Calendario fiscale
Scadenze e date importanti
Eventi in Luglio 2024
Lunlunedì | Marmartedì | Mermercoledì | Giogiovedì | Venvenerdì | Sabsabato | Domdomenica |
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11 Luglio 2024●●●(23 eventi) 0:00: Assicurazioni - versamento imposta su premi e accessori –
Le Compagnie ed imprese di assicurazione devono provvedere alla determinazione e pagamento da parte degli assicuratori dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel corso del mese di maggio e sugli eventuali conguagli di tributo dovuti per lo scorso mese di aprile. Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica. IMPORTANTE: La scadenza originaria è il 30 giugno e slitta in quanto cade di domenica. 0:00: Assistenza fiscale - Mod. 730 - Trasmissione – I sostituti d'imposta, Caf e professionisti abilitati sono tenuti a rispettare il termine ultimo per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate del modello 730/2023 da parte dei sostituti d'imposta, dei Caf e professionisti abilitati relativamente alle dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno. Entro la stessa data va consegnata al contribuente copia della dichiarazione e del prospetto di liquidazione.
Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nei Mod. 730 elaborati dal sostituto d'imposta, dai Caf e professionisti, dei relativi prospetti di liquidazione per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno. Entro la stessa data, i sostituti d'imposta, i Caf e i professionisti abilitati consegnano ai dichiaranti, dipendenti e assimilati, il prospetto di liquidazione delle imposte nonché copia controllata ed elaborata della dichiarazione dei redditi per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno. IMPORTANTE: La scadenza originaria è il 29 giugno e slitta in quanto cade di sabato.
0:00: Comunicazione periodica intermediari finanziari – Gli operatori finanziari indicati all'art. 7, comma 6 D.P.R. 605/73 sono tenuti a rispettare il termine ultimo per la Comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente. Trasmissione esclusivamente in via telematica. IMPORTANTE: la scadenza originaria è il 30 giugno e slitta in quanto cade di domenica.
0:00: Contratti di locazione - registrazione e/o versamento tributo – I titolari di contratti di locazione che non hanno esercitato l’opzione per l’applicazione della cedolare secca di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011 sono tenuti al pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati con data che fa riferimento all’inizio del mese o rinnovati tacitamente a decorrere dalla medesima data (i nuovi contratti di locazione, dopo la corresponsione dell’imposta autoliquidata, devono essere registrati nel termine di 30 giorni dalla data dei medesimi). Il modello "F24 Elide" è l'unico canale percorribile per pagare i tributi su locazioni e affitti immobiliari. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
0:00: Dichiarazione redditi - Modello Redditi ENC - versamento –
Gli Enti non commerciali ed equiparati sono tenuti al pagamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024, senza alcuna maggiorazione e, se ne ricorrono le condizioni, pagamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’IVA relativa all’anno 2023 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese, per il periodo 16 marzo - 30 giugno 2024. Versamento utilizzando il modello F24 con i seguenti codici tributo: 2003-Ires-saldo; e, se ne ricorrono le condizioni, per l’Iva il codice tributo: “6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale”.
IMPORTANTE: La scadenza originaria è il 30 giugno e slitta in quanto cade di domenica. 0:00: Dichiarazione redditi - Modello Redditi PF - versamento – ATTIVITÀ Le persone fisiche tenute alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi sono tenuti al pagamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute per IRPEF e addizionali a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024, senza alcuna maggiorazione e, se ne ricorrono le condizioni, pagamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’IVA relativa all’anno 2023 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese, per il periodo 16 marzo - 30 giugno 2024. Versamento utilizzando il modello F24. I principali codici tributo da utilizzare sono:
e, se ne ricorrono le condizioni, per l’Iva il codice tributo: “6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale”. IMPORTANTE: La scadenza originaria è il 30 giugno e slitta in quanto cade di domenica. 0:00: Dichiarazione redditi - Modello Redditi SC - versamento – I soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare sono tenuti al pagamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024, senza alcuna maggiorazione e, se ne ricorrono le condizioni, pagamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’IVA relativa all’anno 2023 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese, per il periodo 16 marzo - 30 giugno 2024.
Versamento utilizzando il modello F24 con i seguenti codici tributo: 2003-Ires-saldo; e, se ne ricorrono le condizioni, per l’Iva il codice tributo: “6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale”.
IMPORTANTE: La scadenza originaria è il 30 giugno e slitta in quanto cade di domenica. 0:00: Dichiarazione redditi - Modello Redditi SP -versamento – Le Società di persone e soggetti equiparati, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi sono tenute al pagamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute per IRPEF e addizionali a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024, senza alcuna maggiorazione e, se ne ricorrono le condizioni, pagamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’IVA relativa all’anno 2023 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese, per il periodo 16 marzo - 30 giugno 2024.
Versamento utilizzando il modello F24. I codici tributo da utilizzare sono: 4001 - Irpef-saldo; e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".
