Ivafe - imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero

Ivafe - imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero


1 Luglio 2024

Le persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e soggetti a queste equiparate residenti in Italia che detengono all'estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche a se pervengono da eredità o donazioni, sono tenuti al versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, senza alcuna maggiorazione.

L'importo può essere rateizzato secondo le stesse regole previste per le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.

Il versamento dell’Ivafe deve essere effettuato con F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

“4043” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO”;
“4047” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA”;
“4048” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE”.

In dichiarazione, i dati sulle attività finanziarie detenute all’estero vanno indicati nel quadro RW.

 

IMPORTANTE: La scadenza originaria è il 30 giugno e slitta in quanto cade di domenica.

Vedi il calendario completo

Torna in alto