Calendario fiscale

Scadenze e date importanti

Eventi in Novembre 2024

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica
28 Ottobre 2024(1 evento)

0:00: Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento


28 Ottobre 2024

Gli Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito sono tenuti al pagamento della  terza rata del V periodo contabile (settembre-ottobre), pari al 25% del PREU dovuto per il III periodo contabile (maggio-giugno).

 

Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: “5159-prelievo erariale unico ed interessi - V periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (risoluzione n. 239/E del 6 settembre 2007)”.

29 Ottobre 2024
30 Ottobre 2024
31 Ottobre 2024(11 eventi)

0:00: Acquisti intracomunitari - Modello Intra-12


31 Ottobre 2024

Sono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo versamento gli enti non commerciali (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), non soggetti passivi d'imposta, ed i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6 D.P.R. n. 633/1972).Invio telematico della dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da parte di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati, da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e versamento dell'imposta in relazione agli acquisti dichiarati.

Presentazione telematica, per il versamento della relaitva imposta va utilizzato il codice tributo 6043.

0:00: Assicurazioni - versamento imposta inerente ai premi e agli accessori


31 Ottobre 2024

Le Compagnie ed imprese di assicurazione sono tenuti alla determinazione e pagamento da parte degli assicuratori dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel corso del precedente mese di settembre e sugli eventuali conguagli di tributo dovuti per lo scorso mese di agosto.

Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.

0:00: Comunicazione periodica intermediari finanziari


31 Ottobre 2024

Gli Operatori finanziari indicati all'art. 7, comma 6 D.P.R. n. 605/1973 sono tenuti a rispettare il termine ultimo per la Comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.

 

Trasmissione esclusivamente in via telematica.

0:00: Contratti di locazione - registrazione e/o versamento tributo


31 Ottobre 2024

I Titolari di contratti di locazione che non hanno esercitato l’opzione per l’applicazione della cedolare secca di cui all'art. 3 del D.Lgs. 23/2011 sono tenuti al pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati con data che fa riferimento all’inizio del mese di ottobre o rinnovati tacitamente a decorrere dalla medesima data (i nuovi contratti di locazione, dopo la corresponsione dell’imposta autoliquidata, devono essere registrati nel termine di 30 giorni dalla data dei medesimi).

Il modello "F24 Elide" è l'unico canale percorribile per pagare i tributi su locazioni e affitti immobiliari.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

  • 1500: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per prima registrazione;
  • 1501: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per annualità successive;
  • 1502: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per cessioni del contratto;
  • 1503: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per risoluzioni del contratto;
  • 1504: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per proroghe del contratto;
  • 1505: locazione e affitto di beni immobili – imposta di bollo;
  • 1506: locazione e affitto di beni immobili – tributi speciali e compensi;
  • 1507: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
  • 1508: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
  • 1509: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi;
  • 1510: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.

0:00: Imposta di bollo - dichiarazione assegni circolari


31 Ottobre 2024

Le Aziende e istituti di credito sono tenute alla presentazione della dichiarazione dell'imposta di bollo inerente agli assegni circolari di competenza del trimestre solare precedente (mesi di luglio, agosto e settembre).

La dichiarazione dell'imposta di bollo relativa agli assegni circolari deve essere presentata all’Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

0:00: ModeModello 770/2023 - Presentazionello 770/2023 - Presentazione


31 Ottobre 2024

I Sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno precedente, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti sono tenuti alla presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei sostituti d'imposta inerente l'anno 2023.

Invio telematico del modello direttamente o tramite un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).

0:00: Ravvedimento ritenute e Iva - entro 15 giorni


31 Ottobre 2024

Le Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA sono tenute alla regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 ottobre 2024.

Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari a 0,1% (15%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:

  • 8947 - Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali - redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
  • 8948 - Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali - redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi;
  • 8949 - Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali - redditi di capitale;
  • 8950 - Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta - redditi di lavoro adipendente, assimilati e assistenza fiscale;
  • 8951 - Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta - redditi diversi;
  • 8952 - Sanzione per ravvedimento addizionale comunale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta - redditi di lavoro adipendente, assimilati e assistenza fiscale;
  • 8953 - Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta - redditi diversi;
  • 8904 - Sanzione pecuniaria IVA;
  • 8926 - Sanzione addizionale comunale all'IRPEF - ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

  • 1991 - Interessi sul ravvedimento - Iva.

