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17 Marzo 2025
Termine per rilasciare ai soggetti percettori la certificazione:
- degli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, in qualunque forma corrisposti nell’anno precedente;
- delle relative ritenute operate o delle imposte sostitutive applicate.
N.B. La scadenza originaria è il 16 marzo e slitta in quanto cade di domenica.
Sono obbligati al rilascio della certificazione:
- i soggetti IRES (srl, spa, ecc.) che nell'anno precedente hanno corrisposto utili;
- i soggetti che nell'anno precedente hanno corrisposto proventi equiparati agli utili;
- i soggetti (comprese ditte individuali, società di persone) che nell'anno precedente, in forza di un contratto di associazione in partecipazione (con apporto di capitale o misto), hanno corrisposto somme all'associato
La certificazione va redatta utilizzando l’apposito modello in materia di tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria.