorrere dal 01/01/2017,  il codice tributo "1001" in luogo del codice tributo “1033 – Addizionale operata dal sostituto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options”.

Gli altri codici tributo utilizzabili a decorrere dal 01/01/2017, in relazione all’ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:

  • 1601- denominato "Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia" in luogo del codice tributo "1054" utilizzabile fino al 31/12/2016;
  • 1901 - denominato  "Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e conguaglio impianti in Sardegna" in luogo del codice tributo "1055" utilizzabile fino al 31/12/2016;
  • 1920 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d’Aosta" in luogo del codice tributo "1056" utilizzabile fino al 31/12/2016;
  • 1301 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia Sardegna e Valle d’Aosta impianti fuori regione"in luogo del codice tributo "1059".

0:00: Dichiarazione redditi - Modello Redditi PF - versamento rate


16 Dicembre 2024

Le Persone fisiche sono tenute al pagamento delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024 relative alla:

- settima rata senza alcuna maggiorazione, con interessi dell'1,82%;

- sesta rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con interessi dell'1,5%.

Per i soggetti ISA, versamento della:

- sesta rata senza alcuna maggiorazione, con interessi dell'1,50%;

- quinta rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con interessi dell'1,17%.

Versamento utilizzando il modello F24 specificando gli appropriati codici tributo tra cui:

  • 4001 - IRPEF-saldo;
  • 4033 - IRPEF-acconto-prima rata;
  • 3801 - Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • 3843 - Addizionale comunale all’IRPEF - autotassazione - acconto;
  • 3844 - Addizionale comunale all’IRPEF - autotassazione - saldo;
  • 4200 - Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata;
  • 1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate.

0:00: Dichiarazione redditi - Modello Redditi SC - versamento rate


16 Dicembre 2024

Attività

I Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare sono tenuti al pagamento delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024 relative alla:

- settima rata senza alcuna maggiorazione, con interessi dell'1,82%;

- sesta rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con interessi dell'1,5%.

Per i soggetti ISA, versamento della:

- sesta rata senza alcuna maggiorazione, con interessi dell'1,50%;

- quinta rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con interessi dell'1,17%.

Versamento  specificando gli appropriati codici tributo tra cui:

  • 2003 - Ires - saldo;
  • 2001 - Ires acconto - prima rata;
  • 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - saldo;
  • 3812 - Irap acconto - prima rata;

e, se ne ricorrono le condizioni, per l’Iva il codice tributo: “6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale”.

0:00: Dichiarazione redditi - Modello Reddito SP - versamento rate


16 Dicembre 2024

Le Società di persone fisiche ed enti equiparati sono tenuti al pagamento delle somme dovute per IRPEF e addizionali a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024 relative alla:

- settima rata senza alcuna maggiorazione, con interessi dell'1,82%;

- sesta rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con interessi dell'1,5%.

Per i soggetti ISA, versamento della:

- sesta rata senza alcuna maggiorazione, con interessi dell'1,50%;

- quinta rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con interessi dell'1,17%.

Versamento utilizzando il modello F24 specificando gli appropriati codici tributo tra cui:

  • 4001-Irpef-saldo;
  • 4033-Irpef-acconto-prima rata;
  • 3801-Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • 3843-Addizionale comunale all’Irpef - autotassazione - acconto;
  • 3844-Addizionale comunale all’Irpef - autotassazione – saldo;
  • 4200-Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata;
  • 1100-Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate.

0:00: Imposta sostitutiva Irpef e addizionali su premi di risultato


16 Dicembre 2024

I Sostituti d’imposta sono tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente in relazione alle somme erogate ai lavoratori nel corso del mese di settembre  in relazione a premi di risultato.

Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1053 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente” .

Si è specificato “come regola”, in quanto gli altri codici utilizzabili, in relazione all’ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:

  • 1305 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori dalle predette regioni;
  • 1904 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione;
  • 1604 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione;
  • 1905 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione.

0:00: Imposta sostitutiva su intermediazione mobiliare obbligazionario


16 Dicembre 2024

Le Banche, istituti di credito e altri intermediari autorizzati sono tenute al versamento dell’imposta sostitutiva risultante dal cosiddetto “conto unico” del mese di novembre  in relazione agli interessi, premi ed altri frutti dei titoli obbligazionari e similari che sono stati emessi da banche, da società quotate nei mercati regolamentari e da enti pubblici.

Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1239 – Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari”.

