Calendario fiscale

Scadenze e date importanti

Eventi in Gennaio 2024

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica
1 Gennaio 2024(1 evento)

Scritture ausiliarie di magazzino - chi è obbligato alla tenuta?

1 Gennaio 2024

Obbligati -> Per i soggetti economici in contabilità ordinaria con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare :  Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute a partire dal mese di gennaio, se nei precedenti due periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a euro 5.164.000,00 e euro 1.100.000,00.

Esenti-> Per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore i previsti limiti.

(D.P.R. 29 ottobre 1973, n. 600)

2 Gennaio 2024(8 eventi)

Comunicazione country by country

2 Gennaio 2024

IMPORTANTE: la scadenza originaria è il 31 dicembre e slitta in quanto cade di domenica.

Sono obbligati all'invio della rendicontazione paese per paese i gruppi di imprese multinazionali con un bilancio consolidato che riporta ricavi complessivi per almeno 750 milioni di euro. La Comunicazione deve essere trasmessa direttamente utilizzando il canale Fisconline dell’Agenzia delle entrate o tramite i soggetti intermediari attraverso il canale Entratel.Le informazioni da comunicare devono essere contenute in un file predisposto secondo il formato XML.

Esercizio dell’opzione o della revoca per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sul capital gain

2 Gennaio 2024

IMPORTANTE: La scadenza originaria è il 31 dicembre e slitta in quanto cade di domenica.

 

Soggetti, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che risultano essere possessori di titoli, quote o certificati, diversi dalle partecipazioni qualificate, che nell’ipotesi di cessione sono soggetti ad imposta sostitutiva sul capital gain, in custodia o in amministrazione presso banche, Sim, o altri intermediari professionali autorizzati. Invio di una specifica comunicazione, debitamente sottoscritta, al soggetto che risulta incaricato della custodia o dell'amministrazione.

Gli operatori registrati al regime IOSS e dichiarazione e versamento iva mensile

2 Gennaio 2024

IMPORTANTE: la scadenza originaria è il 31 dicembre e slitta in quanto cade di domenica.

I soggetti che hanno esercitato l'opzione presentano per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:

  •  il numero di identificazione IVA attribuito per l'applicazione del regime;
  • l'ammontare delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per le quali l'imposta è diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
  •  le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente. L’aliquota IVA è quella in vigore nello Stato membro dell’UE in cui saranno consegnate le merci.
  •  l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente.

L’imposta dovuta dai soggetti passivi aderenti al regime IOSS deve essere versata, senza la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione “orizzontale”:

  1. con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate. Le somme riscosse sono trasferite giornalmente sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all’Agenzia tramite il portale IOSS, l’operatore deve indicare il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento;
  2.  nel caso in cui l’operatore non disponga del conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, mediante bonifico da accreditare su un’apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite il portale IOSS. Nella causale del bonifico è indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.

Gruppi Iva / Dichiarazione

2 Gennaio 2024

IMPORTANTE: La scadenza originaria è il 31 dicembre e slitta in quanto cade di domenica.

Soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d'impresa, arte o professione, tra i quali sussistono, congiuntamente, i vincoli finanziari, economici e organizzativi di cui all'art. 70-ter, D.P.R. n. 633/1972 che intendono optare per la costituzione del Gruppo IVA. Trasmissione in via telematica, da parte del rappresentante del Gruppo, della dichiarazione relativa alla costituzione del Gruppo IVA sottoscritta da tutti i partecipanti.

l regime speciale previsto per le SIIQ (Società di investimento immobiliare quotate)

2 Gennaio 2024

importante: La scadenza originaria è il 31 dicembre e slitta in quanto cade di domenica.

Obbligati: Società per azioni fiscalmente residenti nel territorio dello Stato che pongono in essere - in via prevalente - l'attività di locazione immobiliare, oltre a possedere specificamente i requisiti di cui all'art. 1, co. 119, della L. 296/2006. Tale operazione deve risultare posto in essere esclusivamente in via telematica, si deve ritenere irrevocabile, in quanto implica per la società l'assunzione della qualifica di "Società di investimento immobiliare quotata" che deve risultare specificata sia nella denominazione sociale, anche nella forma abbreviata, sia in tutti i documenti della società medesima.

Modello redditi SC

2 Gennaio 2024

IMPORTANTE: la scadenza originaria è il 31 dicembre e slitta in quanto cade di domenica.

Presentazione della dichiarazione dei redditi (modello Reddito SC) in modalità telematica per le società di capitali e gli enti commerciali residenti che hanno chiuso il periodo d'imposta il 31 gennaio 2023 (il termine è l'ultimo giorno dell'11° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio). Sono obbligati: Soggetti Ires con periodo d’imposta o esercizio sociale non coincidente con l'anno solare. La presentazione del modello redditi SC deve avvenire esclusivamente in via telematica diretta o mediante intermediari abilitati.

Operazioni in Oro

2 Gennaio 2024

IMPORTANTE: la scadenza originaria è il 31 dicembre e slitta in quanto cade di domenica.

Termine ultimo per la presentazione all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) della dichiarazione relativa le operazioni effettuate nel mese precedente di valore pari o superiore a euro 12.500,00. I soggetti che effetuano tali operazioni sono soggette all'obbligo di effetuare la trasmissione  telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF.