IMPORTANTE: La scadenza originaria è il 30 giugno e slitta in quanto cade di domenica. 0:00: Imposta sui servizi digitali - web tax - dichiarazion – Le imprese che forniscono servizi tramite internet e, più in generale, nel mondo digitale sono tenute alla trasmissione dichiarazione dell'imposta sui servizi digitali (c.d. "web tax"). La trasmissione avviene con modalità telematiche. 0:00: IMU - Presentazione dichiarazione –
I proprietari di beni immobili e titolari di diritti reali di godimento su beni immobili tenuti alla presentazione della dichiarazione IMU da parte dei soggetti che siano entrati in possesso o detenzione di nuovi immobili o i cui immobili abbiano avuto variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo relativi all'anno precedente. La dichiarazione va presentata, alternativamente: mediante consegna diretta al Comune in cui è ubicato l’immobile; IMPORTANTE: La scadenza originaria è il 30 giugno e slitta in quanto cade di domenica.
0:00: IMU - Presentazione dichiarazione enti non commerciali – Enti non commerciali devono rispettare il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione Imu per gli enti non commerciali relativamente alle variazioni intervenute nell'anno precedente.
La dichiarazione IMU degli enti non commerciali va presentata al competente Comune, esclusivamente in via telematica. IMPORTANTE: La scadenza originaria è il 30 giugno e slitta in quanto cade di domenica. 0:00: Ivafe - imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero – Le persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e soggetti a queste equiparate residenti in Italia che detengono all'estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche a se pervengono da eredità o donazioni, sono tenuti al versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, senza alcuna maggiorazione. L'importo può essere rateizzato secondo le stesse regole previste per le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi. Il versamento dell’Ivafe deve essere effettuato con F24 utilizzando i seguenti codici tributo: “4043” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO”; In dichiarazione, i dati sulle attività finanziarie detenute all’estero vanno indicati nel quadro RW.
IMPORTANTE: La scadenza originaria è il 30 giugno e slitta in quanto cade di domenica. 0:00: Ivie - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero – Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, senza alcuna maggiorazione. L'importo può essere rateizzato secondo le stesse regole previste per le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi. SOGGETTI OBBLIGATI: Persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e soggetti a queste equiparate residenti in Italia che siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati. In caso di concessione di aree demaniali, l'Ivie è dovuta dal concessionario; nel caso di immobili concessi in locazione finanziaria, l'Ivie è dovuta dal locatario, anche se trattasi di immobili da costruire o in corso di costruzione. Il versamento dell’Ivie deve essere effettuato con F24 utilizzando i seguenti codici tributo: "4041" denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO”; Per dichiarare il valore degli immobili situati all’estero il contribuente deve compilare il quadro RW. 0:00: Modello Intra-12 – Sono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo versamento gli enti non commerciali (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), non soggetti passivi d'imposta, ed i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6 D.P.R. n. 633/1972). Invio telematico della dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da parte di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati, da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e versamento dell'imposta in relazione agli acquisti dichiarati.
Presentazione telematica. Per il versamento della relativa imposta va utilizzato il codice tributo 6043.
IMPORTANTE La scadenza originaria è il 30 giugno e slitta in quanto cade di domenica. 0:00: Modello Redditi PF - Presentazione – I contribuenti non obbligati all'invio telematico sono tenuti a rispettare il termine ultimo per la presentazione, in modalità cartacea, del modello Redditi PF 2024. Presentazione presso Uffici postali. 0:00: Modello Redditi SC - presentazione – I Soggetti Ires con periodo d’imposta o esercizio sociale non coincidente con l'anno solare sono tenuti alla presentazione, mediante invio telematico, della dichiarazione dei redditi modello Redditi SC da parte delle società di capitali e degli enti commerciali residenti che hanno chiuso il periodo d’imposta il 31 luglio 2024 (il termine è l'ultimo giorno dell'11° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio).
La presentazione del modello Redditi SC deve avvenire esclusivamente in via telematica diretta o mediante intermediari abilitati. 0:00: Rivalutazione partecipazioni possedute al 1° gennaio 2024 - Versamento imposta sostitutiva – Versamento prima rata imposta sostitutiva del 16% per la rideterminazione valore delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2024. Soggetti che possiedono titoli, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, indipendentemente dalla circostanza che essi siano rappresentativi di una partecipazione qualificata, così come definita dall'articolo 67, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 917/1986, ovvero di una partecipazioni non qualificata ai sensi della successiva lettera c-bis) della medesima disposizione. L'Imposta sostitutiva per la rivalutazione è pari al 16% può essere versata in tre rati di pari importo con scadenza: 1° luglio 2024; 30 giugno 2025; 30 giugno 2026. Sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi del 3%. Il versamento va effettuato con modello F24 utilizzando il codice tributo 8055 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati. IMPORTANTE: La scadenza originaria è il 30 giugno e slitta in quanto cade di domenica. 0:00: Rivalutazione terreni posseduti al 1° gennaio 2024 - Versamento imposta sostitutiva – I Possessori di:
sono tenuti al versamento prima o unica rata dell'imposta sostitutiva per rideterminazione valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2024.