0:00: Rimborsi infrannuali


31 Ottobre 2024

I contribuenti Iva che hanno realizzato nel corso del terzo trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi sono tenuti alla presentazione dell'istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito Iva relativo al terzo trimestre.

Il modello Iva TR deve essere presentato telematicamente entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento direttamente o tramite intermediari abilitati.

0:00: Soggetti che effettuano operazioni in oro


31 Ottobre 2024

I soggetti persone fisiche nell'esercizio d'impresa, arte o professione o le persone giuridiche che hanno effettuato nel mese transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello stato o con l'estero, di importo superiore ad euro 12.500 sono tenuti a sottostare al termine ultimo per la presentazione  all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) della dichiarazione relativa le operazioni effettuate nel mese precedente di valore pari o superiore a euro 12.500,00.

Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF.

0:00: Soggetti che hanno aderito al IOSS – Dichiarazione e versamento Iva mensile


31 Ottobre 2024

Gli operatori registrati al regime IOSS sono tenuti alla presentazione della dichiarazione e versamento dell’Iva dovuta per il mese di settembre per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.

La Dichiarazione Iva IOSS è inviata all’Agenzia attraverso il Portale OSS. I soggetti che hanno esercitato l'opzione presentano per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:

a) il numero di identificazione IVA attribuito per l'applicazione del regime;

b) l'ammontare delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per le quali l'imposta è diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

c) le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente. L’aliquota IVA è quella in vigore nello Stato membro dell’UE in cui saranno consegnate le merci. Le informazioni sulle aliquote IVA nell’UE sono reperibili sia sul sito web della Commissione Europea https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html;

d) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente.

L’imposta dovuta dai soggetti passivi aderenti al regime IOSS deve essere versata, senza la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione “orizzontale”:

- con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate. Le somme riscosse sono trasferite giornalmente sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all’Agenzia tramite il portale IOSS, l’operatore deve indicare il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento;

- nel caso in cui l’operatore non disponga del conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, mediante bonifico da accreditare su un’apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite il portale IOSS. Nella causale del bonifico è indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.

0:00: Tasse automobilistiche


31 Ottobre 2024

I Soggetti proprietari di autovetture ed autoveicoli sono tenuti al versamento della tassa inerente alle autovetture e agli autoveicoli ad uso promiscuo con:

  • potenza fiscale superiore a 9 CV se l’immatricolazione è avvenuta entro il 31 dicembre 1997;
  • potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se l’immatricolazione risulta attivata dopo il 31 dicembre 1997;

il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di settembre.

La corresponsione della tassa può risultare eseguita presso:

  • le delegazioni dell’Automobile Club Italia;
  • le agenzie di pratiche auto incaricate;
  • i tabaccai compilando le apposite schede distinte in (Scheda A: per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo soggetti al pagamento della tassa in misura piena - Scheda B: per autoveicoli ed autovetture che beneficiano di un particolare trattamento fiscale (es.: taxi), per gli altri veicoli (es.: autobus, autocarri, rimorchi, ciclomotori, ecc.);
  • gli uffici postali utilizzando l'apposito bollettino preintestato alla Regione (con specificazione del relativo numero di conto corrente).
1 Novembre 2024
2 Novembre 2024
3 Novembre 2024
4 Novembre 2024
5 Novembre 2024
6 Novembre 2024
7 Novembre 2024
8 Novembre 2024
9 Novembre 2024
10 Novembre 2024
11 Novembre 2024(2 eventi)

Assistenza fiscale - Modello 730

11 Novembre 2024

I CAF e professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale sono  tenuti a :

  • Consegnare  al lavoratore dipendente o al soggetto pensionato della copia del mod. 730 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 integrativo;
  • Procedere all'invio telematico all’Agenzia delle Entrate da parte del CAF / professionista abilitato dei modelli 730 integrativi e dei relativi modelli 730-4 integrativi;
  • Ad effettuare la comunicazione al sostituto d’imposta da parte del CAF /professionista abilitato del mod. 730-4 se non è possibile l’invio telematico all’Agenzia.

IMPORTANTE:  la scadenza originaria è il 10 novembre e slitta in quanto cade di domenica.

