Calendario fiscale
Scadenze e date importanti
Eventi in Febbraio 2024
Lunlunedì | Marmartedì | Mermercoledì | Giogiovedì | Venvenerdì | Sabsabato | Domdomenica |
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2929 Gennaio 2024
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3030 Gennaio 2024
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3131 Gennaio 2024●●(18 eventi) 730 precompilato31 Gennaio 2024 Presentazione dell'opposizione a rendere disponibili i dati relativi alle spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata. Per le spese e i relativi rimborsi del 2022, l’opposizione può essere effettuata: 1. dal 9 febbraio all'8 marzo 2024, accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure utilizzando le credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate. In tal modo, è possibile consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all’invio dei relativi dati all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata; 2. entro il 31 gennaio 2024, comunicando direttamente all’Agenzia delle Entrate tipologia (o tipologie) di spesa da escludere, dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, numero della tessera sanitaria e relativa data di scadenza. La comunicazione può essere effettuata, utilizzando l’apposito modello disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle entrate:
Assicurazioni - Versamento imposte (premi e accessori)31 Gennaio 2024 Le Compagnie e imprese di assicurazione devono provvedere alla determinazione e pagamento da parte degli assicuratori dell’imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel corso del precedente mese di dicembre e sugli eventuali conguagli di tributo dovuti per lo scorso mese di novembre. Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica. Bonus autotrasporti per consumi gasolio 4° trimestre31 Gennaio 2024 Hanno diritto al beneficio fiscale:
Gli esercenti attività di autotrasporto possono fruire del bonus fiscale relativo ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° ottobre e il 31 dicembre, mediante la presentazione di un'apposita dichiarazione. MODALITÀ L’istanza va presentata, alternativamente: in formato cartaceo (anche utilizzando l'apposito software messo a disposizione sul sito web delle dogane; in tal caso, vanno consegnati contestualmente la dichiarazione e i relativi dati salvati su apposito supporto informatico:
Per la predisposizione dei file relativi alle dichiarazioni da inviare a mezzo del servizio telematico, l’Agenzia precisa che è possibile:
oppure
Comunicazione periodica intermediatori finanziari31 Gennaio 2024 Gli Operatori finanziari indicati all'art. 7, comma 6 D.P.R. n. 605/73 devo provvedere alla comunicazione la quale si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente. Trasmissione esclusivamente in via telematica. Contratti di locazioneregistrazione / versamento tributo31 Gennaio 2024 Titolari di contratti di locazione che non hanno esercitato l’opzione per l’applicazione della cedolare secca di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011, sono tenuti al pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati con data che fa riferimento all’inizio del mese o rinnovati tacitamente a decorrere dalla medesima data (i nuovi contratti di locazione, dopo la corresponsione dell’imposta autoliquidata, devono essere registrati nel termine di 30 giorni dalla data dei medesimi).
Il modello "F24 Elide" è l'unico canale percorribile per pagare i tributi su locazioni e affitti immobiliari. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
Contributo annuo revisori legali31 Gennaio 2024 I revisori legali e le società di revisione legale iscritti nelle sezioni «A» e «B» del Registro alla data del 1° gennaio di ogni anno. Fermo restando il contributo di iscrizione posto a carico dei nuovi iscritti, i revisori legali e le società di revisione che in corso d'anno sono iscritti per la prima volta nel registro dei revisori legali sono tenuti al pagamento del contributo annuale a partire dall'anno successivo a quello di iscrizione. Versamento del contributo annuale (euro 47) da parte dei revisori legali e delle società di revisione legale che risultano iscritti nelle sezioni «A» e «B» del Registro alla data del 1° gennaio di ogni anno. L’importo del contributo va versato in un’unica soluzione tramite i servizi del sistema “PagoPA”, tramite gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dalla piattaforma, direttamente dal sito web della revisione legale o presso gli intermediari autorizzati. I revisori possono effettuare il pagamento del contributo annuale tramite i servizi del sistema pagoPA, disponibili:
Il pagamento può essere altresì effettuato mediante bonifico bancario, utilizzando il seguente IBAN IT57E0760103200001009776848, riportando nella causale il “Codice di avviso di pagamento” contenuto nell’avviso di pagamento, il codice fiscale ed il numero di iscrizione del revisore, oppure compilando, con i suddetti dati, il bollettino PA bianco “TD 123”, disponibile presso gli Uffici Postali sul C/C postale n. 1009776848 intestato a Consip S.p.A. Contributo annuoGestori della crisi d'impresa31 Gennaio 2024 I gestori della crisi d'impresa iscritti nell’Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi e dell’insolvenza devono effetuare versamento del contributo annuale (euro 50) ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi e dell’insolvenza. L’importo del contributo va versato in un’unica soluzione tramite i servizi del sistema “PagoPA”. È possibile effettuare il versamento del contributo annuo, accedendo all’aera riservata, mediante PagoPA. L'attestazione di pagamento