L'imposta sostitutiva per la rivalutazione è pari al 16% e può essere versata in tre rati di pari importo con scadenza:
Sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi del 3%. Il versamento va effettuato con modello F24 utilizzando il codice tributo 8056 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola. IMPORTANTE: La scadenza originaria è il 30 giugno e slitta in quanto cade di domenica. 0:00: Scritture ausiliarie di magazzino - Attivazione obbligo – Decorre, per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d’imposta precedenti di riferimento, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo d’imposta e quello delle rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio. Operatori economici in contabilità ordinaria con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare. Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute, se nei precedenti due periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00. Tali scritture vanno impostate e tenute in forma sistematica, secondo norme di ordinata contabilità, mediante annotazioni giornaliere o periodiche, purché con cadenza non superiore al mese e con libertà di scelta del supporto o strumento operativo, per cui le stesse possono concretarsi in libri, schede o simili. Le rilevazioni in argomento, per ogni singolo bene oppure per ogni categoria di beni, devono necessariamente evidenziare i carichi e gli scarichi in modo tale che dalla lettura di ogni singola scheda o altro supporto contabile si possano ricavare tutti i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni. 0:00: Scritture ausiliarie di magazzino - Cessazione dell'obbligo di tenuta – L’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino risultava operativo fino all’esercizio sociale che si è concluso lo scorso mese, possono essere sospese o tenute esclusivamente con finalità aziendali senza il rispetto delle particolari regole dettate dal D.P.R. 600/1973. Per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore i previsti limiti. Ai sensi degli artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino possono non essere tenute a partire da questo mese, se nei precedenti 2 periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze sono risultati inferiori e, quindi, si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00.
0:00: Soggetti che effettuano operazioni in oro –
I soggetti persone fisiche nell'esercizio d'impresa, arte o professione o le persone giuridiche che hanno effettuato nel mese transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello stato o con l'estero, di importo superiore ad euro 12.500 devono rispettare il termine ultimo per la presentazione all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) della dichiarazione relativa le operazioni effettuate nel mese precedente di valore pari o superiore a euro 12.500,00.
Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF. IMPORTANTE: la scadenza originaria è il 30 giugno e slitta in quanto cade di domenica. Soggetti che hanno aderito al IOSS – Dichiarazione e versamento Iva mensile1 Luglio 2024 Presentazione della dichiarazione e versamento dell’Iva dovuta per il mese di maggio per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS. La Dichiarazione Iva IOSS è inviata all’Agenzia attraverso il Portale OSS. I soggetti che hanno esercitato l'opzione presentano per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano: a) il numero di identificazione IVA attribuito per l'applicazione del regime; b) l'ammontare delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per le quali l'imposta è diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto; c) le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente. L’aliquota IVA è quella in vigore nello Stato membro dell’UE in cui saranno consegnate le merci. Le informazioni sulle aliquote IVA nell’UE sono reperibili sia sul sito web della Commissione Europea https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html; d) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente. L’imposta dovuta dai soggetti passivi aderenti al regime IOSS deve essere versata, senza la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione “orizzontale”: - con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate. Le somme riscosse sono trasferite giornalmente sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all’Agenzia tramite il portale IOSS, l’operatore deve indicare il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento; - nel caso in cui l’operatore non disponga del conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, mediante bonifico da accreditare su un’apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite il portale IOSS. Nella causale del bonifico è indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.
IMPORTANTE La scadenza originaria è il 30 giugno e slitta in quanto cade di domenica.
0:00: Tasse automobilistiche –
Versamento della tassa inerente alle autovetture e agli autoveicoli ad uso promiscuo con: potenza fiscale superiore a 9 CV se l’immatricolazione è avvenuta entro il 31 dicembre 1997; SOGGETTI OBBLIGATI: Soggetti proprietari di autovetture ed autoveicoli. La corresponsione della tassa può risultare eseguita presso: le delegazioni dell’Automobile Club Italia;
IMPORTANTE: La scadenza originaria è il 30 giugno e slitta in quanto cade di domenica. |
22 Luglio 2024●●(2 eventi) 0:00: Ravvedimento Imu - entro 15 giorni – I contribuenti in generale sono tenuti alla regolarizzazione del versamento dell'IMU non versate o versate in misura non sufficiente entro il 17 giugno 2024. Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari a 0,1% (15%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Per il versamento dell'IMU con modello F24 devono essere utilizzati i seguenti codici tributo:
Per il versamento dell'IMU, tramite modello F24EP, sono previsti i seguenti codici tributo:
Per il versamento, tramite modello F24, della TASI sono previsti i seguenti codici tributo:
Per il versamento, tramite modello F24 EP, della TASI sono previsti i seguenti codici tributo:
0:00: Ravvedimento ritenute e Iva - entro 15 giorni –
Le imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA sono tenute alla regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 17 giugno 2024.
Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari a 0,1% (15%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare: 8947 - Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali - redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale; Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo: 1991 - Interessi sul ravvedimento – Iva.