Opzione o revoca per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sul Capital Gain

2 Gennaio 2024

IMPORTANTE: La scadenza originaria è il 31 dicembre e slitta in quanto cade di domenica.

Obbligati:  Soggetti, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno conferito ad un soggetto abilitato, l'incarico di gestire somme di denaro o beni diversi da quelli relativi alle imprese. Invio di una specifica comunicazione, debitamente sottoscritta, al soggetto gestore.

3 Gennaio 2024
4 Gennaio 2024
5 Gennaio 2024
6 Gennaio 2024
7 Gennaio 2024
8 Gennaio 2024
9 Gennaio 2024
10 Gennaio 2024
11 Gennaio 2024(1 evento)

Rendiconto acconto Iva

11 Gennaio 2024

Regolarizzazione del versamento dell’acconto Iva dovuto per l’anno 2023 non eseguito o effettuato in misura non sufficiente.

OBBLIGATI: Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.

Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari allo 0,1% (15%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando i codici inerenti al tributo da regolarizzare e cioè:

  1. 6013: versamento acconto per IVA mensile;
  2. 6035: versamento acconto per IVA trimestrale;

 nonché quegli appropriati inerenti alla sanzione amministrativa e agli interessi, tra cui, a titolo di mera indicazione:

a)  per la sanzione amministrativa:

  • 8904-Sanzione pecuniaria Iva;

b)  per gli interessi:

  • 1991 - Interessi sul ravvedimento – Iva.
12 Gennaio 2024(1 evento)

Principio di cassa allargato: Redditi di lavoro dipendente

12 Gennaio 2024

Analisi e presa in considerazione dei redditi di lavoro dipendente di competenza dell’anno 2022 per datori di lavoro sostituti d’imposta.

Per i soggetti-prestatori di lavoro dipendente che percepiscono indennità e compensi a carico di terzi per incarichi svolti in relazione alla loro qualità lavorativa, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato, è necessario procedere a segnalare al proprio datore di lavoro o sostituto d’imposta il dettaglio delle somme corrisposte, dell’ammontare dei contributi di competenza e dell’importo delle ritenute alla fonte eseguite, affinché lo stesso ne tenga conto ai fini delle operazioni di conguagli

Invece per i soggetti che hanno corrisposto compensi e/o retribuzioni non aventi carattere fisso o il requisito della continuità a “lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni” devono segnalare agli Uffici delle Amministrazioni dello Stato che eseguono le operazioni di conguaglio il dettaglio delle somme corrisposte, dell’ammontare dei contributi di competenza e dell’importo delle ritenute alla fonte eseguite (si ritiene utile precisare che per quanto attiene alle somme e ai valori a carattere ricorrente, la comunicazione predetta deve essere eseguito con supporto informatico);

Per i lavoratori dipendenti in genere si devono considerare percepiti nel periodo d’imposta oggetto delle operazioni di conguaglio, anche le somme e i valori in genere, corrisposte dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono;

tenendo, inoltre, in considerazione che ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno, il sostituito d’imposta (soggetto percipiente o lavoratore dipendente) ha la possibilità di chiedere al sostituto d’imposta (soggetto erogatore o datore di lavoro) di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quello di lavoro dipendente, percepiti nel corso dei precedenti rapporti intrattenuti.

13 Gennaio 2024
14 Gennaio 2024
15 Gennaio 2024(6 eventi)

ASD - registrazioni contabili

15 Gennaio 2024

Associazioni sportive dilettantistiche e altre associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco che hanno effettuato l'opzione al regime di cui all'art. 1 della L. 398/1991 e con proventi commerciali nell'anno precedente fino a euro 400.000, devono relevare i dati contabili nel prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997 , opportunamente integrato.

Assistenza Fiscale: comunicazione preventiva della disponibilità a prestare assistenza

15 Gennaio 2024

Sono obbligati i sostituti di imposta che prestano l'assistenza fiscale a segnalazione ai propri sostituiti d’imposta (lavoratori dipendenti e/o pensionati) della disponibilità a prestare detta assistenza fiscale.

La comunicazione-adesione deve necessariamente pervenire al sostituto d’imposta (datori di lavoro e/o enti pensionistici) entro i successivi 30 giorni.

Fatture differite

15 Gennaio 2024

Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte e/o professione sono obbligati alla emissione del documento avvenuta, annotazione nel registro Iva delle vendite (art. 23 decreto Iva) o dei corrispettivi (art. 24 del decreto Iva), nel caso in cui abbiano effettuato l'emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel corso del mese precedente e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bolla di consegna e simili), tenendo presente che l’annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.

Fatture ed Autofatture con importo inferiore ai 300 Euro

15 Gennaio 2024

Per le fatture emesse nel corso del mese (dai soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professione.), d’importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato, con riferimento allo stesso mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:

  1. i numeri delle fatture cui si riferisce;
  2. l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota Iva applicata;

mentre per le fatture ricevute anche se inerenti a beni che formano oggetto dell’attività propria d’impresa, dell’arte o della professione, si deve ritenere consentita l’annotazione mediante documento riepilogativo se di entità inferiore al predetto limite. Su tale documento riepilogativo devono risultare indicati:

  1. i numeri attribuiti dal destinatario cui le stesse si riferiscono;
  2. l’ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l’importo dell’imposta distinti per aliquota Iva applicata.

Movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese

15 Gennaio 2024

Le Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane sono obbligate all'invio all'Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente al secondo mese precedente. La comunicazione va trasmessa per via telematica all'UIF.

Trasmissione dati fatture elettroniche passive ricevute nel mese precedente

15 Gennaio 2024

Gli operatori IVA residenti sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi ad operazioni passive ricevute da soggetti non stabiliti territorio dello Stato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione.

I soggetti obbligati trasmettono i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.

La trasmissione avviene con modalità telematiche.

16 Gennaio 2024(17 eventi)

Accise

16 Gennaio 2024

I soggetti obbligati al versamento delle accise, sono:
  • il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l’immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l’esigibilità dell’imposta;
  • il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 504/1995; e, relativamente all’importazione di prodotti sottoposti ad accisa;
  • il debitore dell’obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all’importazione.

Liquidazione e pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel corso del mese di dicembre, al netto di quanto corrisposto a titolo di anticipazione del periodo (Versamento con il modello F24-Accise.).

Add. Comunale Irpef - Rata

16 Gennaio 2024

Obbligati: Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente.

Versamento:

- della rata o quota dell’addizionale comunale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;

- in unica soluzione dell’addizionale comunale all’Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle addizionali comunali all’IRPEF sui redditi di lavoro dipendente.

Va utilizzato il seguente codice tributo:

  • 3848 - Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta. Saldo.

Addizionale Stock Options

16 Gennaio 2024

Sono soggetti obbligati i Sostituti d’imposta al versamento dell’addizionale sui compensi erogati a titolo di bonus e stock options dal sostituto d’imposta nel corso del mese precedente.

Versamento con il modello F24 utilizzando, in generale, a decorrere dal 01/01/2017,  il codice tributo "1001" in luogo del codice tributo “1033 – Addizionale operata dal sostituto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options”.

Gli altri codici tributo utilizzabili a decorrere dal 1° gennaio 2017, in relazione all’ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:

  • 1601- denominato "Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia" in luogo del codice tributo "1054" utilizzabile fino al 31/12/2016;
  • 1901 - denominato  "Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e conguaglio impianti in Sardegna" in luogo del codice tributo "1055" utilizzabile fino al 31/12/2016;
  • 1920 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d’Aosta" in luogo del codice tributo "1056" utilizzabile fino al 31/12/2016;
  • 1301 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia Sardegna e Valle d’Aosta impianti fuori regione"in luogo del codice tributo "1059"

Evento senza titolo

16 Gennaio 2024

Obbligati: Sostituti di imposta che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere.

Cosa: Versamento delle ritenute alla fonte, operate nel corso del mese precedente, sui redditi di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali, sulle provvigioni  e per assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere.

 

Come: Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:

Lavoro dipendente

  • - 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio;
  • - 1002 - Ritenute su emolumenti arretrati;
  • - 1012 - Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro.

Lavoro autonomo

  • - 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l’esercizio di arti e professioni.
  • Provvigioni
  • - 1040 - Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza.

Imposta sostituiva su plusvalenze in regime di risparmio amministrativo

16 Gennaio 2024

Sono obbligate le Banche, Sim, società di gestione del risparmio, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati al versamento dell’imposta sostitutiva applicata sull’entità delle plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazione da parte degli intermediari risultanti in sede di applicazione del regime del risparmio amministrato nel corso dello scorso mese di novembre (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).

Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1102 – Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari”.

Imposta sostitutiva sul risultato maturato in regime del risparmio gestito

16 Gennaio 2024

Le Banche, Sim e società fiduciarie sono obbligate al versamento dell’imposta sostitutiva applicata sul risultato maturato della gestione patrimoniale in sede di regime del risparmio gestito nell’ipotesi di revoca intervenuta nel corso dello scorso mese di novembre (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).

Con il modello F24, specificando il codice tributo “1103 – Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale”

Imposta sostitutiva Irpef e addizionali su premi di risultato

16 Gennaio 2024

I Sostituti d’imposta sono obbligati al versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente in relazione alle somme erogate ai lavoratori nel corso del mese di dicembre in relazione ai premi di risultato.

Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1053 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente” .

Si è specificato “come regola”, in quanto gli altri codici utilizzabili, in relazione all’ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:

  • 1305 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori dalle predette regioni;
  • 1904 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione;
  • 1604 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione;
  • 1905 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione.

Imposta sostitutiva su intermediazione mobiliare obbligatorio

16 Gennaio 2024

Banche, istituti di credito e altri intermediari autorizzati sono obbligati al versamento dell’imposta sostitutiva risultante dal cosiddetto “conto unico” del mese di dicembre in relazione agli interessi, premi ed altri frutti dei titoli obbligazionari e similari che sono stati emessi da banche, da società quotate nei mercati regolamentari e da enti pubblici.

Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1239 – Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari”.

Imposta sugli intrattenimenti

16 Gennaio 2024

I oggetti che esercitano attività di intrattenimento sono obbligati al versamento dell’imposta sugli intrattenimenti inerenti alle iniziative svolte con carattere di continuità nel corso del mese di dicembre da parte dei soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività similari (mediante F24 - codice tributo “6728 – Imposta sugli intrattenimenti”).

