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20 Agosto 2024
Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 maggio 2024.
SOGGETTI OBBLIGATI: Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.
Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,67% (1/9 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:
8947 - Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali - redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
8948 - Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali - redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi;
8949 - Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali - redditi di capitale;
8950 - Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta - redditi di lavoro adipendente, assimilati e assistenza fiscale;
8951 - Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta - redditi diversi;
8952 - Sanzione per ravvedimento addizionale comunale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta - redditi di lavoro adipendente, assimilati e assistenza fiscale;
8953 - Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta - redditi diversi;
8904 - Sanzione pecuniaria IVA;
8926 - Sanzione addizionale comunale all'IRPEF - ravvedimento.
Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:
1991 - Interessi sul ravvedimento – Iva.