Calendario fiscale
Scadenze e date importanti
Eventi in Maggio 2024
Lunlunedì | Marmartedì | Mermercoledì | Giogiovedì | Venvenerdì | Sabsabato | Domdomenica |
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2929 Aprile 2024●(1 evento) Prelievo erariale unico apparecchio da intrattenimento29 Aprile 2024 Gli Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito sono tenuti al versamento della terza rata del II periodo contabile (marzo-aprile), pari al 25% del tributo dovuto per il VI periodo contabile (novembre-dicembre) dell'anno precedente. Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: “5156-prelievo erariale unico ed interessi - II periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS (ris. n. 239/E del 6 settembre 2007)”.
IMPORTANTE: La scadenza originaria è il 28 aprile e slitta in quanto cade di domenica. |
3030 Aprile 2024●●●(13 eventi) 730 precompilato - pubblicazione sul sito30 Aprile 2024 I Contribuenti, CAF/professionisti, sostituti d'imposta hanno come termine iniziale per poter consultare, sul sito dell'Agenzia delle entrate, il modello 730 precompilato la data del 30.04.24. L'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni uniche, rende disponibile telematicamente, entro questa data il modello precompilato.
Assicurazioni - Versamento imposte (premi e accessori)30 Aprile 2024 Le Compagnie di assicurazione sono tenute alla determinazione e pagamento da parte degli assicuratori dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di marzo nonché di eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di febbraio. Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica. Bonus autotrasporti per consumi gasolio 1° trimestre30 Aprile 2024 Hanno diritto al beneficio fiscale:
Comunicazione periodica intermediatori finanziari30 Aprile 2024 Gli Operatori finanziari indicati all'art. 7, comma 6 D.P.R. n. 605/1973 devono rispettare il termine ultimo per la Comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente. Trasmissione esclusivamente in via telematica. Comunicazioni compensi eiscossi - strutture sanitarie private30 Aprile 2024 Sono tenute all'adempimento le strutture sanitarie private assoggettate alla riscossione accentrata del compensi. Termine ultimo per la trasmissione del modello di comunicazione dei compensi complessivamente riscossi nell'anno precedente. La trasmissione avviene esclusivamente in via telematica. Dichiarazione iva Presentazione telematica30 Aprile 2024 I contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva sono tenuti a rispettare il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale IVA 2024 relativa l'anno d’imposta 2023. La dichiarazione Iva, da presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:
Imposta di Bollo su documenti informatici30 Aprile 2024 I Soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare che emettono e tengono atti, documenti e registri con modalità informatiche sono tenuti al versamento dell'imposta di bollo su atti, documenti e registri informatici. Il versamento avviene in modalità telematiche tramite Modello F24 con il codice tributo 2501. Modello Intra-1230 Aprile 2024 Sono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo versamento gli enti non commerciali (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), non soggetti passivi d'imposta, ed i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6 D.P.R. n. 633/1972. Invio telematico della dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da parte di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati, da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e versamento dell'imposta in relazione agli acquisti dichiarati. Presentazione in via telematica. Per il versamento della relaitva imposta va utilizzato il codice tributo 6043. Modello redditi SC30 Aprile 2024 I Soggetti Ires con periodo d’imposta o esercizio sociale non coincidente con l'anno solare sono tenuti alla presentazione, mediante invio telematico, della dichiarazione dei redditi modello Redditi SC da parte delle società di capitali e degli enti commerciali residenti che hanno chiuso il periodo d’imposta il 31 maggio 2023 (il termine è l'ultimo giorno dell'11° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio). La presentazione del modello Redditi SC deve avvenire esclusivamente in via telematica diretta o mediante intermediari abilitati. Operazioni in Oro30 Aprile 2024 I soggetti persone fisiche nell'esercizio d'impresa, arte o professione o le persone giuridiche che hanno effettuato nel mese transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello stato o con l'estero, di importo superiore ad euro 12.500 sono tenuti a rispettare il termine ultimo per la presentazione all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) della dichiarazione relativa le operazioni effettuate nel mese precedente di valore pari o superiore a euro 12.500,00. Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF. Rimborso iva infrannuale30 Aprile 2024 I contribuenti Iva che hanno realizzato nel corso del primo trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi sono tenuti alla presentazione dell'istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito Iva relativo al primo trimestre. Il modello Iva TR deve essere presentato telematicamente entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, direttamente o tramite intermediari abilitati. Spoggetti che hanno aderito alla IOSS - Dic. e versamento Iva mensile30 Aprile 2024 Gli operatori registrati al regime IOSS sono tenuti alla presentazione della dichiarazione e versamento dell’Iva dovuta per il mese di marzo per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS. La Dichiarazione Iva IOSS è inviata all’Agenzia attraverso il Portale OSS. I soggetti che hanno esercitato l'opzione presentano per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano: a) il numero di identificazione IVA attribuito per l'applicazione