Ravvedimento ritenute ed Iva entro 90 giorni

16 Gennaio 2024

Obbligati: Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.

Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 ottobre 2023.

Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,67% (1/9 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:

  • 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta;
  • 8904 - Sanzione pecuniaria IVA;
  • 8926 - Sanzione addizionale comunale all'IRPEF - ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

  • 1991 - Interessi sul ravvedimento – Iva.

Redditi di capitale - Contributi - Premi e Altri redditi diversi

16 Gennaio 2024

Versamento delle ritenute alla fonte ne sono obbligati i sostituti d’imposta.:

  • sui redditi di capitale diversi dai dividendi corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente
  • su indennità per la cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel corso del mese precedente
  • contributi corrisposti a imprese nel corso del mese precedente da parte di Regioni, Province e/o Comuni, nonché da altri enti pubblici
  • sui premi e sulle vincite corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente derivanti da lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza
  • sui redditi derivanti dalla perdita dell’avviamento commerciale corrisposti nel corso del mese precedente
  • sulle vincite e sui premi corrisposti nel corso del mese precedente ed inerenti ad iniziative diverse dalle lotterie, tombole, pesche di beneficenza, giochi di abilità radiotelevisivi e/o in altre manifestazioni
  • sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente che sono state operate a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di specifiche procedure di cui all’art. 21, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449

Come: Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:

  • 1024 – Ritenute su proventi indicati sulle cambiali;
  • 1025 – Ritenute su obbligazioni e titoli similari;
  • 1029 – Ritenute su interessi e redditi di capitale dovuti da soggetti non residenti;
  • 1030 – Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi;
  • 1031 – Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti;
  • 1032 – Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari;
  • 1043 – Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti;
  • 1058 – Ritenute su plusvalenze cessioni a termine di valute estere;
  • 1706 – ritenute su titoli atipici emessi da soggetti residenti;
  • 1707 – ritenute su titoli atipici emessi da soggetti non residenti
  • 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l’esercizio di arti e professioni
  • 1045 - Ritenute su contributi corrisposti da regioni, province, comuni ed altri enti pubblici
  • 1046 – Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza
  • 1048 – Ritenute su altre vincite e premi
  • 1049 - Ritenuta operata a titolo d’acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio

Ritenuta locazioni brevi

16 Gennaio 2024

Obbligati: Esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi della locazione breve.

Come:

Invio del modello F24 attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il “1919”, riportando in F24 anche il mese/anno cui si riferisce la ritenuta.

Termine ultimo entro cui è possibile effettuare il versamento delle ritenute operate a dicembre relativamente ai contratti di locazione “breve” per i quali l’intermediario immobiliare o il gestore del portale telematico è intervenuto nella fase di pagamento.

Si ricorda che le “locazioni brevi” sono quei contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, direttamente o tramite intermediari, anche online, inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali. Secondo quanto previsto dal D.L. n. 50/2017 , ai redditi che derivano da questi contratti, stipulati dal 1° giugno 2017, si applicano in via opzionale le disposizioni relative al regime della cedolare secca con l’aliquota, a partira dal 2024, del  26% (21% per il primo immobile affittato), sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione.

La ritenuta, da versare entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, viene operata a titolo di acconto (sino al 2023 la ritenuta è imposta in caso di opzione per la cedolare secca ovvero a titolo di acconto se il beneficiario non sceglie, in sede di dichiarazione dei redditi, di applicare il regime della cedolare).

Ritenute condomini si corrispettivi per prestazioni

16 Gennaio 2024

I Condomini in qualità di sostituti di imposta sono obbligati al versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente, da parte dei condomini in qualità di sostituti d’imposta, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi inerenti a contratti d’appalto, di opere e/o di servizi eseguiti nell’esercizio di imprese.

Versamento con il modello F24, specificando i codici tributo:

  • 1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente;
  • 1020 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente.

Ritenute su dividendi e utili

16 Gennaio 2024

I Sostituti d'imposta (società di capitali ed enti commerciali, istituti di credito e altri intermediari residenti per i dividendi esteri) sono obbligati al pagamento delle ritenute alla fonte sugli ammontari corrisposti nel corso  del trimestre solare ottobre-novembre-dicembre inerenti a:

  • dividendi di azioni estere pagati a privati, a fondi immobiliari, a soggetti esenti Ires;
  • dividendi e simili da società residenti su partecipazioni non qualificate pagati a soggetti esenti da Ires;
  • dividendi e simili distribuiti da società residenti per le partecipazioni non qualificate pagati a privati o a fondi comuni d'investimento;
  • dividendi pagati a non residenti in relazione alle partecipazioni non inerenti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente in via telematica, utilizzando il Modello F24, e specificando gli appropriati codici tributo e cioè:

  • 1035-dividendi e simili distribuiti da società residenti su partecipazioni non qualificate corrisposti a privati o a fondi comuni d'investimento;
  • 1035-dividendi e simili da società residenti su partecipazioni non qualificate corrisposti a soggetti esenti da Ires;
  • 1035-dividendi di azioni estere corrisposti a privati, a fondi immobiliari, a soggetti esenti Ires;
  • 1036-dividendi pagati a non residenti in relazione a partecipazioni non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

Ritenute sui bonifici per ristrutturazione

16 Gennaio 2024

Le Banche e Poste italiane sono tenute al versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente sui bonifici disposti dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali compete la detrazione d’imposta. Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1039 – Ritenuta operata da Banche o da Poste italiane S.p.A. all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d’imposta”.