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33 Luglio 2024
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44 Luglio 2024
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55 Luglio 2024
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66 Luglio 2024
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77 Luglio 2024
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88 Luglio 2024
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99 Luglio 2024
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1010 Luglio 2024
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1111 Luglio 2024
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1212 Luglio 2024
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1313 Luglio 2024
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1414 Luglio 2024
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1515 Luglio 2024●●●(5 eventi) 0:00: Associazioni sportive dilettantistiche - registrazioni contabili –
Annotazione dell’importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale nel corso del mese di giugno. SOGGETTI OBBLIGATI: Associazioni sportive dilettantistiche e altre associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco che hanno effettuato l'opzione al regime di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991 e con proventi commerciali nell'anno precedente fino a euro 400.000. Rilevazione dei dati contabili nel prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997 , opportunamente integrato. 0:00: Comunicazione contanti superiori 10.000 euro – Invio all'Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente al secondo mese precedente. SOGGETTI OBBLIGATI: Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane. La comunicazione va trasmessa per via telematica all'UIF. 0:00: Fatturazione differita – Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti del mese e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bolla di consegna e simili), tenendo presente che l’annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione. SOGGETTI OBBLIGATI: Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte e/o professione. Ad emissione del documento avvenuta, annotazione nel registro Iva delle vendite (art. 23 decreto Iva) o dei corrispettivi (art. 24 del decreto Iva). 0:00: Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00 –
ATTIVITÀ Annotazione dell’eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente di ammontare inferiore a 300,00 euro. SOGGETTI OBBLIGATI Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professione. MODALITÀ Per le fatture emesse nel corso del mese, d’importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato, con riferimento allo stesso mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati: i numeri delle fatture cui si riferisce; mentre per le fatture ricevute anche se inerenti a beni che formano oggetto dell’attività propria d’impresa, dell’arte o della professione, si deve ritenere consentita l’annotazione mediante documento riepilogativo se di entità inferiore al predetto limite. Su tale documento riepilogativo devono risultare indicati: i numeri attribuiti dal destinatario cui le stesse si riferiscono;
0:00: Trasmissione dati fatture transfrontaliere passive – Trasmissione fatture elettroniche operazioni transfrontaliere passive ricevute nel mese precedente. SOGGETTI OBBLIGATI: Gli operatori IVA residenti sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi ad operazioni passive ricevute da soggetti non stabiliti territorio dello Stato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione. I soggetti obbligati trasmettono i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia. La trasmissione avviene con modalità telematiche. |
1616 Luglio 2024●●●(22 eventi) 0:00: Accise – Liquidazione e pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel corso del mese di giugno. SOGGETTI OBBLIGATI: I soggetti obbligati al versamento delle accise, sono: -il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l’immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l’esigibilità dell’imposta; Versamento con il modello F24-Accise. 0:00: Addizionale comunale Irpef - versamento rata – Versamento: - della rata o quota dell’addizionale comunale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno; - in unica soluzione dell’addizionale comunale all’Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro. SOGGETTI OBBLIGATI: Sostituti d’imposta. Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “3848 - Addizionale comunale all’Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta -Saldo”. 0:00: Addizionale regionale Irpef - versamento rata – Versamento: - della rata o quota dell’addizionale regionale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno; - in unica soluzione dell’addizionale regionale all’Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese di precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro. SOGGETTI OBBLIGATI : Sostituti d’imposta. Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “3802 - Addizionale regionale all’Irpef - sostituti d’imposta”. 0:00: Addizionale stock options – Versamento dell'addizionale sui compensi erogati a titolo di bonus e stock options dal sostituto d'imposta nel corso del mese precedente. SOGGETTI OBBLIGATI: Sostituti d’imposta. Versamento con il modello F24 utilizzando, in generale, a decorrere dal 01/01/2017, il codice tributo "1001" in luogo del codice tributo “1033 – Addizionale operata dal sostituto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options”. Gli altri codici tributo utilizzabili a decorrere dal 01/01/2017, in relazione all’ubicazione dei soggetti, sono i seguenti: 1601- denominato "Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia" in luogo del codice tributo "1054" utilizzabile fino al 31/12/2016;
0:00: Dichiarazione redditi - Modello Redditi ENC - versamento – Pagamento, con gli interessi dello 0,17%, della seconda rata delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024. SOGGETTI OBBLIGATI: Enti non commerciali ed equiparati Versamento utilizzando il modello F24 con i seguenti codici tributo: 2003-IRES-saldo; e, se ne ricorrono le condizioni, per l’IVA il codice tributo: “6099 - Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale”. 0:00: Dichiarazione redditi - Modello Redditi PF - versamento rate – Pagamento, con gli interessi dello 0,17%, della seconda rata delle somme dovute per IRPEF e addizionali a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024. SOGGETTI OBBLIGATI: Persone fisiche. Versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche. I principali codici tributo da utilizzare sono: 4001 - IRPEF-saldo; 0:00: Dichiarazione redditi - Modello Redditi SC - versamento – Pagamento, con gli interessi dello 0,17%, della seconda rata delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024. SOGGETTI OBBLIGATI: Soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Versamento utilizzando il modello F24 con i seguenti codici tributo: 2003 - IRES-saldo; e, se ne ricorrono le condizioni, per l’IVA il codice tributo: “6099 - Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale”. 0:00: Dichiarazione redditi - Modello Redditi SP -versamento rate – Pagamento, con gli interessi dello 0,17%, della seconda rata delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024. SOGGETTI OBBLIGATI: Società di persone e soggetti equiparati. Versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche. I codici tributo da utilizzare sono: 4001 - IRPEF-saldo; 0:00: Imposta sostitutiva Irpef e addizionali su premi di risultato su incrementi di produttività ed efficienza – Versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente in relazione alle somme erogate ai lavoratori nel corso del mese di giugno in relazione a premi di risultato. SOGGETTI OBBLIGATI: Sostituti d’imposta. Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1053 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente” . Si è specificato “come regola”, in quanto gli altri codici utilizzabili, in relazione all’ubicazione dei soggetti, sono i seguenti: 1305 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori dalle predette regioni;
0:00: Imposta sostitutiva su intermediazione mobiliare obbligazionario – Versamento dell’imposta sostitutiva risultante dal cosiddetto “conto unico” del mese di giugno in relazione agli interessi, premi ed altri frutti dei titoli obbligazionari e similari che sono stati emessi da banche, da società quotate nei mercati regolamentari e da enti pubblici. SOGGETTI OBBLIGATI: Banche, istituti di credito e altri intermediari autorizzati. Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1239 - Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari”. 0:00: Imposta sostitutiva su plusvalenze in regime di risparmio amministrato – Versamento dell’imposta sostitutiva applicata sull’entità delle plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazione da parte degli intermediari risultanti in sede di applicazione del regime del risparmio amministrato nel corso dello scorso mese di maggio (secondo mese precedente rispetto a quello in corso). SOGGETTI OBBLIGATI: Banche, Sim, società di gestione del risparmio, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati. Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1102 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari”.