Consegna di copia del mod. 730 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 integrativo nonché invio dello stesso all'Agenzia delle Entrate.

Imposta di bollo - versamenti rateali

11 Novembre 2024

Le Banche e Istituti di Credito che sono autorizzati a procedere all'emissione di assegni circolari sono tenuti al versamento in modo virtuale dell’imposta di bollo sugli assegni circolari in circolazione alla fine del 3° trimestre.

L'adempimento deve essere posto in essere mediante corresponsione del tributo dovuto, utilizzando il modello F24 utilizzando  il codice tributo "2505 - Bollo virtuale - rata

IMPORTANTE: la scadenza originaria è il 10 novembre e slitta in quanto cade di domenica

12 Novembre 2024
13 Novembre 2024
14 Novembre 2024
15 Novembre 2024(1 evento)

0:00: Comunicazione contanti superiori 10.000 euro


15 Novembre 2024

Le Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane sono tenute all'invio all'Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente al secondo mese precedente.

La comunicazione va trasmessa per via telematica all'UIF.

16 Novembre 2024
17 Novembre 2024
18 Novembre 2024(18 eventi)

0:00: Accise


18 Novembre 2024

I soggetti obbligati al versamento delle accise, sono:

  • il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l’immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l’esigibilità dell’imposta;
  • il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all’art. 8 del D. Lgs. n. 504/1995;
    e, relativamente all’importazione di prodotti sottoposti ad accisa;
  • il debitore dell’obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all’importazione.

Liquidazione e pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel corso del mese di ottobre.

IMPORTANTE: la scadenza originaria è il 16 novembre e slitta in quanto cade di sabato.

Versamento con il modello F24-Accise.

0:00: Addizionale comunale Irpef - versamento rata


18 Novembre 2024

I Sostituti d’imposta sono tenuti al versamento:

- della rata o quota dell’addizionale comunale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;

- in unica soluzione dell’addizionale comunale all’Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “3848 – Addizionale comunale all’Irpef trattenuta dal sostituti d’imposta-Saldo”.

IMPORTANTE: la scadenza originaria è il 16 novembre e slitta in quanto cade di sabato.

0:00: Addizionale regionale Irpef - versamento rata


18 Novembre 2024

I Sostituti d’imposta sono tenuti al versamento:

- della rata o quota dell’addizionale regionale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;

- in unica soluzione dell’addizionale regionale all’Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese di precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “3802 – Addizionale regionale all’Irpef - sostituti d’imposta”.

IMPORTANTE:  la scadenza originaria è il 16 novembre e slitta in quanto cade di sabato.

0:00: Addizionale stock options


18 Novembre 2024

I sostituti d’imposta sono tenuti al versamento dell’addizionale sui compensi erogati a titolo di bonus e stock options dal sostituto d’imposta nel corso del mese precedente.

Versamento con il modello F24 utilizzando, in generale, a decorrere dal 01/01/2017,  il codice tributo "1001" in luogo del codice tributo “1033 – Addizionale operata dal sostituto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options”.

Gli altri codici tributo utilizzabili a decorrere dal 01/01/2017, in relazione all’ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:

  • 1601- denominato "Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia" in luogo del codice tributo "1054" utilizzabile fino al 31/12/2016;
  • 1901 - denominato  "Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e conguaglio impianti in Sardegna" in luogo del codice tributo "1055" utilizzabile fino al 31/12/2016;
  • 1920 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d’Aosta" in luogo del codice tributo "1056" utilizzabile fino al 31/12/2016;
  • 1301 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia Sardegna e Valle d’Aosta impianti fuori regione in luogo del codice tributo "1059".

0:00: Dichiarazione redditi - Modello Redditi PF - versamento rate


18 Novembre 2024

Le Persone fisiche sono tenute al pagamento delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024 relative alla:

- sesta rata senza alcuna maggiorazione, con interessi dell'1,49%;

- quinta rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con interessi dell'1,17%.

Per i soggetti ISA, versamento della:

- quinta rata senza alcuna maggiorazione, con interessi dell'1,17%;

- quarta rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con interessi dello 0,84%.

Versamento utilizzando il modello F24 specificando gli appropriati codici tributo tra cui:

  • 4001 - IRPEF-saldo;
  • 4033 - IRPEF-acconto-prima rata;
  • 3801 - Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • 3843 - Addizionale comunale all’IRPEF - autotassazione - acconto;
  • 3844 - Addizionale comunale all’IRPEF - autotassazione - saldo;
  • 4200 - Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata;
  • 1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate.