Secondo acconto di IRPEF per il 2023 - Persone fisiche con Partita Iva

16 Gennaio 2024

Pagamento della prima o unica rata relativa al secondo o unico acconto di IRPEF per il 2023 dovuto in base alla dichiarazione modello Redditi PF (Persone fisiche) da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro. I contribuenti persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro. Il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, entro il 16 gennaio 2024 in unica soluzione, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Il pagamento deve essere eseguito utilizzando il modello F24 con il seguente codice tributo: “4034-IRPEF acconto seconda rata o acconto in unica soluzione”.

Tobin Tax

16 Gennaio 2024

Obbligati: Banche, società fiduciarie e imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico nonché altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non residenti.

Versamento mediante il modello F24. Per consentire la corretta indicazione in F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo "72" denominato "rappresentante fiscale". Ai fini del versamento occorre utilizzare i seguenti codici tributo:

  • 4058: Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi (art. 1, comma 491, legge n. 228/2012);
  • 4059: Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity (art. 1, comma 492, legge n. 228/2012);
  • 4060: Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi (art. 1, comma 495, legge n. 228/2012).

I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta, che non dispongono di un c/c presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24 effettuano il versamento mediante bonifico in "EURO" a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1211.

I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta ed esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, indicano le proprie generalità in luogo del codice fiscale, ove non ne siano in possesso. I codici IBAN sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it.

 

17 Gennaio 2024(2 eventi)

Ravvedimento IMU - 30 giorni

17 Gennaio 2024

Il ravvedimento avviene versando il tributo cumulativamente alla sanzione ridotta pari all'1,5% (1/10 del 15%) dell'imposta non versata e agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Per il versamento dell'IMU con modello F24 devono essere utilizzati i seguenti codici tributo:

  • 3912 - IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze;
  • 3913 - IMU - imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE;
  • 3914 - IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE;
  • 3916 - IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE;
  • 3918 - IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE;
  • 3919 - IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - STATO;
  • 3925 - IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO;
  • 3930 - IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE.

Per il versamento dell'IMU, tramite modello F24EP, sono previsti i seguenti codici tributo:

  • 350E - IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE;
  • 351E - IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE;
  • 353E - IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE;
  • 355E - IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE;
  • 359E - IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO;
  • 360E - IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE.

Per il versamento, tramite modello F24, della TASI sono previsti i seguenti codici tributo:

  • 3958 - TASI - tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative;
  • 3959 - TASI - tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale;
  • 3960 - TASI - tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili;
  • 3961 - TASI - tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati.

Per il versamento, tramite modello F24 EP, della TASI sono previsti i seguenti codici tributo:

  • 374E - TASI - tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale;
  • 375E - TASI - tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili;
  • 376E - TASI - tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati.

Ravvedimento ritenute ed Iva - 30 giorni

17 Gennaio 2024

Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,5% (1/10 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:

  • 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta;
  • 8904 - Sanzione pecuniaria IVA;
  • 8926 - Sanzione addizionale comunale all'IRPEF - ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

  • 1991 - Interessi sul ravvedimento – Iva.
18 Gennaio 2024
19 Gennaio 2024
20 Gennaio 2024
21 Gennaio 2024
22 Gennaio 2024(2 eventi)

Pagamento del canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento

22 Gennaio 2024

Gli Esercenti concessionari della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4 , del  D.P.R. 640/1972 sono tenuti al pagamento deve essere eseguito, utilizzando il modello F24-Accise, specificando il codice tributo: “5185-canone ed interessi previsti dalla convenzione per l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 , del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007 )”.

Prelievo erariale unico apparecchio da intrattenimento

22 Gennaio 2024

Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito hanno l'obbligo al versamento della quarta rata del VI periodo contabile (novembre-dicembre) dell'anno precedente, pari al PREU dovuto per il periodo contabile al netto di quanto versato per le prime tre rate.

Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: “5160-prelievo erariale unico ed interessi - VI periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6 , del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007 )”.

23 Gennaio 2024
24 Gennaio 2024
25 Gennaio 2024
26 Gennaio 2024
27 Gennaio 2024
28 Gennaio 2024
29 Gennaio 2024
30 Gennaio 2024
31 Gennaio 2024(18 eventi)

730 precompilato

31 Gennaio 2024

Presentazione dell'opposizione a rendere disponibili i dati relativi alle spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata.

Per le spese e i relativi rimborsi del 2022, l’opposizione può essere effettuata:

1. dal 9 febbraio all'8 marzo 2024, accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure utilizzando le credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate. In tal modo, è possibile consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all’invio dei relativi dati all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata;

2. entro il 31 gennaio 2024, comunicando direttamente all’Agenzia delle Entrate tipologia (o tipologie) di spesa da escludere, dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, numero della tessera sanitaria e relativa data di scadenza.

La comunicazione può essere effettuata, utilizzando l’apposito modello disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle entrate:

  • inviando una e-mail alla casella di posta elettronica dedicata opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it;
  • telefonando a un centro di assistenza multicanale (numero verde 800909696, 0696668907 da cellulare, +39 0696668933 dall’estero);
  • consegnando a un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia il modello di richiesta di opposizione.

Assicurazioni - Versamento imposte (premi e accessori)

31 Gennaio 2024

Le Compagnie e imprese di assicurazione devono provvedere alla determinazione e pagamento da parte degli assicuratori dell’imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel corso del precedente mese di dicembre e sugli eventuali conguagli di tributo dovuti per lo scorso mese di novembre.

Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.

Bonus autotrasporti per consumi gasolio 4° trimestre

31 Gennaio 2024

Hanno diritto al beneficio fiscale:

  • gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima  complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
  • gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di  cui al D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
  • le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822 , al regolamento (CEE) n. 684/92 Consiglio, del 16 marzo 1992 (rego1992031600684), e successive modificazioni, e al citato D.Lgs. n. 422 del 1997;
  •  gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Gli esercenti attività di autotrasporto possono fruire del bonus fiscale relativo ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° ottobre e il 31 dicembre, mediante la presentazione di un'apposita dichiarazione.

MODALITÀ

L’istanza va presentata, alternativamente:  in formato cartaceo (anche utilizzando l'apposito software messo a disposizione sul sito web delle dogane; in tal caso, vanno consegnati contestualmente la dichiarazione e i relativi dati salvati su apposito supporto informatico:

  • CD-rom, DVD, pen drive USB);
  • in via telematica (per i soggetti già abilitati al Servizio Telematico Doganale – E.D.I.; quest'ultimo obbligatorio per gli autotrasportatori comunitari).

Per la predisposizione dei file relativi alle dichiarazioni da inviare a mezzo del servizio telematico, l’Agenzia precisa che è possibile:

  • utilizzare il software, presente sul sito delle Dogane;

oppure

  • fare riferimento al “tracciato record”, pubblicato sul sito delle Dogane per predisporre autonomamente i file da inviare.

Comunicazione periodica intermediatori finanziari

31 Gennaio 2024

Gli Operatori finanziari indicati all'art. 7, comma 6 D.P.R. n. 605/73 devo provvedere alla comunicazione la quale si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.

Trasmissione esclusivamente in via telematica.

Contratti di locazione: registrazione / versamento tributo

31 Gennaio 2024

Titolari di contratti di locazione che non hanno esercitato l’opzione per l’applicazione della cedolare secca di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011, sono tenuti al pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati con data che fa riferimento all’inizio del mese o rinnovati tacitamente a decorrere dalla medesima data (i nuovi contratti di locazione, dopo la corresponsione dell’imposta autoliquidata, devono essere registrati nel termine di 30 giorni dalla data dei medesimi).

 

Il modello "F24 Elide" è  l'unico canale percorribile per pagare i tributi su locazioni e affitti immobiliari.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

  • 1500: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per prima registrazione;
  • 1501: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per annualità successive;
  • 1502: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per cessioni del contratto;
  • 1503: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per risoluzioni del contratto;
  • 1504: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per proroghe del contratto;
  • 1505: locazione e affitto di beni immobili – imposta di bollo;
  • 1506: locazione e affitto di beni immobili – tributi speciali e compensi;
  • 1507: locazione e affitto di beni immobili - sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
  • 1508: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
  • 1509: locazione e affitto di beni immobili - sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi;
  • 1510: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.

Contributo annuo revisori legali

31 Gennaio 2024

I revisori legali e le società di revisione legale iscritti nelle sezioni «A» e «B» del Registro alla data del 1° gennaio di ogni anno. Fermo restando il contributo di iscrizione posto a carico dei nuovi iscritti, i revisori legali e le società di revisione che in corso d'anno sono iscritti per la prima volta nel registro dei revisori legali sono tenuti al pagamento del contributo annuale a partire dall'anno successivo a quello di iscrizione. Versamento del contributo annuale (euro 47) da parte dei revisori legali e delle società di revisione legale che risultano iscritti nelle sezioni «A» e «B» del Registro alla data del 1° gennaio di ogni anno. L’importo del contributo va versato in un’unica soluzione tramite i servizi del sistema “PagoPA”, tramite gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dalla piattaforma, direttamente dal sito web della revisione legale o presso gli intermediari autorizzati.

I revisori possono effettuare il pagamento del contributo annuale tramite i servizi del sistema pagoPA, disponibili:

  • sul sito web della revisione legale (www.revisionelegale.mef.gov.it), accedendo alla propria area riservata alla voce “contribuzione annuale” e scegliendo tra gli strumenti disponibili: carta di credito o debito o prepagata, oppure il bonifico bancario o il bollettino postale nel caso si disponga di un conto corrente presso banche, Poste e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all’iniziativa. Il servizio è sempre attivo eccetto dalle ore 00:30 alle 01:30 per manutenzione giornaliera;
  • presso le banche, Poste e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all’iniziativa tramite i canali da questi messi a disposizione (come ad esempio: tabaccherie e ricevitorie autorizzate, home banking, ATM, APP da smartphone, sportello, ecc).