del regime; b) l'ammontare delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per le quali l'imposta è diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto; c) le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente. L’aliquota IVA è quella in vigore nello Stato membro dell’UE in cui saranno consegnate le merci. Le informazioni sulle aliquote IVA nell’UE sono reperibili sia sul sito web della Commissione Europea https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html; d) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente. L’imposta dovuta dai soggetti passivi aderenti al regime IOSS deve essere versata, senza la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione “orizzontale”: - con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate. Le somme riscosse sono trasferite giornalmente sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all’Agenzia tramite il portale IOSS, l’operatore deve indicare il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento; - nel caso in cui l’operatore non disponga del conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, mediante bonifico da accreditare su un’apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite il portale IOSS. Nella causale del bonifico è indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento. Toasse automobilistiche30 Aprile 2024 I Soggetti proprietari di autovetture ed autoveicoli sono tenuti al versamento della tassa per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo con potenza fiscale superiore a 9 CV se immatricolati fino al 31 dicembre 1997 o potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se immatricolati dopo tale data il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di marzo. Il pagamento può essere effettuato presso le Delegazioni ACI, le agenzie di pratiche auto, i tabaccai o gli uffici postali compilando l'apposito bollettino preintestato alla Regione (con l'indicazione del relativo numero di conto corrente). |
11 Maggio 2024●●(2 eventi) Scritture ausiliarie di magazzino - Attivazione obbligo1 Maggio 2024 Gli operatori economici in contabilità ordinaria con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare sono tenuti alle rilevazioni in argomento, per ogni singolo bene oppure per ogni categoria di beni, devono necessariamente evidenziare i carichi e gli scarichi in modo tale che dalla lettura di ogni singola scheda o altro supporto contabile si possano ricavare tutti i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni. Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute, se nei precedenti due periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a euro 5.164.000,00 e a euro 1.100.000,00. Tali scritture vanno impostate e tenute in forma sistematica, secondo norme di ordinata contabilità, mediante annotazioni giornaliere o periodiche, purché con cadenza non superiore al mese e con libertà di scelta del supporto o strumento operativo, per cui le stesse possono concretarsi in libri, schede o simili. Scritture ausiliarie di magazzino - cessazione obbligo tenuta1 Maggio 2024 Per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore i previsti limiti. L’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino risultava operativo fino all’esercizio sociale che si è concluso lo scorso mese, possono essere sospese o tenute esclusivamente con finalità aziendali senza il rispetto delle particolari regole dettate dal D.P.R. 600/1973. Le scritture ausiliarie di magazzino possono non essere tenute a partire da questo mese, se nei precedenti 2 periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze sono risultati inferiori e, quindi, si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00. |
22 Maggio 2024●●(2 eventi) Contratti di locazioneregistrazione / versamento tributo2 Maggio 2024 I Titolari di contratti di locazione che non hanno esercitato l’opzione per l’applicazione della cedolare secca di cui all'art. 3 (dlg02011031400023ar0003a) del D.Lgs. n. 23/2011 sono tenuti al pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati il 1° aprile o rinnovati tacitamente a decorrere dalla medesima data (i nuovi contratti di locazione, dopo la corresponsione dell’imposta autoliquidata, devono essere registrati nel termine di 30 giorni dalla data dei medesimi). Il modello "F24 Elide" è l'unico canale percorribile per pagare i tributi su locazioni e affitti immobiliari. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
IMPORTANTE: la scadenza originaria è il 1° maggio e slitta in quanto cade di festivo. Ravvedimento ritenute ed Iva - 15 giorni2 Maggio 2024 Le imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA sono tenuti alla regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 aprile 2024. Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari a 0,1% (15%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:
Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:
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33 Maggio 2024
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44 Maggio 2024
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55 Maggio 2024
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66 Maggio 2024
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77 Maggio 2024
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88 Maggio 2024
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99 Maggio 2024●(1 evento) Imposta di BolloVersamento rateale9 Maggio 2024 Le Banche e Istituti di Credito che sono autorizzati a procedere all'emissione di assegni circolari sono tenuti al versamento in modo virtuale dell’imposta di bollo sugli assegni circolari in circolazione alla fine del 1° trimestre. L'adempimento deve essere posto in essere mediante corresponsione del tributo dovuto, utilizzando il modello F24 utilizzando il codice tributo "2505 - Bollo virtuale - rata. |
1010 Maggio 2024
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1111 Maggio 2024
