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15 Ottobre 2024
Le imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA sono tenute alla regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 settembre 2024 .
Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,5% (1/10 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:
- 8947 - Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali - redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
- 8948 - Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali - redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi;
- 8949 - Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali - redditi di capitale;
- 8950 - Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta - redditi di lavoro adipendente, assimilati e assistenza fiscale;
- 8951 - Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta - redditi diversi;
- 8952 - Sanzione per ravvedimento addizionale comunale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta - redditi di lavoro adipendente, assimilati e assistenza fiscale;
- 8953 - Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta - redditi diversi;
- 8904 - Sanzione pecuniaria IVA;
- 8926 - Sanzione addizionale comunale all'IRPEF - ravvedimento.
Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:
- 1991 - Interessi sul ravvedimento - Iva.