Il pagamento può essere altresì effettuato mediante bonifico bancario, utilizzando il seguente IBAN IT57E0760103200001009776848, riportando nella causale il “Codice di avviso di pagamento” contenuto nell’avviso di pagamento, il codice fiscale ed il numero di iscrizione del revisore, oppure compilando, con i suddetti dati, il bollettino PA bianco “TD 123”, disponibile presso gli Uffici Postali sul C/C postale n. 1009776848 intestato a Consip S.p.A.

Contributo annuo: Gestori della crisi d'impresa

31 Gennaio 2024

I gestori della crisi d'impresa iscritti nell’Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi e dell’insolvenza devono effetuare versamento del contributo annuale (euro 50) ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi e dell’insolvenza. L’importo del contributo va versato in un’unica soluzione tramite i servizi del sistema “PagoPA”.

È possibile effettuare il versamento del contributo annuo, accedendo all’aera riservata, mediante PagoPA.

L'attestazione di pagamento deve essere inviata al Ministero della giustizia entro il 30 aprile successivo a mezzo PEC.

Effettuato il versamento tramite PagoPA o, in alternativa, caricata (upload), sempre in area riservata, diversa ricevuta di pagamento, l’invio della ricevuta a mezzo PEC non è necessaria.

Fatturazione imballaggi non restituiti

31 Gennaio 2024

Sono obbligati i Contribuenti Iva, di regola, esercenti attività d’impresa ad effetuare la fatturazione integrale e/o globale riguardante tutte le cessioni di imballaggi che non sono stati restituiti nel corso dell'anno solare precedente.

La fattura, che non deve essere consegnata ai clienti, i quali, di conseguenza, non hanno la possibilità di procedere a detrarre la relativa imposta, deve necessariamente contenere gli estremi del D.M. 11 agosto 1975 che ne ha previsto la facoltà.

Imposta di bollo : Dich. assegni circolari

31 Gennaio 2024

Gli Emittenti assegni circolari (Banche, aziende ed istituti di credito) deve effetuare la dichiarazione dell'imposta di bollo relativa agli assegni circolari del trimestre precedente.

Presentazione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

In caso di omessa dichiarazione di conguaglio, si rende operativa la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta dovuta.

Modello Intra-12

31 Gennaio 2024

Sono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo versamento gli enti non commerciali (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), non soggetti passivi d'imposta, ed i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972).

L'invio telematico della dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da parte di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati, da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e versamento dell'imposta in relazione agli acquisti dichiarati.

Presentazione in via telematica. Per il versamento della relaitva imposta va utilizzato il codice tributo 6043.

Modello redditi SC

31 Gennaio 2024

I Soggetti Ires con periodo d’imposta o esercizio sociale coincidente con l'anno solare.ì sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello Reddito SC) in modalità telematica per le società di capitali e gli enti commerciali residenti che hanno chiuso il periodo d'imposta il 28 febbraio 2023 (il termine è l'ultimo giorno dell'11° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio).

La presentazione del modello Redditi SC deve avvenire esclusivamente in via telematica diretta o mediante intermediari abilitati.

Operazioni in Oro

31 Gennaio 2024

Termine ultimo per la presentazione  all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) della dichiarazione relativa le operazioni effettuate nel mese precedente di valore pari o superiore a euro 12.500,00.

Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF.

Piattaforma digitale: comunicazione dati

31 Gennaio 2024

Gestori di piattaforme digitali che si trovano in una delle seguenti situazioni:
1)  sono residenti a fini fiscali in Italia o, se non hanno la residenza fiscale nel territorio dello Stato, soddisfano una delle seguenti condizioni:
1.1)  sono costituiti, disciplinati o regolamentati secondo la legge dello Stato;
1.2)  hanno la sede di direzione, compresa la sede di direzione effettiva, nel territorio dello Stato;
1.3)  hanno una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e non sono gestori di piattaforma qualificato non-UE;
2)  non sono residenti a fini fiscali in Italia, né sono ivi costituiti o gestiti, e non hanno una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, ma facilitano l'esecuzione di un'attività pertinente da parte di venditori oggetto di comunicazione o di un'attività pertinente che comporta la locazione di beni immobili ubicati nel territorio dello Stato, e non sono gestori di piattaforma qualificato non-UE

Devono provvedere all'invio dei dati da parte dei gestori di piattaforme digitali, relativamente al periodo d'imposta precedente deve essere effetuata esclusivamente in via telematica, utilizzando i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Ravvedimento ritenute ed Iva - 15 giorni

31 Gennaio 2024

Le Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA devono regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 gennaio 2024.

Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari a 0,1% (15%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:

  • 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta;
  • 8904 - Sanzione pecuniaria IVA;
  • 8926 - Sanzione addizionale comunale all'IRPEF - ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

  • 1991 - Interessi sul ravvedimento – Iva.

Redditi di terreni - denuncia di variazione

31 Gennaio 2024

I Titolari di redditi di terreni devono presentare la denuncia delle variazioni del reddito dominicale dei terreni. La denuncia va presentata all'Ufficio dell'Agenzia del territorio, specificando la partita catastale e le particelle cui le variazioni fanno riferimento, nonché allegando la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle, a cura di geometri, ingegneri, architetti, ecc., utilizzando la procedura Docfa.