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1212 Maggio 2024
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1313 Maggio 2024
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1414 Maggio 2024
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1515 Maggio 2024●●●(5 eventi) ASD - registrazioni contabili15 Maggio 2024 Le associazioni sportive dilettantistiche e altre associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco che hanno effettuato l'opzione al regime di cui all'art. 1 della L. 398/1991 e con proventi commerciali nell'anno precedente fino a euro 400.000 sono tenute ad effetuare le annotazione dell’importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale nel corso del mese precedente. Rilevazione dei dati contabili nel prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997, opportunamente integrato. Comunicazione contanti superiori a 10.000 euro15 Maggio 2024 Le Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane sono tenute all'invio all'Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente al secondo mese precedente. La comunicazione va trasmessa per via telematica all'UIF. Fatture differite15 Maggio 2024 I Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte e/o professione sono tenuti alla emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di aprile e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bolla di consegna e simili), tenendo presente che l’annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione. Ad emissione del documento avvenuta, annotazione nel registro Iva delle vendite (art. 23 decreto Iva) o dei corrispettivi (art. 24 del decreto Iva). Fatture ed Autofatture con importo inferiore ai 300 euro15 Maggio 2024 I Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professione sono tenuti ad effetuare le annotazione dell’eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario o committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente o prestatore non residente di ammontare inferiore a 300,00 euro. Per le fatture emesse nel corso del mese, d’importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato, con riferimento allo stesso mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:
mentre per le fatture ricevute anche se inerenti a beni che formano oggetto dell’attività propria d’impresa, dell’arte o della professione, si deve ritenere consentita l’annotazione mediante documento riepilogativo se di entità inferiore al predetto limite. Su tale documento riepilogativo devono risultare indicati:
Trasmissione dati fatture transfontagliere passive15 Maggio 2024 Gli operatori IVA residenti sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi ad operazioni passive ricevute da soggetti non stabiliti territorio dello Stato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione. Trasmissione fatture elettroniche operazioni transfrontaliere passive ricevute nel mese precedente. I soggetti obbligati trasmettono i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia. La trasmissione avviene con modalità telematiche. |
1616 Maggio 2024●●●(20 eventi) Accise16 Maggio 2024 I soggetti obbligati al versamento delle accise, sono:
e, relativamente all’importazione di prodotti sottoposti ad accisa;
Liquidazione e pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel corso del mese di aprile. Versamento con il modello F24-Accise. Addizionale regionale Irper - Versamento Rata16 Maggio 2024 I Sostituti d’imposta sono tenuti al versamento: - della rata o quota dell’addizionale regionale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno; - in unica soluzione dell’addizionale regionale all’Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese di precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro. Addizionale regionale Irper - Versamento Rata16 Maggio 2024 I sostituti d’imposta sono tenuti al versamento: - della rata o quota dell’addizionale comunale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno; - in unica soluzione dell’addizionale comunale all’Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro. Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “3848 - Addizionale comunale all’Irpef trattenuta dal sostituti d’imposta-Saldo”. Addizionale Stock Options16 Maggio 2024 I Sostituti d’imposta sono tenuti al versamento dell’addizionale sui compensi erogati a titolo di bonus e stock options dal sostituto d’imposta nel corso del mese di precedente. Versamento con il modello F24 utilizzando, in generale, a decorrere dal 01/01/2017, il codice tributo "1001" in luogo del codice tributo “1033 – Addizionale operata dal sostituto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options”. Gli altri codici tributo utilizzabili a decorrere dal 01/01/2017, in relazione all’ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:
Comunicazione liquidazione iva periodica16 Maggio 2024 I Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professioni in regime ordinario trimestrale (esclusi, quindi, i soggetti che applicano i regimi speciali di cui al comma 4 dell’art. 74 del decreto Iva) sono tenuti alla liquidazione e versamento dell’ammontare di Iva a credito dell’Erario relativa al primo trimestre. Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6031 - Versamento Iva trimestrale-Primo trimestre”, con applicazione della maggiorazione dell’1%. Imposta sosstituitva su intermediazione mobiliare obbligazionario16 Maggio 2024 Le Banche, istituti di credito e altri intermediari autorizzati sono tenute al versamento dell’imposta sostitutiva risultante dal cosiddetto “conto unico” del mese precedente in relazione agli interessi, premi ed altri frutti dei titoli obbligazionari e similari che sono stati emessi da banche, da società quotate nei mercati regolamentari e da enti pubblici. Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1239 - Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari”. Imposta sostituiva su plusvalenze in regime di risparmio amministrativo16 Maggio 2024 le Banche, Sim, società di gestione del risparmio, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati sono tenute al versamento dell’imposta sostitutiva applicata sull’entità delle plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazione da parte degli intermediari risultanti in sede di applicazione del regime del risparmio amministrato nel corso dello scorso mese di marzo (secondo mese precedente rispetto a quello in corso). Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1102 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari”. Imposta sostitutiva sul risultato maturato in regime del risparmio gestito16 Maggio 2024 Le Banche, Sim e società fiduciarie sono tenute al versamento dell’imposta sostitutiva applicata sul risultato maturato della gestione patrimoniale in sede di regime del risparmio gestito nell’ipotesi di revoca intervenuta nel corso dello scorso mese di marzo (secondo mese precedente rispetto a quello in corso). Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1103 - Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale”. Imposta sostitutiva Irpef e addizionali su premi di risultato16 Maggio 2024 I Sostituti d’imposta sono tenuti al ersamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente in relazione alle somme erogate ai lavoratori nel corso del mese precedente in relazione a premi di risultato. Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1053 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente”. Si è specificato “come regola”, in quanto gli altri codici utilizzabili, in relazione all’ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:
Imposta sugli intrattenimenti16 Maggio 2024 I Soggetti che esercitano attività di intrattenimento sono tenuti al versamento dell’imposta sugli intrattenimenti inerenti alle iniziative svolte con carattere di continuità nel corso del mese di aprile da parte dei soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività similari. Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6728 - Imposta sugli intrattenimenti”. Imposta sui servizi digitali - Web Tax - versamento16 Maggio 2024 Le imprese che forniscono servizi tramite internet e, più in generale, nel mondo digitale sono tenute al versamento dell'imposta sui servizi digitali (c.d. "web tax") relativa al periodo d'imposta precedente. Il versamento avviene in modalità telematiche tramite Modello F24 con il codice tributo 2700. Liquidazione Iva periodica - Sogg. Mensili16 Maggio 2024 I soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professioni in regime mensile sono tenuti alla liquidazione e versamento dell’ammontare di Iva a credito dell’Erario relativa al mese di aprile. Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6004 - Versamento Iva mensile-aprile”. Ravvedimento ritenute ed Iva - 30 giorni16 Maggio 2024 Le imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA devono regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 17 aprile 2024. Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,5% (1/10 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:
Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:
Ravvedimento ritenute ed Iva entro 90 giorni16 Maggio 2024 Le imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA sono tenuti alla regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 febbraio 2024. Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,67% (1/9 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:
Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:
Redditi di capitale , contributi e premi e altri redditi diversi16 Maggio 2024 I sostituti d’imposta sono tenuti al versamento delle ritenute alla fonte: - sui redditi di capitale diversi dai dividendi corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente; - su indennità per la cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel corso del mese precedente; - contributi corrisposti a imprese nel corso del mese precedente da parte di Regioni, Province e/o Comuni, nonché da altri enti pubblici; - sui premi e sulle vincite corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente derivanti da lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza; - sui redditi derivanti dalla perdita dell’avviamento commerciale corrisposti nel corso del mese precedente; - sulle vincite e sui premi corrisposti nel corso del mese precedente ed inerenti ad iniziative diverse dalle lotterie, tombole, pesche di beneficenza, giochi di abilità radiotelevisivi e/o in altre manifestazioni; - sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente che sono state operate a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di specifiche procedure di cui all’art. 21, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449. Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:
Ritenuta locazioni brevi per intermediari e portali online16 Maggio 2024 Gli esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi della locazione breve devono rispettare come termine ultimo entro cui è possibile effettuare il versamento delle ritenute operate nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione “breve” per i quali l’intermediario immobiliare o il gestore del portale telematico è intervenuto nella fase di pagamento. La ritenuta, da versare entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, viene operata a titolo di acconto. Si ricorda che le “locazioni brevi” sono quei contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, direttamente o tramite intermediari, anche online, inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali. Secondo quanto previsto dal D.L. n. 50/2017 , ai redditi che derivano da questi contratti, stipulati dal 1° giugno 2017, si applicano in via opzionale le disposizioni relative al regime della cedolare secca con l’aliquota del 26% (21% per il primo immobile affittato), sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione. Invio del modello F24 attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il “1919”, riportando in F24 anche il mese/anno cui si riferisce la ritenuta (così per le ritenute operate a giugno occorre indicare “0006” - “2017”). Ritenute condomini su corrispettivi per prestazioni16 Maggio 2024 I Condomini sostituti d’imposta sono tenuti al versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di aprile, da parte dei condomini in qualità di sostituti d’imposta, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi inerenti a contratti d’appalto, di opere e/o di servizi eseguiti nell’esercizio di imprese sui compensi percepiti da soggetti Irpef. Versamento con il modello F24, specificando i codici tributo:
Ritenute sui bonifici innerenti a oneri deducibili16 Maggio 2024 Le Banche e Poste italiane sono tenute al versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente sui bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d’imposta ai sensi dell'articolo 25, D.L. n. 78/2010. Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1039 - Ritenuta operata da Banche o da Poste italiane S.p.A. all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d’imposta”. Ritenute sui redditi di lavoro dipendente , autonomo e su provvigioni16 Maggio 2024 I sostituti di imposta che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere sono tenuti al versamento delle ritenute alla fonte, operate nel corso del mese precedente, sui redditi di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali, sulle provvigioni e per assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere. Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo: Lavoro dipendente: - 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio; - 1002 - Ritenute su emolumenti arretrati; - 1012 - Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro. Lavoro autonomo: - 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l’esercizio di arti e professioni. Provvigioni: - 1040 - Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza. Tobin Tax16 Maggio 2024 Le Banche, società fiduciarie e imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico nonché altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non residenti sono tenuti al versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. "Tobin tax") relativa alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente. MODALITÀ Versamento mediante il modello F24. Per consentire la corretta indicazione in F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo "72" denominato "rappresentante fiscale". Ai fini del versamento occorre utilizzare i seguenti codici tributo:
I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta, che non dispongono di un c/c presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24 effettuano il versamento mediante bonifico in "EURO" a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1211. I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta ed esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, indicano le proprie generalità in luogo del codice fiscale, ove non ne siano in possesso. I codici IBAN sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it. |
1717 Maggio 2024●(1 evento) Trasmissione CU Agenzia delle Entrate - Compensi ritenute - entro 60 giorni17 Maggio 2024 I Sostituti d'imposta devono risaettare il termine ultimo per effettuare l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi la certificazione unica 2023 (modello CU 2024), riguardanti oltre i redditi di lavoro dipendente e assimilati anche i redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nell'anno 2023, entro 60 giorni con riduzione delle sanzioni ad un terzo. I modelli CU devono essere inviati, in via telematica, all’Agenzia:
La certificazione correttamente trasmessa entro 60 giorni dal termine ordinario, sconta la sanzione ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000. |
1818 Maggio 2024
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1919 Maggio 2024
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2020 Maggio 2024
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2121 Maggio 2024
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2222 Maggio 2024●●(2 eventi) Canone di concessione - Apparecchi da intrattenimento22 Maggio 2024 Gli esercenti concessionari della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4 , del n. D.P.R. 640/1972 devono effettuare il pagamento del canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento, inerente al secondo periodo contabile (mesi di marzo e aprile). Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il modello F24-Accise, specificando il codice tributo: “5185-canone ed interessi previsti dalla convenzione per l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 , del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007 )”. 0:00: Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento – Gli esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito sono tenuti al pagamento della quarta rata del secondo periodo contabile (marzo-aprile), pari al 25% del prelievo erariale unico dovuto per il periodo contabile al netto di quanto versato per le prime tre rate. Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: “5156-prelievo erariale unico ed interessi - II periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6 , del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007)”. |
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2424 Maggio 2024
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2525 Maggio 2024
