18 Marzo 2024
Le Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA devono provvedere alla regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 18 dicembre 2023.
Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,67% (1/9 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:
- 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta;
- 8904 - Sanzione pecuniaria IVA;
- 8926 - Sanzione addizionale comunale all'IRPEF - ravvedimento.
Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:
- 1991 - Interessi sul ravvedimento – Iva.