deve essere inviata al Ministero della giustizia entro il 30 aprile successivo a mezzo PEC. Effettuato il versamento tramite PagoPA o, in alternativa, caricata (upload), sempre in area riservata, diversa ricevuta di pagamento, l’invio della ricevuta a mezzo PEC non è necessaria. Fatturazione imballaggi non restituiti31 Gennaio 2024 Sono obbligati i Contribuenti Iva, di regola, esercenti attività d’impresa ad effetuare la fatturazione integrale e/o globale riguardante tutte le cessioni di imballaggi che non sono stati restituiti nel corso dell'anno solare precedente. La fattura, che non deve essere consegnata ai clienti, i quali, di conseguenza, non hanno la possibilità di procedere a detrarre la relativa imposta, deve necessariamente contenere gli estremi del D.M. 11 agosto 1975 che ne ha previsto la facoltà. Imposta di bollo Dich. assegni circolari31 Gennaio 2024 Gli Emittenti assegni circolari (Banche, aziende ed istituti di credito) deve effetuare la dichiarazione dell'imposta di bollo relativa agli assegni circolari del trimestre precedente. Presentazione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate. In caso di omessa dichiarazione di conguaglio, si rende operativa la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta dovuta. Modello Intra-1231 Gennaio 2024 Sono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo versamento gli enti non commerciali (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), non soggetti passivi d'imposta, ed i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972). L'invio telematico della dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da parte di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati, da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e versamento dell'imposta in relazione agli acquisti dichiarati. Presentazione in via telematica. Per il versamento della relaitva imposta va utilizzato il codice tributo 6043. Modello redditi SC31 Gennaio 2024 I Soggetti Ires con periodo d’imposta o esercizio sociale coincidente con l'anno solare.ì sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello Reddito SC) in modalità telematica per le società di capitali e gli enti commerciali residenti che hanno chiuso il periodo d'imposta il 28 febbraio 2023 (il termine è l'ultimo giorno dell'11° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio). La presentazione del modello Redditi SC deve avvenire esclusivamente in via telematica diretta o mediante intermediari abilitati. Operazioni in Oro31 Gennaio 2024 Termine ultimo per la presentazione all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) della dichiarazione relativa le operazioni effettuate nel mese precedente di valore pari o superiore a euro 12.500,00. Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF. Piattaforma digitalecomunicazione dati31 Gennaio 2024 Gestori di piattaforme digitali che si trovano in una delle seguenti situazioni:
1) sono residenti a fini fiscali in Italia o, se non hanno la residenza fiscale nel territorio dello Stato, soddisfano una delle seguenti condizioni:
1.1) sono costituiti, disciplinati o regolamentati secondo la legge dello Stato;
1.2) hanno la sede di direzione, compresa la sede di direzione effettiva, nel territorio dello Stato;
1.3) hanno una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e non sono gestori di piattaforma qualificato non-UE;
2) non sono residenti a fini fiscali in Italia, né sono ivi costituiti o gestiti, e non hanno una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, ma facilitano l'esecuzione di un'attività pertinente da parte di venditori oggetto di comunicazione o di un'attività pertinente che comporta la locazione di beni immobili ubicati nel territorio dello Stato, e non sono gestori di piattaforma qualificato non-UE
Devono provvedere all'invio dei dati da parte dei gestori di piattaforme digitali, relativamente al periodo d'imposta precedente deve essere effetuata esclusivamente in via telematica, utilizzando i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Ravvedimento ritenute ed Iva - 15 giorni31 Gennaio 2024 Le Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA devono regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 gennaio 2024. Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari a 0,1% (15%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:
Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:
Redditi di terreni - denuncia di variazione31 Gennaio 2024 I Titolari di redditi di terreni devono presentare la denuncia delle variazioni del reddito dominicale dei terreni. La denuncia va presentata all'Ufficio dell'Agenzia del territorio, specificando la partita catastale e le particelle cui le variazioni fanno riferimento, nonché allegando la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle, a cura di geometri, ingegneri, architetti, ecc., utilizzando la procedura Docfa. Sistema Tessera Sanitaria - invio spese31 Gennaio 2024 Sono obbligati all’invio dei dati: 1. le farmacie pubbliche e private; 2. le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari; 3. i medici iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Sono inoltre obbligati: a) gli esercizi commerciali che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci; b) gli iscritti agli albi professionali degli psicologi; c) gli iscritti agli albi professionali degli infermieri; d) gli iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i; e) gli iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica; f) gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico; g) a partire dal 1° gennaio 2022, gli esercenti l'arte ausiliaria di ottico di