IMPORTANTE: la scadenza originaria è il 16 novembre e slitta in quanto cade di sabato.

0:00: Dichiarazione redditi - Modello Redditi SC - versamento rate


18 Novembre 2024

I Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare sono tenuti al pagamento delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024 relative alla:

- sesta rata senza alcuna maggiorazione, con interessi dell'1,49%;

- quinta rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con interessi dell'1,17%.

Per i soggetti ISA, versamento della:

- quinta rata senza alcuna maggiorazione, con interessi dell'1,17%;

- quarta rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con interessi dello 0,84%

Versamento  specificando gli appropriati codici tributo tra cui:

  • 2003 - Ires - saldo;
  • 2001 - Ires acconto - prima rata;
  • 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - saldo;
  • 3812 - Irap acconto - prima rata;

e, se ne ricorrono le condizioni, per l’Iva il codice tributo: “6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale”.

IMPORTANTE: la scadenza originaria è il 16 novembre e slitta in quanto cade di sabato.

0:00: Imposta sostitutiva Irpef e addizionali su premi di risultato


18 Novembre 2024

I sostituti d’imposta sono tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente in relazione alle somme erogate ai lavoratori nel corso del mese di ottobre  in relazione a premi di risultato.

Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1053 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente”.

Si è specificato come regola, in quanto gli altri codici utilizzabili, in relazione all’ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:

  • 1305 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori dalle predette regioni;
  • 1904 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione;
  • 1604 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione;
  • 1905 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione.

0:00: Imposta sostitutiva su intermediazione mobiliare obbligazionario


18 Novembre 2024

Le Banche, istituti di credito e altri intermediari autorizzati sono tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva risultante dal cosiddetto “conto unico” del mese di ottobre in relazione agli interessi, premi ed altri frutti dei titoli obbligazionari e similari che sono stati emessi da banche, da società quotate nei mercati regolamentari e da enti pubblici.

Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1239 – Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari”.

IMPORTANTE: la scadenza originaria è il 16 novembre e slitta in quanto cade di sabato

0:00: Imposta sostitutiva su plusvalenze in regime di risparmio amministrato


18 Novembre 2024

Le Banche, Sim, società di gestione del risparmio, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati sono tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva applicata sull’entità delle plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazione da parte degli intermediari risultanti in sede di applicazione del regime del risparmio amministrato nel corso dello scorso mese di settembre (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).

Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1102 – Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari”.

IMPORTANTE: la scadenza originaria è il 16 novembre e slitta in quanto cade di sabato

0:00: Imposta sostitutiva sul risultato maturato in regime di risparmio gestito


18 Novembre 2024

Le Banche, Sim e società fiduciarie sono tenute al versamento dell’imposta sostitutiva applicata sul risultato maturato della gestione patrimoniale in sede di regime del risparmio gestito nell’ipotesi di revoca intervenuta nel corso dello scorso mese di settembre (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).

IMPORTANTE  la scadenza originaria è il 16 novembre e slitta in quanto cade di sabato

Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1103 – Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale”.

0:00: Modello Redditi ENC - versamento


18 Novembre 2024

Gli Enti non commerciali ed equiparati sono tenuti al pagamento delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024 relative alla:

- sesta rata senza alcuna maggiorazione, con interessi dell'1,49%;

- quinta rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con interessi dell'1,17%.

Per i soggetti ISA, versamento della:

- quinta rata senza alcuna maggiorazione, con interessi dell'1,17%;

- quarta rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con interessi dello 0,84%.

Versamento per i soggetti titolari di partita Iva, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

I codici tributo sono:

  • 2003-Ires-saldo;
  • 2001-Ires acconto-prima rata;
  • 3800-Imposta regionale sulle attività produttive-saldo;
  • 3812-Irap acconto-prima rata;

e, se ne ricorrono le condizioni, per l’Iva il codice tributo: “6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale”.

IMPORTANTE:  la scadenza originaria è il 16 novembre e slitta in quanto cade di domenica.