0:00: Imposta sostitutiva su plusvalenze in regime di risparmio amministrato


16 Dicembre 2024

Le Banche, Sim, società di gestione del risparmio, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati sono tenute al versamento dell’imposta sostitutiva applicata sull’entità delle plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazione da parte degli intermediari risultanti in sede di applicazione del regime del risparmio amministrato nel corso dello scorso mese di ottobre (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).

Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1102 – Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari”.

0:00: Imposta sostitutiva su plusvalenze in regime di risparmio amministrato


16 Dicembre 2024

Le Banche, Sim, società di gestione del risparmio, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati sono tenute al versamento dell’imposta sostitutiva applicata sull’entità delle plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazione da parte degli intermediari risultanti in sede di applicazione del regime del risparmio amministrato nel corso dello scorso mese di ottobre (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).

Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1102 – Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari”.

0:00: Imposta sostitutiva sul risultato maturato in regime di risparmio gestito


16 Dicembre 2024

Le Banche, Sim e società fiduciarie sono tenute al versamento dell’imposta sostitutiva applicata sul risultato maturato della gestione patrimoniale in sede di regime del risparmio gestito nell’ipotesi di revoca intervenuta nel corso dello scorso mese di ottobre (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).

Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1103 – Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale”.

0:00: Modello Redditi ENC - versamento


16 Dicembre 2024

Gli enti non commerciali ed equiparati sono tenuti al pagamento delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024 relative alla:

- settima rata senza alcuna maggiorazione, con interessi dell'1,82%;

- sesta rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con interessi dell'1,5%.

Per i soggetti ISA, versamento della:

- sesta rata senza alcuna maggiorazione, con interessi dell'1,50%;

- quinta rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con interessi dell'1,17%.

Versamento per i soggetti titolari di partita Iva, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

I codici tributo sono:

  • 2003-Ires-saldo;
  • 2001-Ires acconto-prima rata;
  • 3800-Imposta regionale sulle attività produttive-saldo;
  • 3812-Irap acconto-prima rata;

e, se ne ricorrono le condizioni, per l’Iva il codice tributo: “6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale”.

Redditi di capitale, contributi, premi e altri redditi diversi

16 Dicembre 2024

I sostituti d’imposta sono tenuti al versamento delle ritenute alla fonte entro e non oltre la scadenza del 16.12.2024 :

- sui redditi di capitale diversi dai dividendi corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente

- su indennità per la cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel corso del mese precedente

- contributi corrisposti a imprese nel corso del mese precedente da parte di Regioni, Province e/o Comuni, nonché da altri enti pubblici

- sui premi e sulle vincite corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente derivanti da lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza

- sui redditi derivanti dalla perdita dell’avviamento commerciale corrisposti nel corso del mese precedente

- sulle vincite e sui premi corrisposti nel corso del mese precedente ed inerenti ad iniziative diverse dalle lotterie, tombole, pesche di beneficenza, giochi di abilità radiotelevisivi e/o in altre manifestazioni

- sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente che sono state operate a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di specifiche procedure di cui all’art. 21, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449

Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:

  • 1024 – Ritenute su proventi indicati sulle cambiali;
  • 1025 – Ritenute su obbligazioni e titoli similari;
  • 1029 – Ritenute su interessi e redditi di capitale dovuti da soggetti non residenti;
  • 1030 – Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi;
  • 1031 – Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti;
  • 1032 – Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari;
  • 1043 – Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti;
  • 1058 – Ritenute su plusvalenze cessioni a termine di valute estere;
  • 1706 – ritenute su titoli atipici emessi da soggetti residenti;
  • 1707 – ritenute su titoli atipici emessi da soggetti non residenti
  • 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l’esercizio di arti e professioni
  • 1045 - Ritenute su contributi corrisposti da regioni, province, comuni ed altri enti pubblici
  • 1046 – Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza
  • 1048 – Ritenute su altre vincite e premi
  • 1049 - Ritenuta operata a titolo d’acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio

0:00: Ritenuta locazioni brevi per intermediari e portali online


16 Dicembre 2024

Gli esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi della locazione breve sono tenuti a rispettare il termine ultimo entro cui è possibile effettuare il versamento delle ritenute operate a novembre relativamente ai contratti di locazione “breve” per i quali l’intermediario immobiliare o il gestore del portale telematico è intervenuto nella fase di pagamento.