Sistema Tessera Sanitaria - invio spese

31 Gennaio 2024

Sono obbligati all’invio dei dati:

1. le farmacie pubbliche e private;

2. le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;

3. i medici iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Sono inoltre obbligati:

a) gli esercizi commerciali che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci;

b) gli iscritti agli albi professionali degli psicologi;

c) gli iscritti agli albi professionali degli infermieri;

d) gli iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i;

e) gli iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;

f) gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico;

g) a partire dal 1° gennaio 2022, gli esercenti l'arte ausiliaria di ottico di cui alla lettera precedente ovvero registrati in Anagrafe tributaria, con codice attività - primario o secondario - della classificazione delle attività economiche adottata dall'Istat - Ateco 2007 47.78.20 “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”.

h) gli iscritti agli albi delle professioni sanitarie di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, di tecnico audiometrista, di tecnico audioprotesista, di tecnico ortopedico, di dietista, di tecnico di neurofisiopatologia, di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, di igienista dentale, di fisioterapista, di logopedista, di podologo, di ortottista e assistente di oftalmologia, di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, di tecnico della riabilitazione psichiatrica, di terapista occupazionale, di educatore professionale, di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, di assistente sanitario e di biologo.

La  trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, da effettuare esclusivamente con modalità telematiche, può essere effettuata, alternativamente:

  • direttamente dall’interessato: a tal fine è sufficiente procedere alla abilitazione acquisendo le “credenziali” di accesso al sito internet di STS;
  • tramite intermediario incaricato; in tal caso, i dati possono essere trasmessi tramite le associazioni di categoria ovvero altri soggetti (es: commercialista, CAF, ecc.).

 

Soggetti che hanno aderito alla IOSS - Dic. e versamento Iva mensile

31 Gennaio 2024

Gli operatori registrati al regime IOSS sono obbligati alla presentazione della dichiarazione e versamento dell’Iva dovuta per il mese di dicembre dell'anno precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.

La Dichiarazione Iva IOSS è inviata all’Agenzia attraverso il Portale OSS. I soggetti che hanno esercitato l'opzione presentano per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:

a) il numero di identificazione IVA attribuito per l'applicazione del regime;

b) l'ammontare delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per le quali l'imposta è diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

c) le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente. L’aliquota IVA è quella in vigore nello Stato membro dell’UE in cui saranno consegnate le merci. Le informazioni sulle aliquote IVA nell’UE sono reperibili sia sul sito web della Commissione Europea https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html;

d) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente.

L’imposta dovuta dai soggetti passivi aderenti al regime IOSS deve essere versata, senza la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione “orizzontale”:

- con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate. Le somme riscosse sono trasferite giornalmente sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all’Agenzia tramite il portale IOSS, l’operatore deve indicare il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento;

- nel caso in cui l’operatore non disponga del conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, mediante bonifico da accreditare su un’apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite il portale IOSS. Nella causale del bonifico è indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.

Tasse automobilistiche

31 Gennaio 2024

I Soggetti proprietari di autovetture ed autoveicoli devono provvedere al versamento della tassa per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo con potenza fiscale superiore a 9 CV se immatricolati fino al 31 dicembre 1997 o potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se immatricolati dopo tale data il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di dicembre.

Il pagamento può essere effettuato presso le Delegazioni ACI, le agenzie di pratiche auto, i tabaccai o gli uffici postali compilando l'apposito bollettino preintestato alla Regione (con l'indicazione del relativo numero di conto corrente.

 

1 Febbraio 2024(2 eventi)

Scritture ausiliarie di magazzino - Attivazione obbligo

1 Febbraio 2024

Decorre, per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine del mese di gennaio, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d’imposta precedenti di riferimento, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo d’imposta e quello delle rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio.

Operatori economici in contabilità ordinaria con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare.

Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute, se nei precedenti due periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a euro 5.164.000,00 e euro 1.100.000,00.

Tali scritture vanno impostate e tenute in forma sistematica, secondo norme di ordinata contabilità, mediante annotazioni giornaliere o periodiche, purché con cadenza non superiore al mese e con libertà di scelta del supporto o strumento operativo, per cui le stesse possono concretarsi in libri, schede o simili.

Le rilevazioni in argomento, per ogni singolo bene oppure per ogni categoria di beni, devono necessariamente evidenziare i carichi e gli scarichi in modo tale che dalla lettura di ogni singola scheda o altro supporto contabile si possano ricavare tutti i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni.

Scritture ausiliarie di magazzino - Cessazione obbligo

1 Febbraio 2024

Per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore i previsti limiti.

Ai sensi degli artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino possono non essere tenute a partire da questo mese, se nei precedenti due periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze sono risultati inferiori e, quindi, si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00.

L’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino risultava operativo fino all’esercizio sociale che si è concluso lo scorso mese, possono essere sospese o tenute esclusivamente con finalità aziendali senza il rispetto delle particolari regole dettate dal D.P.R. n. 600/1973 .

2 Febbraio 2024
3 Febbraio 2024
4 Febbraio 2024