0:00: Modello Redditi SP - versamento rate


18 Novembre 2024

Le società di persone ed equiparati sono tenute al pagamento delle somme dovute per IRPEF e addizionali a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024 relative alla:

- sesta rata senza alcuna maggiorazione, con interessi dell'1,49%;

- quinta rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con interessi dell'1,17%.

Per i soggetti ISA, versamento della:

- quinta rata senza alcuna maggiorazione, con interessi dell'1,17%;

- quarta rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con interessi dello 0,84%.

Versamento specificando gli appropriati codici tributo tra cui:

  • 4001-Irpef-saldo;
  • 4033-Irpef-acconto-prima rata;
  • 3800-Imposta regionale sulle attività produttive-saldo;
  • 3812-Irap acconto-prima rata;
  • 3801-Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • 3843-Addizionale comunale all’Irpef - autotassazione - acconto;
  • 3844-Addizionale comunale all’Irpef - autotassazione – saldo;
  • 4200-Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata;
  • 1100-Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate;
  • 1793 -Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - acconto prima rata;
  • 1795-imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - saldo

e, se ne ricorrono le condizioni, per l’Iva il codice tributo: “6099 - versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale”.

IMPORTANTE:  la scadenza originaria è il 16 novembre e slitta in quanto cade di sabato.

0:00: Redditi di capitale, contributi, premi e altri redditi diversi


18 Novembre 2024

I Sostituti d’imposta sono tenuti al versamento delle ritenute alla fonte:

- sui redditi di capitale diversi dai dividendi corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente

- su indennità per la cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel corso del mese precedente

- contributi corrisposti a imprese nel corso del mese precedente da parte di Regioni, Province e/o Comuni, nonché da altri enti pubblici

- sui premi e sulle vincite corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente derivanti da lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza

- sui redditi derivanti dalla perdita dell’avviamento commerciale corrisposti nel corso del mese precedente

- sulle vincite e sui premi corrisposti nel corso del mese precedente ed inerenti ad iniziative diverse dalle lotterie, tombole, pesche di beneficenza, giochi di abilità radiotelevisivi e/o in altre manifestazioni

- sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente che sono state operate a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di specifiche procedure di cui all’art. 21, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449

N.B. La scadenza originaria è il 16 novembre e slitta in quanto cade di sabato.

Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:

  • 1024 – Ritenute su proventi indicati sulle cambiali;
  • 1025 – Ritenute su obbligazioni e titoli similari;
  • 1029 – Ritenute su interessi e redditi di capitale dovuti da soggetti non residenti;
  • 1030 – Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi;
  • 1031 – Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti;
  • 1032 – Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari;
  • 1043 – Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti;
  • 1058 – Ritenute su plusvalenze cessioni a termine di valute estere;
  • 1706 – ritenute su titoli atipici emessi da soggetti residenti;
  • 1707 – ritenute su titoli atipici emessi da soggetti non residenti
  • 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l’esercizio di arti e professioni
  • 1045 - Ritenute su contributi corrisposti da regioni, province, comuni ed altri enti pubblici
  • 1046 – Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza
  • 1048 – Ritenute su altre vincite e premi
  • 1049 - Ritenuta operata a titolo d’acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio

0:00: Ritenuta locazioni brevi per intermediari e portali online


18 Novembre 2024

Gli esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi della locazione breve devono rispettare il termine ultimo entro cui è possibile effettuare il versamento delle ritenute operate a ottobre relativamente ai contratti di locazione “breve” per i quali l’intermediario immobiliare o il gestore del portale telematico è intervenuto nella fase di pagamento.

Si ricorda che le “locazioni brevi” sono quei contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, direttamente o tramite intermediari, anche online, inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali. Secondo quanto previsto dal D.L. n. 50/2017 , ai redditi che derivano da questi contratti, stipulati dal 1° giugno 2017, si applicano in via opzionale le disposizioni relative al regime della cedolare secca con l’aliquota del  26% (21% per il primo immobile affittato), sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione.

La ritenuta, da versare entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, viene operata a titolo di acconto.

Invio del modello F24 attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il “1919”, riportando in F24 anche il mese/anno cui si riferisce la ritenuta (così per le ritenute operate a giugno occorre indicare “0006” - “2017”).