Si ricorda che le “locazioni brevi” sono quei contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, direttamente o tramite intermediari, anche online, inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali. Secondo quanto previsto dal D.L. n. 50/2017 , ai redditi che derivano da questi contratti, stipulati dal 1° giugno 2017, si applicano in via opzionale le disposizioni relative al regime della cedolare secca con l’aliquota del  26% (21% per il primo immobile affittato), sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione.

La ritenuta, da versare entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, viene operata a titolo di acconto.

Invio del modello F24 attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

  • Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il “1919”, riportando in F24 anche il mese/anno cui si riferisce la ritenuta (così per le ritenute operate a giugno occorre indicare “0006” - “2017”).

0:00: Ritenute operate dai condomini su corrispettivi per prestazioni


16 Dicembre 2024

I Condomini sostituti d’imposta sono tenuti al versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di novembre, da parte dei condomini in qualità di sostituti d’imposta, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi inerenti a contratti d’appalto, di opere e/o di servizi eseguiti nell’esercizio di imprese.

Versamento con il modello F24, specificando i codici tributo:

  • 1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente;
  • 1020 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente.

0:00: Ritenute operate dai condomini su corrispettivi per prestazioni


16 Dicembre 2024

I Condomini sostituti d’imposta sono tenuti al versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di novembre, da parte dei condomini in qualità di sostituti d’imposta, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi inerenti a contratti d’appalto, di opere e/o di servizi eseguiti nell’esercizio di imprese.

Versamento con il modello F24, specificando i codici tributo:

  • 1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente;
  • 1020 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente.

0:00: Ritenute su bonifici inerenti a oneri deducibili


16 Dicembre 2024

I Banche e Poste italiane sono tenute al versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di novembre  sui bonifici disposti dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quale compete la detrazione d’imposta.

Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1039" – Ritenuta operata da Banche o da Poste italiane S.p.A. all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d’imposta”.

0:00: Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, autonomo e su provvigioni


16 Dicembre 2024

I sostituti di imposta che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere sono tenuti al versamento delle ritenute alla fonte, operate nel corso del mese precedente, sui redditi di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali, sulle provvigioni  e per assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere.

Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:

Lavoro dipendente:

- 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio;

- 1002 - Ritenute su emolumenti arretrati;

- 1012 - Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro.

Lavoro autonomo:

- 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l’esercizio di arti e professioni.

Provvigioni:

- 1040 - Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza.

 

17 Dicembre 2024
18 Dicembre 2024
19 Dicembre 2024
20 Dicembre 2024
21 Dicembre 2024
22 Dicembre 2024
23 Dicembre 2024
24 Dicembre 2024
25 Dicembre 2024
26 Dicembre 2024
27 Dicembre 2024(2 eventi)

0:00: Accise


27 Dicembre 2024

Versamento con il modello F24-Accise.: La liquidazione e pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel territorio dello Stato va effettuato nei primi 15 giorni di dicembre.

I soggetti obbligati al versamento delle accise, sono:

  • il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l’immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l’esigibilità dell’imposta;
  • il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 504/1995 e, relativamente all’importazione di prodotti sottoposti ad accisa;
  • il debitore dell’obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all’importazione.

0:00: IVA - Versamento acconto


27 Dicembre 2024

I Soggetti esercenti attività d’impresa e/o arti e professioni in regime IVA sono tenuti alla liquidazione e pagamento dell'acconto Iva per l'anno in corso, tenendo presente che per i soggetti in regime trimestrale non si è dovuta alcuna maggiorazione.

Versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, evidenziando i codici tributo “6013-versamento acconto per IVA mensile” o “6035-versamento acconto per IVA trimestrale”.

28 Dicembre 2024
29 Dicembre 2024
30 Dicembre 2024
31 Dicembre 2024(5 eventi)

0:00: Comunicazione country by country


31 Dicembre 2024

Il Controllante capogruppo, residente nel territorio dello Stato, di un gruppo di imprese multinazionali i cui ricavi complessivi risultanti dal bilancio consolidato sono, in relazione a ciascun periodo d’imposta precedente quello cui si riferisce l’obbligo di rendicontazione, non inferiori a 750 milioni di euro o a un importo in valuta locale approssimativamente equivalente a 750 milioni di euro, come indicato nel bilancio consolidato relativo a tale periodo d’imposta precedente e tenuto all'invio della rendicontazione paese per paese da parte dei gruppi di imprese multinazionali con un bilancio consolidato che riporta ricavi complessivi per almeno 750 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente.

La Comunicazione deve essere trasmessa direttamente utilizzando il canale Fisconline dell’Agenzia delle entrate o tramite i soggetti intermediari attraverso il canale Entratel.