cui alla lettera precedente ovvero registrati in Anagrafe tributaria, con codice attività - primario o secondario - della classificazione delle attività economiche adottata dall'Istat - Ateco 2007 47.78.20 “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”. h) gli iscritti agli albi delle professioni sanitarie di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, di tecnico audiometrista, di tecnico audioprotesista, di tecnico ortopedico, di dietista, di tecnico di neurofisiopatologia, di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, di igienista dentale, di fisioterapista, di logopedista, di podologo, di ortottista e assistente di oftalmologia, di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, di tecnico della riabilitazione psichiatrica, di terapista occupazionale, di educatore professionale, di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, di assistente sanitario e di biologo. La trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, da effettuare esclusivamente con modalità telematiche, può essere effettuata, alternativamente:
Soggetti che hanno aderito alla IOSS - Dic. e versamento Iva mensile31 Gennaio 2024 Gli operatori registrati al regime IOSS sono obbligati alla presentazione della dichiarazione e versamento dell’Iva dovuta per il mese di dicembre dell'anno precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS. La Dichiarazione Iva IOSS è inviata all’Agenzia attraverso il Portale OSS. I soggetti che hanno esercitato l'opzione presentano per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano: a) il numero di identificazione IVA attribuito per l'applicazione del regime; b) l'ammontare delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per le quali l'imposta è diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto; c) le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente. L’aliquota IVA è quella in vigore nello Stato membro dell’UE in cui saranno consegnate le merci. Le informazioni sulle aliquote IVA nell’UE sono reperibili sia sul sito web della Commissione Europea https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html; d) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente. L’imposta dovuta dai soggetti passivi aderenti al regime IOSS deve essere versata, senza la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione “orizzontale”: - con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate. Le somme riscosse sono trasferite giornalmente sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all’Agenzia tramite il portale IOSS, l’operatore deve indicare il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento; - nel caso in cui l’operatore non disponga del conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, mediante bonifico da accreditare su un’apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite il portale IOSS. Nella causale del bonifico è indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento. Tasse automobilistiche31 Gennaio 2024 I Soggetti proprietari di autovetture ed autoveicoli devono provvedere al versamento della tassa per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo con potenza fiscale superiore a 9 CV se immatricolati fino al 31 dicembre 1997 o potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se immatricolati dopo tale data il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di dicembre. Il pagamento può essere effettuato presso le Delegazioni ACI, le agenzie di pratiche auto, i tabaccai o gli uffici postali compilando l'apposito bollettino preintestato alla Regione (con l'indicazione del relativo numero di conto corrente.
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11 Febbraio 2024●●(2 eventi) Scritture ausiliarie di magazzino - Attivazione obbligo1 Febbraio 2024 Decorre, per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine del mese di gennaio, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d’imposta precedenti di riferimento, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo d’imposta e quello delle rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio. Operatori economici in contabilità ordinaria con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare. Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute, se nei precedenti due periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a euro 5.164.000,00 e euro 1.100.000,00. Tali scritture vanno impostate e tenute in forma sistematica, secondo norme di ordinata contabilità, mediante annotazioni giornaliere o periodiche, purché con cadenza non superiore al mese e con libertà di scelta del supporto o strumento operativo, per cui le stesse possono concretarsi in libri, schede o simili. Le rilevazioni in argomento, per ogni singolo bene oppure per ogni categoria di beni, devono necessariamente evidenziare i carichi e gli scarichi in modo tale che dalla lettura di ogni singola scheda o altro supporto contabile si possano ricavare tutti i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni. Scritture ausiliarie di magazzino - Cessazione obbligo1 Febbraio 2024 Per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore i previsti limiti. Ai sensi degli artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino possono non essere tenute a partire da questo mese, se nei precedenti due periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze sono risultati inferiori e, quindi, si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00. L’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino risultava operativo fino all’esercizio sociale che si è concluso lo scorso mese, possono essere sospese o tenute esclusivamente con finalità aziendali senza il rispetto delle particolari regole dettate dal D.P.R. n. 600/1973 . |
22 Febbraio 2024
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33 Febbraio 2024
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44 Febbraio 2024
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55 Febbraio 2024
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66 Febbraio 2024
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77 Febbraio 2024
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88 Febbraio 2024
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99 Febbraio 2024●(1 evento) Imposta di BolloVersamento rateale9 Febbraio 2024 Le Banche e Istituti di Credito che sono autorizzati a procedere all'emissione di assegni circolari sono tenute al versamento in modo virtuale dell’imposta di bollo sugli assegni circolari in circolazione alla fine del 4° trimestre dell'anno precedente. L'adempimento deve essere posto in essere mediante corresponsione del tributo dovuto, utilizzando il modello F24 utilizzando il codice tributo "2505 - Bollo virtuale - rata. |
1010 Febbraio 2024
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1111 Febbraio 2024
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1212 Febbraio 2024
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1313 Febbraio 2024●(1 evento) Prelievo erariale unico apparecchio da intrattenimento13 Febbraio 2024 Gli Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito devono effetuare il pagamento della seconda rata del I° periodo contabile (gennaio-febbraio), pari al 25% del PREU dovuto per il quinto periodo contabile (settembre-ottobre) dell'anno precedente. Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: “5155-prelievo erariale unico ed interessi - I periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6 , del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007 )”. |
1414 Febbraio 2024●(1 evento) Ravvedimento ritenute ed Iva entro 90 giorni14 Febbraio 2024 Le Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA devono rpovvedere alla regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 novembre 2023. Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,67% (1/9 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:
Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:
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1515 Febbraio 2024●●(6 eventi) ASD - registrazioni contabili15 Febbraio 2024 Annotazione dell’importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale nel corso del mese di gennaio. Associazioni sportive dilettantistiche e altre associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco che hanno effettuato l'opzione al regime di cui all'art. 1 della L. 398/1991 e con proventi commerciali nell'anno precedente fino a euro 400.000. Rilevazione dei dati contabili nel prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997 , opportunamente integrato. Comunicazione contanti superiori a 10.000 euro15 Febbraio 2024 Le Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane sono obbligate all'invio all'Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente al secondo mese precedente. La comunicazione va trasmessa per via telematica all'UIF. Fatture differite – Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel corso del mese precedenti e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bolla di consegna e simili), tenendo presente che l’annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione. Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte e/o professione. A emissione del documento avvenuta, annotazione nel registro Iva delle vendite (art. 23 decreto Iva) o dei corrispettivi (art. 24 del decreto Iva). Fatture ed Autofatture con importo inferiore ai 300 Euro – I Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professione devono provvedere alla annotazione dell’eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente di ammontare inferiore a 300,00 euro. Per le fatture emesse nel corso del mese, d’importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato, con riferimento allo stesso mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:
mentre per le fatture ricevute anche se inerenti a beni che formano oggetto dell’attività propria d’impresa, dell’arte o della professione, si deve ritenere consentita l’annotazione mediante documento riepilogativo se di entità inferiore al predetto limite. Su tale documento riepilogativo devono risultare indicati:
Ravvedimento ritenute ed Iva - 30 giorni15 Febbraio 2024 Le Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA sono tenute alla regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 gennaio 2024. Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,5% (1/10 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:
Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:
Trasmissione dati fatture transfontagliere passive15 Febbraio 2024 Gli operatori IVA residenti sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi ad operazioni passive ricevute da soggetti non stabiliti territorio dello Stato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione, sono tenuti alla trasmissione fatture elettroniche operazioni transfrontaliere passive ricevute nel mese precedente. I soggetti obbligati trasmettono i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia. La trasmissione avviene con modalità telematiche. |
1616 Febbraio 2024●●(19 eventi) Accise16 Febbraio 2024 Liquidazione e pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel corso del mese di gennaio. I soggetti obbligati al versamento delle accise, sono:
Versamento con il modello F24-Accise.