0:00: Imposta sostitutiva sul risultato maturato in regime di risparmio – Versamento dell’imposta sostitutiva applicata sul risultato maturato della gestione patrimoniale in sede di regime del risparmio gestito nell’ipotesi di revoca intervenuta nel corso dello scorso mese di maggio (secondo mese precedente rispetto a quello in corso). SOGGETTI OBBLIGATI: Banche, Sim e società fiduciarie. Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1103 – Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale”. 0:00: Imposta sugli intrattenimenti – Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti inerenti alle iniziative svolte con carattere di continuità nel corso del mese di giugno da parte dei soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività similari. SOGGETTI OBBLIGATI: Soggetti che esercitano attività di intrattenimento. Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6728 - Imposta sugli intrattenimenti”. 0:00: Liquidazione Iva periodica - soggetti mensili – Liquidazione e versamento dell’ammontare di Iva a credito dell’Erario relativa al mese di giugno. SOGGETTI OBBLIGATI: Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professioni in regime mensile. Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6006 - Versamento Iva mensile-giugno”. 0:00: Ravvedimento ritenute e Iva - entro 90 giorni - Ravvedimento operoso – Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 aprile 2024. SOGGETTI OBBLIGATI: Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.
Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,67% (1/9 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare: 8947 - Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali - redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale; Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo: 1991 - Interessi sul ravvedimento – Iva.
0:00: Redditi di capitale, contributi, premi e altri redditi diversi – Versamento delle ritenute alla fonte: - sui redditi di capitale diversi dai dividendi corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente; - su indennità per la cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel corso del mese precedente; - contributi corrisposti a imprese nel corso del mese precedente da parte di Regioni, Province e/o Comuni, nonché da altri enti pubblici; - sui premi e sulle vincite corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente derivanti da lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza; - sui redditi derivanti dalla perdita dell’avviamento commerciale corrisposti nel corso del mese precedente; - sulle vincite e sui premi corrisposti nel corso del mese precedente ed inerenti ad iniziative diverse dalle lotterie, tombole, pesche di beneficenza, giochi di abilità radiotelevisivi e/o in altre manifestazioni; - sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente che sono state operate a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di specifiche procedure di cui all’art. 21, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449. SOGGETTI OBBLIGATI: Sostituti d’imposta.
Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo: 1024 – Ritenute su proventi indicati sulle cambiali;
0:00: Ritenuta locazioni brevi per intermediari e portali online – Termine ultimo entro cui è possibile effettuare il versamento delle ritenute operate a giugno relativamente ai contratti di locazione “breve” per i quali l’intermediario immobiliare o il gestore del portale telematico è intervenuto nella fase di pagamento. Si ricorda che le “locazioni brevi” sono quei contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, direttamente o tramite intermediari, anche online, inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali. Secondo quanto previsto dal D.L. n. 50/2017 , ai redditi che derivano da questi contratti, stipulati dal 1° giugno 2017, si applicano in via opzionale le disposizioni relative al regime della cedolare secca con l’aliquota del 26% (21% per il primo immobile affittato), sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione. La ritenuta, da versare entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, viene operata a titolo di acconto. SOGGETTI OBBLIGATI :Esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi della locazione breve. Invio del modello F24 attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il “1919”, riportando in F24 anche il mese/anno cui si riferisce la ritenuta (così per le ritenute operate a giugno occorre indicare “0006” - “2017”). 0:00: Ritenute operate dai condomini su corrispettivi per prestazioni – Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di giugno, da parte dei condomini in qualità di sostituti d’imposta, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi inerenti a contratti d’appalto, di opere e/o di servizi eseguiti nell’esercizio di imprese. SOGGETTI OBBLIGATI: Condomini sostituti d’imposta. Versamento con il modello F24, specificando i codici tributo:
0:00: Ritenute su dividendi e utili – Pagamento delle ritenute alla fonte sugli ammontari corrisposti nel corso del trimestre solare precedente inerenti a: dividendi di azioni estere pagati a privati, a fondi immobiliari, a soggetti esenti Ires; SOGGETTI OBBLIGATI: Sostituti d'imposta (società di capitali ed enti commerciali, istituti di credito e altri intermediari residenti per i dividendi esteri). Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente in via telematica, utilizzando il Modello F24, e specificando gli appropriati codici tributo e cioè: 1035 - dividendi e simili distribuiti da società residenti su partecipazioni non qualificate corrisposti a privati o a fondi comuni d'investimento;
0:00: Ritenute sui bonifici per ristrutturazione – Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di giugno sui bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d’imposta ai sensi dell'art. 25 , D.L. n. 78/2010. SOGGETTI OBBLIGATI: Banche e Poste italiane. Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1039 - Ritenuta operata da Banche o da Poste italiane S.p.A. all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d’imposta”. 0:00: Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, autonomo e su provvigioni – Versamento delle ritenute alla fonte, operate nel corso del mese precedente, sui redditi di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali, sulle provvigioni e per assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere. SOGGETTI OBBLIGATI: Sostituti di imposta che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere.
Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo: Lavoro dipendente: - 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio; - 1002 - Ritenute su emolumenti arretrati; - 1012 - Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro. Lavoro autonomo: - 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l’esercizio di arti e professioni. Provvigioni: - 1040 - Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza. 0:00: Tobin tax - versamento – Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. "Tobin tax") relativa alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente. SOGGETTI OBBLIGATI: Banche, società fiduciarie e imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico nonché altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non residenti. Versamento mediante il modello F24. Per consentire la corretta indicazione in F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo "72" denominato "rappresentante fiscale". Ai fini del versamento occorre utilizzare i seguenti codici tributo: 4058: Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi (art. 1, comma 491, legge n. 228/2012); I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta, che non dispongono di un c/c presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24 effettuano il versamento mediante bonifico in "EURO" a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1211. I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta ed esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, indicano le proprie generalità in luogo del codice fiscale, ove non ne siano in possesso. I codici IBAN sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it. |
1717 Luglio 2024●●(2 eventi) 0:00: Ravvedimento Imu - entro 30 giorni – Regolarizzazione del versamento dell'IMU non versate o versate in misura non sufficiente entro il 17 giugno 2024. SOGGETTI OBBLIGATI: Contribuenti in generale. Il ravvedimento avviene versando il tributo cumulativamente alla sanzione ridotta pari all'1,5% (1/10 del 15%) dell'imposta non versata e agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Per il versamento dell'IMU con modello F24 devono essere utilizzati i seguenti codici tributo: 3912 - IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze; Per il versamento dell'IMU, tramite modello F24EP, sono previsti i seguenti codici tributo: 350E - IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE; Per il versamento, tramite modello F24, della TASI sono previsti i seguenti codici tributo: 3958 - TASI - tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative; Per il versamento, tramite modello F24 EP, della TASI sono previsti i seguenti codici tributo: 374E - TASI - tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale; 0:00: Ravvedimento ritenute e Iva - entro 30 giorni – Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 17 giugno 2024. SOGGETTI OBBLIGATI: Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA. Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,5% (1/10 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare: 8947 - Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali - redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale; Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo: 1991 - Interessi sul ravvedimento – Iva.
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1818 Luglio 2024
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1919 Luglio 2024
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2020 Luglio 2024
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2121 Luglio 2024
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2222 Luglio 2024●●(2 eventi) 0:00: Apparecchi da intrattenimento - canone di concessione – Pagamento del canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento inerente al terzo periodo contabile (mesi di maggio e giugno). SOGGETTI OBBLIGATI: Concessionari della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4 , del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640. L’adempimento deve risultare posto in essere utilizzando il modello F24-accise, specificando il codice tributo “5185-canone ed interessi previsti dalla convenzione per l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per gli apparecchi di cui all'art. 110, c. 6 , del TULPS (risoluzione n. 239/E del 6 settembre 2007)”. 0:00: Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento – Pagamento della quarta rata del III periodo contabile (maggio-giugno), pari al PREU dovuto per il periodo contabile al netto di quanto versato per le prime tre rate. SOGGETTI OBBLIGATI : Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito. Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: “5157-prelievo erariale unico ed interessi - III periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c. 6 , del TULPS (risoluzione n. 239/E del 6 settembre 2007)”. |
2323 Luglio 2024●(1 evento) 0:00: Assistenza fiscale - Mod. 730 - Trasmissione – Termine ultimo per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate del modello 730 da parte dei sostituti d'imposta, dei Caf e professionisti abilitati relativamente alle dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio. Entro la stessa data va consegnata al contribuente copia della dichiarazione e del prospetto di liquidazione. SOGGETTI OBBLIGATI : Sostituti d'imposta, Caf e professionisti abilitati. Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nei Mod. 730 elaborati dal sostituto d'imposta, dai Caf e professionisti, dei relativi prospetti di liquidazione per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio. Entro la stessa data, i sostituti d'imposta, i Caf e i professionisti abilitati consegnano ai dichiaranti, dipendenti e assimilati, il prospetto di liquidazione delle imposte nonché copia controllata ed elaborata della dichiarazione dei redditi per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 15 giugno al 23 luglio. |
2424 Luglio 2024
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2525 Luglio 2024●●(2 eventi) 0:00: Elenchi Intrastat - periodicità mensile – Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi a giugno (soggetti mensili). Da segnalare che: - ai fini fiscali, c'è soltanto l’obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE; - non vanno presentati gli elenchi riepilogativi concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute. Devono essere presentati ai soli fini statistici: - gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro; - gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro. Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro. SOGGETTI OBBLIGATI: Soggetti passivi IVA che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti cessioni di un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000,00 euro. Trasmissione esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange oppure all’Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi intracomunitarie. 0:00: Elenchi Intrastat - periodicità trimestrale – Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi al secondo trimestre (soggetti trimestrali). Da segnalare che: - ai fini fiscali, permane soltanto l’obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE; - non vanno presentati gli elenchi riepilogativi - aventi periodi di riferimento a partire da tale data - concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute. Devono essere presentati ai soli fini statistici: - gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro; - gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro. Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro. SOGGETTI OBBLIGATI: Operatori intracomunitari (iscritti al Vies) tenuti all’adempimento trimestrale. Trasmissione esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange oppure all’Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitarie. |
2626 Luglio 2024
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2727 Luglio 2024
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2828 Luglio 2024
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2929 Luglio 2024●(1 evento) 0:00: Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento – Pagamento della prima rata del IV periodo contabile (luglio-agosto), pari al 25% del PREU dovuto per il II periodo contabile (marzo-aprile). SOGGETTI OBBLIGATI: Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito. Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: “5158 - prelievo erariale unico ed interessi - IV periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c. 6 , del TULPS (risoluzione n. 239/E del 6 settembre 2007)”.
IMPORTANTE: La scadenza originaria è il 28 luglio e slitta in quanto cade di domenica. |
3030 Luglio 2024
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3131 Luglio 2024●●●(15 eventi) 0:00: Acquisti intracomunitari - Modello Intra-12 – Invio telematico della dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da parte di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati, da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e versamento dell'imposta in relazione agli acquisti dichiarati. SOGGETTI OBBLIGATI: Sono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo versamento gli enti non commerciali (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), non soggetti passivi d'imposta, ed i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972). Presentazione telematica. Per il versamento della relaitva imposta va utilizzato il codice tributo 6043.
0:00: Assicurazioni - versamento imposta inerente ai premi e agli accessori – Determinazione e pagamento da parte degli assicuratori dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel corso del precedente mese di giugno e sugli eventuali conguagli di tributo dovuti per lo scorso mese di maggio. SOGGETTI OBBLIGATI: Compagnie ed imprese di assicurazione. Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica 0:00: Comunicazione periodica intermediari finanziari – Termine ultimo per la Comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente. SOGGETTI OBBLIGATI: Operatori finanziari indicati all'art. 7, comma 6 D.P.R. n. 605/1973. Trasmissione esclusivamente in via telematica. 0:00: Contratti di locazione - Registrazione e/o versamento tributo – Pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati con data che fa riferimento all’inizio del mese di luglio o rinnovati tacitamente a decorrere dalla medesima data (i nuovi contratti di locazione, dopo la corresponsione dell’imposta autoliquidata, devono essere registrati nel termine di 30 giorni dalla data dei medesimi). SOGGETTI OBBLIGATI: Titolari di contratti di locazione che non hanno esercitato l’opzione per l’applicazione della cedolare secca di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011. Il modello "F24 Elide" è l'unico canale percorribile per pagare i tributi su locazioni e affitti immobiliari. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti: 1500: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per prima registrazione; 0:00: Dichiarazione redditi - Modello Redditi ENC - versamento – Pagamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024, con la maggiorazione dello 0,40% e, se ne ricorrono le condizioni, pagamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’IVA relativa all’anno 2023 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese, per il periodo 16 marzo - 30 giugno 2024. SOGGETTI OBBLIGATI: Enti non commerciali ed equiparati. Versamento utilizzando il modello F24 con i seguenti codici tributo: 2003-IRES-saldo; e, se ne ricorrono le condizioni, per l’IVA il codice tributo: “6099 - Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale”. IMPORTANTE: I contribuenti soggetti agli ISA non applicano la maggiorazione dello 0,4%. 0:00: Dichiarazione redditi - Modello Reddito PF - versamento con maggiorazione – Pagamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute per IRPEF e addizionali a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024, con la maggiorazione dello 0,40% e, se ne ricorrono le condizioni, pagamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’IVA relativa all’anno 2023 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese, per il periodo 16 marzo - 30 giugno 2024. NB I contribuenti soggetti agli ISA non applicano la maggiorazione dello 0,4%. SOGGETTI OBBLIGATI: Persone fisiche. Versamento utilizzando il modello F24 specificando gli appropriati codici tributo tra cui: 4001 - IRPEF-saldo; e, se ne ricorrono le condizioni, per l’IVA il codice tributo: “6099 - versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale”. 0:00: Diritti annuali camerali - Versamento con maggiorazione – Pagamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio di competenza con la maggiorazione dello 0,4%. SOGGETTI OBBLIGATI: Soggetti (imprese e società) iscritti o annotati nel registro imprese e che esercitano attività economiche. Versamento, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche ed indicando il codice tributo: “3850-Diritto camerale”. 