Le informazioni da comunicare devono essere contenuti in un file predisposto secondo il formato XML.

0:00: Comunicazione periodica intermediari finanziari


31 Dicembre 2024

Gli Operatori finanziari indicati all'art. 7, comma 6 D.P.R. 605/73 sono tenuti a rispettare il termine ultimo per la Comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.

La trasmissione va effettuata esclusivamente in via telematica.

0:00: Contratti di locazione - registrazione e/o versamento tributo


31 Dicembre 2024

I Titolari di contratti di locazione che non hanno esercitato l’opzione per l’applicazione della cedolare secca di cui all'art. 3 del D.Lgs. 23/2011 sono tenuti al pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati con data che fa riferimento all'inizio di dicembre o rinnovati tacitamente a decorrere dalla medesima data (i nuovi contratti di locazione, dopo la corresponsione dell'imposta autoliquidata, devono essere registrati nel termine di 30 giorni dalla data dei medesimi).

Il modello "F24 Elide" è l'unico canale percorribile per pagare i tributi su locazioni e affitti immobiliari.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

  • 1500: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per prima registrazione;
  • 1501: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per annualità successive;
  • 1502: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per cessioni del contratto;
  • 1503: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per risoluzioni del contratto;
  • 1504: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per proroghe del contratto;
  • 1505: locazione e affitto di beni immobili – imposta di bollo;
  • 1506: locazione e affitto di beni immobili – tributi speciali e compensi;
  • 1507: locazione e affitto di beni immobili - sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
  • 1508: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
  • 1509: locazione e affitto di beni immobili - sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi;
  • 1510: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.

0:00: Dichiarazione ritenuta ridotta sulle provvigioni


31 Dicembre 2024

I Soggetti che effettuano prestazioni, anche occasionali, inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari che ricevono provvigioni comunque denominate sono tenuti a rispettare il termine ultimo per la presentazione ai propri committenti, preponenti o mandanti, dell'attestazione di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti e/o di terzi per usufruire dell'applicazione di una ritenuta d'acconto in misura ridotta.

La dichiarazione può essere redatta in forma libera.

0:00: Soggetti che effettuano operazioni in oro


31 Dicembre 2024

I soggetti persone fisiche nell'esercizio d'impresa, arte o professione o le persone giuridiche che hanno effettuato nel mese transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello stato o con l'estero, di importo superiore ad euro 12.500 sono tenuti a rispettare il termine ultimo per la presentazione  all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) della dichiarazione relativa le operazioni effettuate nel mese precedente di valore pari o superiore a euro 12.500,00.

Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF.

1 Gennaio 2025(2 eventi)

Scritture ausiliarie di magazzino - Attivazione dell'obbligo di tenuta

1 Gennaio 2025

Attività

Inizia a decorrere, per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d’imposta precedenti, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo d’imposta e quello delle rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio.
Soggetti obbligati

Operatori economici in contabilità ordinaria con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare.
Modalità

Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute a partire dal mese di gennaio, se nei precedenti due periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a euro 5.164.000,00 e euro 1.100.000,00.

Tali scritture vanno impostate e tenute in forma sistematica, secondo norme di ordinata contabilità, mediante annotazioni giornaliere o periodiche, purché con cadenza non superiore al mese e con libertà di scelta del supporto o strumento operativo, per cui le stesse possono concretarsi in libri, schede o simili.

Le rilevazioni in argomento, per ogni singolo bene oppure per ogni categoria di beni, devono necessariamente evidenziare i carichi e gli scarichi in modo tale che dalla lettura di ogni singola scheda o altro supporto contabile si possano ricavare tutti i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni.

0:00: Scritture ausiliarie di magazzino - Cessazione dell'obbligo di tenuta


1 Gennaio 2025

Attività

Per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore i previsti limiti.

Soggetti obbligatiAi sensi degli artt. 13 14 20 del D.P.R. 29 ottobre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino possono non essere tenute a partire dal mese di gennaio, se nei precedenti due periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze sono risultati inferiori e, quindi, si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00.

Modalità

L’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino risultava operativo fino all’esercizio sociale che si è concluso lo scorso 31 dicembre, possono essere sospese o possono essere tenute esclusivamente con finalità aziendali senza il rispetto delle particolari regole dettate dal D.P.R. n. 600/1973.

2 Gennaio 2025
3 Gennaio 2025
4 Gennaio 2025
5 Gennaio 2025