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2727 Maggio 2024●(1 evento) Elenchi Intrastat - periodicità mensile27 Maggio 2024 Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi ad aprile (soggetti mensili). Da segnalare che: - ai fini fiscali, c'è soltanto l’obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE; - non vanno presentati gli elenchi riepilogativi concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute. Devono essere presentati ai soli fini statistici: - gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro; - gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro. Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro. Soggetti passivi IVA che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti cessioni di un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000,00 euro. Trasmissione esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange oppure all’Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitarie. IMPORTANTE: la scadenza originaria è il 25 maggio e slitta in quanto cade di sabato. |
2828 Maggio 2024●(1 evento) Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento28 Maggio 2024 Gli esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito sono tenuti al pagamento della prima rata del terzo periodo contabile (maggio-giugno), pari al 25% del prelievo erariale unico dovuto per il primo periodo contabile (gennaio-febbraio). Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: “5157-prelievo erariale unico ed interessi - III periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c. 6 , del TULPS (ris. n. 239/E del 6/09/2007 )”. |
2929 Maggio 2024
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3030 Maggio 2024
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3131 Maggio 2024●●●(12 eventi) Assicurazioni - versamento imposta inerente ai premi e agli accessori31 Maggio 2024 Le compagnie di assicurazione devono provvedere alla determinazione e pagamento da parte degli assicuratori dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di aprile nonché di eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di marzo. Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica. Comunicazione dati liquidazione periodica iva31 Maggio 2024 I soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA sono tenuti alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel primo trimestre solare. Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA". Comunicazione periodica intermediatori finanziari31 Maggio 2024 Gli operatori finanziari indicati all'art. 7, comma 6 D.P.R. 605/73 sono tenuti a rispettare il termine ultimo per la Comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente del 31.05.2024. Tale trasmissione deve essere esclusivamente in via telematica.
Contratti di locazioneregistrazione / versamento tributo31 Maggio 2024 I titolari di contratti di locazione che non hanno esercitato l’opzione per l’applicazione della cedolare secca di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011 sono tenuti al pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati con data che fa riferimento all’inizio del mese o rinnovati tacitamente a decorrere dalla medesima data (i nuovi contratti di locazione, dopo la corresponsione dell’imposta autoliquidata, devono essere registrati nel termine di 30 giorni dalla data dei medesimi). l modello "F24 Elide" è l'unico canale percorribile per pagare i tributi su locazioni e affitti immobiliari. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
0:00: Imposta di bollo su fatture elettroniche – I Soggetti obbligati all'emissione di fatture elettroniche soggette all'imposta di bollo sono tenuti al versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno. Il pagamento può essere effettuato, tramite l’apposito servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale. In alternativa, può essere generato il modello F24 già precompilato, per poi effettuare il pagamento secondo le istruzioni della risoluzione n. 42/E/2019, che ha istituito i seguenti codici tributo: - “2521” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”. IMPORTANTE: Nel caso in cui l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno non superi l'importo di 5.000 euro, è possibile eseguire il versamento entro il 30 settembre. Qualora l'importo dell'imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell'anno, complessivamente considerato, non superi l'importo di 5.000 euro, il pagamento dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento (ovvero entro il 30 novembre). Modello Intra-1231 Maggio 2024 Sono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo versamento gli enti non commerciali (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), non soggetti passivi d'imposta, ed i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6 D.P.R. n. 633/1972). L'invio della dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da parte di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati, da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e versamento dell'imposta in relazione agli acquisti dichiarati deve avvenite in modo telematico. Il codice tributo da utilizzare nel modello F 24 è il 6043. Modello redditi SC - Presentazione31 Maggio 2024 I soggetti Ires con periodo d’imposta o esercizio sociale non coincidente con l'anno solare sono tenuti alla presentazione, mediante invio telematico, della dichiarazione dei redditi modello Redditi SC da parte delle società di capitali e degli enti commerciali residenti che hanno chiuso il periodo d’imposta il 30 giugno 2023 (il termine è l'ultimo giorno dell'11° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio). La presentazione del modello Redditi SC deve avvenire esclusivamente in via telematica diretta o mediante intermediari abilitati. Ravvedimento ritenute e Iva - entro 15 giorni31 Maggio 2024 Le imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA sono tenute alla regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 maggio 2024. Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari a 0,1% (15%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:
Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:
Ravvedimento speciale - Versamento Rate31 Maggio 2024 I contribuenti che intendono usufruire delle disposizioni previste dal c.d. ravvedimento speciale che consente di regolarizzare le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto (in unica soluzione o alla prima rata) devono rispettare come termine ultimo per il versamento delle prime cinque rate dell’importo dovuto per l’adesione al c.d. ravvedimento speciale per le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, per chi non ha aderito entro la scadenza originaria del 30 settembre 2023, la data del 31.05.2024. Entro la stessa data è possibile versare la prima o unica rata per le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. Gli stessi contribuenti possono fruire della definizione agevolata anche le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. Le irregolarità possono essere regolarizzate mediante la rimozione dell’irregolarità o dell’omissione e il pagamento dell’imposta, degli interessi in misura pari al 2% annuo e delle sanzioni, queste ultime ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile. Soggetti che effettuano operazioni in oro31 Maggio 2024 I soggetti persone fisiche nell'esercizio d'impresa, arte o professione o le persone giuridiche che hanno effettuato nel mese transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello stato o con l'estero, di importo superiore ad euro 12.500 devono rispettare il termine ultimo per la presentazione all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) della dichiarazione relativa le operazioni effettuate nel mese precedente di valore pari o superiore a euro 12.500,00 del 31.05.2024. Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF. Soggetti che hanno aderito al IOSS - Dich. e versamento iva mensile31 Maggio 2024 Gli operatori registrati al regime IOSS sono tenuti alla presentazione della dichiarazione e versamento dell’Iva dovuta per il mese di aprile per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS. La Dichiarazione Iva IOSS è inviata all’Agenzia attraverso il Portale OSS. I soggetti che hanno esercitato l'opzione presentano per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano: a) il numero di identificazione IVA attribuito per l'applicazione del regime; b) l'ammontare delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per le quali l'imposta è diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto; c) le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente. L’aliquota IVA è quella in vigore nello Stato membro dell’UE in cui saranno consegnate le merci. Le informazioni sulle aliquote IVA nell’UE sono reperibili sia sul sito web della Commissione Europea. d) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente. L’imposta dovuta dai soggetti passivi aderenti al regime IOSS deve essere versata, senza la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione “orizzontale”: - con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate. Le somme riscosse sono trasferite giornalmente sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all’Agenzia tramite il portale IOSS, l’operatore deve indicare il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento; - nel caso in cui l’operatore non disponga del conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, mediante bonifico da accreditare su un’apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite il portale IOSS. Nella causale del bonifico è indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento. Tasse automobilistiche31 Maggio 2024 I Soggetti proprietari di autovetture ed autoveicoli sono tenuti al versamento della tassa per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo con potenza fiscale superiore a 9 CV se immatricolati fino al 31 dicembre 1997 o potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se immatricolati dopo tale data il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di aprile. Il pagamento può essere effettuato presso le Delegazioni ACI, le agenzie di pratiche auto, i tabaccai o gli uffici postali compilando l'apposito bollettino pre intestato alla Regione (con l'indicazione del relativo numero di conto corrente). |
11 Giugno 2024●●(2 eventi) Scritture ausiliarie di magazzino - Attivazione obbligo1 Giugno 2024 Gli operatori economici in contabilità ordinaria con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare devono provvedere alla tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, se nei precedenti due periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00. Tali scritture vanno impostate e tenute in forma sistematica, secondo norme di ordinata contabilità, mediante annotazioni giornaliere o periodiche, purché con cadenza non superiore al mese e con libertà di scelta del supporto o strumento operativo, per cui le stesse possono concretarsi in libri, schede o simili. Le rilevazioni in argomento, per ogni singolo bene oppure per ogni categoria di beni, devono necessariamente evidenziare i carichi e gli scarichi in modo tale che dalla lettura di ogni singola scheda o altro supporto contabile si possano ricavare tutti i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni. Scritture ausiliarie di magazzino - cessazione obbligo tenuta1 Giugno 2024 Per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore i previsti limiti. L’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino risultava operativo fino all’esercizio sociale che si è concluso lo scorso mese, possono essere sospese o tenute esclusivamente con finalità aziendali senza il rispetto delle particolari regole dettate dal D.P.R. 600/1973. Ai sensi degli artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino possono non essere tenute a partire da questo mese, se nei precedenti 2 periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze sono risultati inferiori e, quindi, si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00.
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22 Giugno 2024
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