IMPORTANTE:  la scadenza originaria è il 16 novembre e slitta in quanto cade di sabato

0:00: Ritenute operate dai condomini su corrispettivi per prestazioni


18 Novembre 2024

I Condomini sostituti d’imposta sono tenuti al versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di ottobre, da parte dei condomini in qualità di sostituti d’imposta, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi inerenti a contratti d’appalto, di opere e/o di servizi eseguiti nell’esercizio di imprese. 

Versamento con il modello F24, specificando i codici tributo:

  • 1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente;
  • 1020 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente.

IMPORTANTE:  la scadenza originaria è il 16 novembre e slitta in quanto cade di sabato

0:00: Ritenute sui bonifici per ristrutturazione


18 Novembre 2024

Le Banche e Poste italiane sono tenute al versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di ottobre sui bonifici disposti dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quale compete la detrazione d’imposta.

Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1039 – Ritenuta operata da Banche o da Poste italiane S.p.A. all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d’imposta”.

0:00: Ritenute sui bonifici per ristrutturazione


18 Novembre 2024

Le Banche e Poste italiane sono tenute al versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di ottobre sui bonifici disposti dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quale compete la detrazione d’imposta.

Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1039 – Ritenuta operata da Banche o da Poste italiane S.p.A. all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d’imposta”.

Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, autonomo e su provvigioni

18 Novembre 2024

I Sostituti di imposta che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere sono tenuti al versamento delle ritenute alla fonte, operate nel corso del mese precedente, sui redditi di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali, sulle provvigioni  e per assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere.

Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:

1. Lavoro dipendente:

- 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio;

- 1002 - Ritenute su emolumenti arretrati;

- 1012 - Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro.

2. Lavoro autonomo:

- 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l’esercizio di arti e professioni.

3. Provvigioni:

- 1040 - Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza.

IMPORTANTE: la scadenza originaria è il 16 novembre e slitta in quanto cade di sabato

19 Novembre 2024
20 Novembre 2024
21 Novembre 2024
22 Novembre 2024
23 Novembre 2024
24 Novembre 2024
25 Novembre 2024
26 Novembre 2024
27 Novembre 2024
28 Novembre 2024
29 Novembre 2024
30 Novembre 2024(1 evento)

0:00: Rivalutazione partecipazioni possedute al 1° gennaio 2024 - Versamento imposta sostitutiva


30 Novembre 2024

I Soggetti che possiedono titoli, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, indipendentemente dalla circostanza che essi siano rappresentativi di una partecipazione qualificata, così come definita dall'articolo 67, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 917/1986, ovvero di una partecipazioni non qualificata ai sensi della successiva lettera c-bis) della medesima disposizione sono tenuti al versamento prima rata imposta sostitutiva del 16% per la rideterminazione valore delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 202

L'imposta sostitutiva per la rivalutazione è pari al 16% può essere versata in tre rati di pari importo con scadenza:

  • 30 novembre 2024;
  • 30 giugno 2025;
  • 30 giugno 2026.

Sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi del 3%.

Il versamento va effettuato con modello F24 utilizzando il codice tributo 8055 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati.

IMPORTANTE: La scadenza originaria è il 30 giugno è stata prorogata dal Decreto Legge n. 113/2024.

 

1 Dicembre 2024(1 evento)

0:00: Contratti di locazione - registrazione e/o versamento tributo


1 Dicembre 2024 2 Dicembre 2024

I Titolari di contratti di locazione che non hanno esercitato l’opzione per l’applicazione della cedolare secca di cui all'art. 3 del D.Lgs. 23/2011 sono tenuti al pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati con data che fa riferimento all'inizio del mese di novembre o rinnovati tacitamente a decorrere dalla medesima data (i nuovi contratti di locazione, dopo la corresponsione dell'imposta autoliquidata, devono essere registrati nel termine di 30 giorni dalla data dei medesimi).

Il modello "F24 Elide" è l'unico canale percorribile per pagare i tributi su locazioni e affitti immobiliari.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

  • 1500: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per prima registrazione;
  • 1501: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per annualità successive;
  • 1502: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per cessioni del contratto;
  • 1503: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per risoluzioni del contratto;
  • 1504: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per proroghe del contratto;
  • 1505: locazione e affitto di beni immobili – imposta di bollo;
  • 1506: locazione e affitto di beni immobili – tributi speciali e compensi;
  • 1507: locazione e affitto di beni immobili - sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
  • 1508: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
  • 1509: locazione e affitto di beni immobili - sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi;
  • 1510: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.