Acconto seconda rata IRPEF per il 2023 - Persone fisiche con Partita Iva16 Febbraio 2024 I contribuenti persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro sono tenuti al pagamento della seconda rata relativa al secondo o unico acconto di IRPEF per il 2023 dovuto in base alla dichiarazione modello Redditi PF (Persone fisiche) da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro. Il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, entro il 16 gennaio 2024 in unica soluzione, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Il pagamento deve essere eseguito utilizzando il modello F24 con il seguente codice tributo: “4034-IRPEF acconto seconda rata o acconto in unica soluzione”. Addizionale comunale Irpef - versamento rata16 Febbraio 2024 Versamento deve essere effetuato dai Sostituti d’imposta:
Versamento delle addizionali comunali all’IRPEF sui redditi di lavoro dipendente. Va utilizzato il seguente codice tributo:
Addizionale comunale Irpef - versamento rata16 Febbraio 2024 Versamento sono obbligati i Sostituti d’imposta.: - della rata o quota dell’addizionale regionale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno; - in unica soluzione dell’addizionale regionale all’Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese di precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro. Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “3802 – Addizionale regionale all’Irpef-sostituti d’imposta”. Addizionale Stock Options16 Febbraio 2024 I Sostituti d’imposta sono tenuti al versamento dell’addizionale sui compensi erogati a titolo di bonus e stock options dal sostituto d’imposta nel corso del mese precedente. Versamento con il modello F24 utilizzando, in generale, a decorrere dal 01/01/2017, il codice tributo "1001" in luogo del codice tributo “1033 – Addizionale operata dal sostituto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options”. Gli altri codici tributo utilizzabili a decorrere dal 1° gennaio 2017, in relazione all’ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:
Fondi Pensione - imposta sostituitva16 Febbraio 2024 I Fondi pensione sono tenuti al pagamento dell'imposta sostitutiva applicata sul risultato della gestione patrimoniale. Il pagamento deve essere eseguito utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo “1709-imposta sostitutiva dovuta dalle forme pensionistiche complementari ed individuali”. Imposta sostituiva IRPEF e addizionale su premi di risultato16 Febbraio 2024 I Sostituti d’imposta sono tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente in relazione alle somme erogate ai lavoratori nel corso del mese di gennaio in relazione ai premi di risultato. Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1053 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente” . Gli altri codici utilizzabili, in relazione all’ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:
Imposta sostituiva su plusvalenze in regime di risparmio amministrativo16 Febbraio 2024 Le Banche, Sim, società di gestione del risparmio, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati sono tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva applicata sull’entità delle plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazione da parte degli intermediari risultanti in sede di applicazione del regime del risparmio amministrato nel corso dello scorso mese di dicembre (secondo mese precedente rispetto a quello in corso). Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1102 – Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari”. Imposta sostituiva sul risultato maturato in regime di risparmio gestito16 Febbraio 2024 Le Banche, Sim e società fiduciarie sono obbligate al versamento dell’imposta sostitutiva applicata sul risultato maturato della gestione patrimoniale in sede di regime del risparmio gestito nell’ipotesi di revoca intervenuta nel corso dello scorso mese di dicembre (secondo mese precedente rispetto a quello in corso). Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1103 – Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale”. Imposta sostituiva TFR16 Febbraio 2024 I Sostituti d’imposta sono tenuti al Pagamento del saldo dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del fondo per il trattamento di fine rapporto maturato nell’anno precedente. Il pagamento deve essere eseguito utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo “1713-saldo dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d'imposta”. Imposta sostitutiva su intermediazione mobiliare obbligazionario16 Febbraio 2024 Le Banche, istituti di credito e altri intermediari autorizzati sono tenute al versamento dell’imposta sostitutiva risultante dal cosiddetto “conto unico” del mese di gennaio in relazione agli interessi, premi ed altri frutti dei titoli obbligazionari e similari che sono stati emessi da banche, da società quotate nei mercati regolamentari e da enti pubblici. Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1239 – Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari”. Imposta sugli intrattenimenti16 Febbraio 2024 I Soggetti che esercitano attività di intrattenimento sono obbligati al versamento dell’imposta sugli intrattenimenti inerenti alle iniziative svolte con carattere di continuità nel corso del mese di gennaio da parte dei soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività similari. Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6728 – Imposta sugli intrattenimenti”. Liquidazione Iva periodica - Sogg. Mensili16 Febbraio 2024 I Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professioni in regime mensile sono tenuti a effetuare la liquidazione e il versamento dell’ammontare di Iva a credito dell’Erario relativa al mese di gennaio. Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6001 – Versamento Iva mensile-gennaio”. Redditi di capitale , contributi e premi e altri redditi diversi16 Febbraio 2024 Versamento delle ritenute alla fonte devino essere effetuati dai Sostituti d’imposta: - sui redditi di capitale diversi dai dividendi corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente - su indennità per la cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel corso del mese precedente - contributi corrisposti a imprese nel corso del mese precedente da parte di Regioni, Province e/o Comuni, nonché da altri enti pubblici - sui premi e sulle vincite corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente derivanti da lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza - sui redditi derivanti dalla perdita dell’avviamento commerciale corrisposti nel corso del mese precedente - sulle vincite e sui premi corrisposti nel corso del mese precedente ed inerenti ad iniziative diverse dalle lotterie, tombole, pesche di beneficenza, giochi di abilità radiotelevisivi e/o in altre manifestazioni - sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente che sono state operate a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di specifiche procedure di cui all’art. 21, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:
Ritenuta locazioni brevi per intermediari e portali online16 Febbraio 2024 Termine ultimo entro cui è possibile effettuare il versamento delle ritenute operate a gennaio relativamente ai contratti di locazione “breve” per i quali l’intermediario immobiliare o il gestore del portale telematico è intervenuto nella fase di pagamento. Secondo quanto previsto dal D.L. n. 50/2017 , ai redditi che derivano da questi contratti, stipulati dal 1° giugno 2017, si applicano in via opzionale le disposizioni relative al regime della cedolare secca con l’aliquota del 26% (21% per il primo immobile affittato), sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione. La ritenuta, da versare entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, viene operata a titolo di acconto. Esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi della locazione breve.