0:00: Ivafe - imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero – Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con la maggiorazione dello 0,4%. L'importo può essere rateizzato secondo le stesse regole previste per le imposte derivanti dalla dichiararione dei redditi. SOGGETTI OBBLIGATI: Persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e soggetti a queste equiparate residenti in Italia che detengono all'estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche a se pervengono da eredità o donazioni. Il versamento dell’Ivafe deve essere effettuato con F24 utilizzando i seguenti codici tributo: “4043” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO”; In dichiarazione, i dati sulle attività finanziarie detenute all’estero vanno indicati nel quadro RW. 0:00: Ivie - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero – Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con la maggiorazione dello 0,4%. L'importo può essere rateizzato secondo le stesse regole previste per le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi. SOGGETTI OBBLIGATI: Persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e soggetti a queste equiparate residenti in Italia che siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati. In caso di concessione di aree demaniali, l'Ivie è dovuta dal concessionario; nel caso di immobili concessi in locazione finanziaria, l'Ivie è dovuta dal locatario, anche se trattasi di immobili da costruire o in corso di costruzione. Il versamento dell’Ivie deve essere effettuato con F24 utilizzando i seguenti codici tributo: "4041" denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO”; Per dichiarare il valore degli immobili situati all’estero il contribuente deve compilare il quadro RW. 0:00: Modello Redditi SC - presentazione – Presentazione, mediante invio telematico, della dichiarazione dei redditi modello Redditi SC da parte delle società di capitali e degli enti commerciali residenti che hanno chiuso il periodo d’imposta il 31 agosto 2023 (il termine è l'ultimo giorno dell'11° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio). SOGGETTI OBBLIGATI: oggetti IRES con periodo d’imposta o esercizio sociale non coincidente con l'anno solare. La presentazione del modello Redditi SC deve avvenire esclusivamente in via telematica diretta o mediante intermediari abilitati. 0:00: Modello Redditi SP - versamento con maggiorazione – Pagamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute per IRPEF e addizionali a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024, con la maggiorazione dello 0,40% e, se ne ricorrono le condizioni, pagamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’IVA relativa all’anno 2023 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese, per il periodo 16 marzo - 30 giugno 2024.
SOGGETTI OBBLIGATI: Società di persone ed equiparati. Versamento utilizzando il modello F24 specificando gli appropriati codici tributo tra cui: 4001 - IRPEF-saldo; e, se ne ricorrono le condizioni, per l’IVA il codice tributo: “6099 - versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale”.
IMPORTANTE: I contribuenti soggetti agli ISA non applicano la maggiorazione dello 0,4%. 0:00: Ravvedimento ritenute e Iva - entro 15 giorni – Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 luglio 2024. SOGGETTI OBBLIGATI: Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA. Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari a 0,1% (15%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare: 8947 - Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali - redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale; Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo: 1991 - Interessi sul ravvedimento – Iva.
0:00: Soggetti che effettuano operazioni in oro – Termine ultimo per la presentazione all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) della dichiarazione relativa le operazioni effettuate nel mese precedente di valore pari o superiore a euro 12.500,00. SOGGETTI OBBLIGATI: I soggetti persone fisiche nell'esercizio d'impresa, arte o professione o le persone giuridiche che hanno effettuato nel mese transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello stato o con l'estero, di importo superiore ad euro 12.500. Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF. 0:00: Soggetti che hanno aderito al IOSS – Dichiarazione e versamento Iva mensile – Presentazione della dichiarazione e versamento dell’Iva dovuta per il mese di giugno per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS. SOGGETTI OBBLIGATI: Gli operatori registrati al regime IOSS. La Dichiarazione Iva IOSS è inviata all’Agenzia attraverso il Portale OSS. I soggetti che hanno esercitato l'opzione presentano per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano: a) il numero di identificazione IVA attribuito per l'applicazione del regime; b) l'ammontare delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per le quali l'imposta è diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto; c) le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente. L’aliquota IVA è quella in vigore nello Stato membro dell’UE in cui saranno consegnate le merci. Le informazioni sulle aliquote IVA nell’UE sono reperibili sia sul sito web della Commissione Europea https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html; d) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente. L’imposta dovuta dai soggetti passivi aderenti al regime IOSS deve essere versata, senza la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione “orizzontale”: - con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate. Le somme riscosse sono trasferite giornalmente sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all’Agenzia tramite il portale IOSS, l’operatore deve indicare il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento; - nel caso in cui l’operatore non disponga del conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, mediante bonifico da accreditare su un’apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite il portale IOSS. Nella causale del bonifico è indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento. 0:00: Tasse automobilistiche – Versamento della tassa inerente alle autovetture e agli autoveicoli ad uso promiscuo con: potenza fiscale superiore a 9 CV se l’immatricolazione è avvenuta entro il 31 dicembre 1997; il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di giugno. SOGGETTI OBBLIGATI: Soggetti proprietari di autovetture ed autoveicoli. La corresponsione della tassa può risultare eseguita presso: le delegazioni dell’Automobile Club Italia;
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11 Agosto 2024
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22 Agosto 2024
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