Invio del modello F24 attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il “1919”, riportando in F24 anche il mese/anno cui si riferisce la ritenuta (così per le ritenute operate a giugno occorre indicare “0006” - “2017”). Ritenute condomini su corrispettivi per prestazioni16 Febbraio 2024 I Condomini in qualità di sostituti di imposta sono tenuiti al versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente, da parte dei condomini in qualità di sostituti d’imposta, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi inerenti a contratti d’appalto, di opere e/o di servizi eseguiti nell’esercizio di imprese. Versamento con il modello F24, specificando i codici tributo:
Ritenute sui bonifici per ristrutturazione16 Febbraio 2024 Le Banche e Poste italiane sono tenute al versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente sui bonifici disposti dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali compete la detrazione d’imposta. Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1039 – Ritenuta operata da Banche o da Poste italiane S.p.A. all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d’imposta”. Ritenute sui redditi di lavoro dipendente , autonomo e su provvigioni16 Febbraio 2024 I Sostituti di imposta che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere sono obbligati al versamento delle ritenute alla fonte, operate nel corso del mese precedente, sui redditi di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali, sulle provvigioni e per assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere.
Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo: Lavoro dipendente - 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio; - 1002 - Ritenute su emolumenti arretrati; - 1012 - Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro. Lavoro autonomo - 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l’esercizio di arti e professioni. Provvigioni - 1040 - Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza. Tobin Tax16 Febbraio 2024 Le Banche, società fiduciarie e imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico nonché altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non residenti sono obbligati al versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. "Tobin tax") relativa alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente. Versamento mediante il modello F24. Per consentire la corretta indicazione in F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo "72" denominato "rappresentante fiscale". Ai fini del versamento occorre utilizzare i seguenti codici tributo:
I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta, che non dispongono di un c/c presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24 effettuano il versamento mediante bonifico in "EURO" a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1211. I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta ed esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, indicano le proprie generalità in luogo del codice fiscale, ove non ne siano in possesso. I codici IBAN sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it. |
1717 Febbraio 2024
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2626 Febbraio 2024●(1 evento) Elenchi Intrastat - periodiche mensili26 Febbraio 2024 I Soggetti passivi IVA che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti cessioni di un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000,00 euro sono obbligati alla presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi al mese precedente (soggetti mensili). N.B. la scadenza originaria è il 25 febbraio e slitta in quanto cade di domenica. Da segnalare che: - ai fini fiscali, c'è soltanto l’obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE; - non vanno presentati gli elenchi riepilogativi concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute. Devono essere presentati ai soli fini statistici: - gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro; - gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro. Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro. Trasmissione esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange oppure all’Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitarie.
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2828 Febbraio 2024●●(2 eventi) Comunicazione adesione regime contributivo agevolato - regime forfettario28 Febbraio 2024 Le persone fisiche ammesse al regime fiscale forfetario (legge n. 190/2014), esercenti attività di impresa, arti o professioni devono rispettare il termine per la presentazione all’INPS della domanda per aderire al regime contributivo agevolato previsto per i soggetti che hanno aderito al regime forfetario, a decorrere dall'anno in corso. La presentazione deve essere effetuata mediante la compilazione del modello telematico predisposto all’interno del Cassetto per Artigiani e Commercianti sul sito dell’INPS. Ravvedimento presentazioni redditi28 Febbraio 2024 Sono tenuti all'adempimento i soggetti che hanno presentato tardivamente la dichiarazione dei redditi. E' considerata “tardiva” la dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine ultimo di presentazione del modello Redditi. Ai fini della regolarizzazione del modello Redditi il contribuente deve presentare la dichiarazione nonché versare “contestualmente” tramite il mod. F24 (codice tributo 8911, anno di riferimento 2021), una sanzione "ridotta" pari a 25 euro (1/10 di euro 250). Termine ultimo per regolarizzare, mediante ravvedimento operoso, la presentazione "tardiva" della dichiarazione dei redditi - Modello Redditi 2023 (periodo d'imposta 2022). |
2929 Febbraio 2024●●(12 eventi) Assicurazioni - Versamento imposte (premi e accessori)29 Febbraio 2024 Le Compagnie di assicurazione sono tenute alla determinazione e pagamento da parte degli assicuratori dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di gennaio nonché di eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di dicembre. Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica. Comunicazione liquidazione iva periodica29 Febbraio 2024 I Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA sono blligati alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel quarto trimestre dell'anno precedente. Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA". Importante: E' possibile evitare la trasmissione della comunicazione se la stessa viene presentata, sempre entro lo stesso termine, nella dichiarazione IVA, compilando il Quadro VP. Comunicazione periodica intermediatori finanziari29 Febbraio 2024 I Operatori finanziari indicati all'art. 7, comma 6 D.P.R. n. 605/73 sono tenuti a rispettare il termine ultimo del 29.02.24 per la Comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente .Trasmissione esclusivamente in via telematica. Fondi Rustici - registrazione e versamento per contratti di affitto29 Febbraio 2024 I Soggetti che risultano essere titolari di contratti d'affitto di fondi rustici per i contratti d'affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata possono essere registrati mediante presentazione della denuncia annuale dei contratti posti in essere nell'anno precedente, tenendo presente che oltre alla registrazione deve anche essere eseguito il pagamento dell'imposta di registro nella misura dello 0,5% dei corrispettivi (importo minimo di 67 euro). La denuncia deve necessariamente risultare presentata presso qualunque ufficio dell'Agenzia delle entrate, tenendo in considerazione che la medesima deve essere sottoscritta da una delle parti contraenti e deve riportare le generalità, il domicilio e il codice fiscale delle parti, il luogo, la data di stipulazione, nonché l'oggetto, il corrispettivo e la durata del contratto, mentre il pagamento dell'imposta di registro deve essere eseguito, utilizzando il modello F23 (codice tributo: 108T-Imposta di registro per affitto fondi rustici), presso le banche convenzionate, le agenzie postali o gli agenti della riscossione. Imposta di Bollo sulle fatture elettroniche Versamento rrimestrale29 Febbraio 2024 I soggetti Soggetti obbligati all'emissione di fatture elettroniche soggette all'imposta di bollo sono tenute al versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre 2023. Il pagamento può essere effettuato, tramite l’apposito servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale. In alternativa, può essere generato il modello F24 già precompilato, per poi effettuare il pagamento secondo le istruzioni della risoluzione n. 42/E/2019, che ha istituito i seguenti codici tributo: - “2524” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”. Modello Intra-1229 Febbraio 2024 Sono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo versamento gli enti non commerciali (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), non soggetti passivi d'imposta, ed i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6 D.P.R. n. 633/1972). Invio telematico della dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da parte di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati, da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e versamento dell'imposta in relazione agli acquisti dichiarati. Presentazione in via telematica. Per il versamento della relaitva imposta va utilizzato il codice tributo 6043. Modello redditi SC29 Febbraio 2024 I Soggetti Ires con periodo d’imposta o esercizio sociale coincidente con l'anno solare sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello Redditi SC) in modalità telematica per le società di capitali e gli enti commerciali residenti che hanno chiuso il periodo d'imposta il 31 marzo 2023 (il termine è l'ultimo giorno dell'11° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio). La presentazione del modello Redditi SC deve avvenire esclusivamente in via telematica diretta o mediante intermediari abilitati. Operazioni in Oro29 Febbraio 2024 I soggetti persone fisiche nell'esercizio d'impresa, arte o professione o le persone giuridiche che hanno effettuato nel mese transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello stato o con l'estero, di importo superiore ad euro 12.500 sono tenuti a rispettare come termine ultimo per la presentazione all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) della dichiarazione relativa le operazioni effettuate nel mese precedente di valore pari o superiore a euro 12.500,00, la data del 29/02/24. Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF. Prelievo erariale unico apparecchio da intrattenimento29 Febbraio 2024 Gli Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito devono provvedere al pagamento della terza rata del I° periodo contabile (gennaio-febbraio), pari al 25% del PREU dovuto per il quinto periodo contabile (settembre-ottobre) dell'anno precedente. Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: “5155-prelievo erariale unico ed interessi - I periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6 , del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007 )”. Soggetti che hanno aderito alla IOSS - Dic. e versamento Iva mensile29 Febbraio 2024 Gli operatori registrati al regime IOSS sono tenuti al presentazione della dichiarazione e versamento dell’Iva dovuta per il mese di gennaio per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS. La Dichiarazione Iva IOSS è inviata all’Agenzia attraverso il Portale OSS. I soggetti che hanno esercitato l'opzione presentano per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano: a) il numero di identificazione IVA attribuito per l'applicazione del regime; b) l'ammontare delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per le quali l'imposta è diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto; c) le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente. L’aliquota IVA è quella in vigore nello Stato membro dell’UE in cui saranno consegnate le merci. Le informazioni sulle aliquote IVA nell’UE sono reperibili sia sul sito web della Commissione Europea https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html; d) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente. L’imposta dovuta dai soggetti passivi aderenti al regime IOSS deve essere versata, senza la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione “orizzontale”: - con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate. Le somme riscosse sono trasferite giornalmente sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all’Agenzia tramite il portale IOSS, l’operatore deve indicare il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento; - nel caso in cui l’operatore non disponga del conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, mediante bonifico da accreditare su un’apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite il portale IOSS. Nella causale del bonifico è indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento. Sottoscrizione inventario29 Febbraio 2024 Gli Imprenditori individuali, società di persone, soggetti Ires, con periodo di imposta coincidente con l’anno solare in contabilità ordinaria sono tenuti alla sottoscrizione dell’inventario inerente al bilancio dell’esercizio chiuso lo scorso 31 dicembre. I soggetti in contabilità ordinaria sono tenuti a sottoscrivere l’inventario entro tre mesi dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Pertanto, l’inventario e il bilancio devono risultare sia trascritti sul libro degli inventari, sia sottoscritti dal titolare dell’impresa individuale o dal legale rappresentante della società. Tasse automobilistiche29 Febbraio 2024 I Soggetti proprietari di autovetture ed autoveicoli sono tenuti al versamento della tassa per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo con potenza fiscale superiore a 9 CV se immatricolati fino al 31 dicembre 1997 o potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se immatricolati dopo tale data il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di gennaio. Il pagamento può essere effettuato presso le Delegazioni ACI, le agenzie di pratiche auto, i tabaccai o gli uffici postali compilando l'apposito bollettino preintestato alla Regione (con l'indicazione del relativo numero di conto corrente. |
11 Marzo 2024●●(2 eventi) Scritture ausiliarie di magazzino - Attivazione obbligo1 Marzo 2024 Operatori economici in contabilità ordinaria con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare sono soggette a tale obbligo. Decorre, per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d’imposta precedenti di riferimento, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo d’imposta e quello delle rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio. Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute, se nei precedenti due periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a euro 5.164.000,00 e aeuro 1.100.000,00. Come vanno gestite? Tali scritture vanno impostate e tenute in forma sistematica, secondo norme di ordinata contabilità, mediante annotazioni giornaliere o periodiche, purché con cadenza non superiore al mese e con libertà di scelta del supporto o strumento operativo, per cui le stesse possono concretarsi in libri, schede o simili. Le rilevazioni in argomento, per ogni singolo bene oppure per ogni categoria di beni, devono necessariamente evidenziare i carichi e gli scarichi in modo tale che dalla lettura di ogni singola scheda o altro supporto contabile si possano ricavare tutti i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni. Scritture ausiliarie di magazzino - cessazione obbligo tenuta1 Marzo 2024 L’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino risultava operativo fino all’esercizio sociale che si è concluso lo scorso mese, possono essere sospese o tenute esclusivamente con finalità aziendali senza il rispetto delle particolari regole dettate dal D.P.R. n. 600/1973. Per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore i previsti limiti. Chi è obbligato? Ai sensi degli artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino possono non essere tenute a partire da questo mese, se nei precedenti due periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze sono risultati inferiori e, quindi, si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00. |
22 Marzo 2024
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33 Marzo 2024
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